Ordinanza n. 499/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del 2.10.25 del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 1 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato rilasciato nel 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, con riferimento alla capacità economica e finanziaria del datore di lavoro, che i dati relativi al fatturato risultante dal bilancio 2022 e alla situazione economica provvisoria per il 2023, compendiati nell’asseverazione prodotta in giudizio, erano idonei a contestare l’assunto dell’Amministrazione. Ha inoltre lamentato la pretermissione delle garanzie procedimentali, sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di introdurre nel procedimento elementi potenzialmente idonei a orientare diversamente la decisione. Il Ministero si è limitato a rilevare la mancata trasmissione dell’asseverazione all’ITL, senza formulare specifiche considerazioni sul merito delle puntuali allegazioni relative alla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto non implausibili le censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali, attribuendo loro possibile valenza sostanziale in considerazione degli elementi che il ricorrente avrebbe potuto introdurre nel procedimento. Il giudice ha inoltre rilevato che le contestazioni sulla capacità economica e finanziaria del datore di lavoro erano puntuali e analitiche, mentre l’Amministrazione non aveva preso posizione sul merito delle stesse, limitandosi a richiamare la mancata trasmissione dell’asseverazione all’ITL. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la violazione delle garanzie procedimentali può assumere rilievo sostanziale quando il contraddittorio avrebbe consentito all’interessato di introdurre elementi potenzialmente idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa.
- Quando il ricorrente contesta con allegazioni puntuali e analitiche i presupposti economico-finanziari posti a fondamento di un provvedimento amministrativo, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare un profilo formale, quale la mancata trasmissione di un documento, senza confrontarsi specificamente con il merito delle contestazioni.
- La sospensione cautelare di un provvedimento può essere disposta quando, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, risultino non implausibili le censure procedimentali e sostanziali dedotte e l’omesso contraddittorio appaia potenzialmente decisivo sull’esito del procedimento.
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