CCNL Dirigenti - Commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Rientrano i lavoratori che, ai sensi dell'art. 2094 c.c. e del CCNL, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia, discrezionalità e iniziativa, rispondendo direttamente all'imprenditore o a un dirigente delegato.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
La disciplina qui sintetizzata tiene conto del CCNL 12/04/2023 e, soprattutto, del rinnovo con Ipotesi di accordo del 05/11/2025, con validità dal 01/01/2026 al 31/12/2028, oltre agli accordi integrativi successivi.
Ambito di applicazione
Si applica ai dirigenti che operano nel settore terziario, distribuzione e servizi, con funzioni di elevata responsabilità, autonomia e potere direttivo su tutta l'impresa o su una sua parte autonoma.
Durata
- Decorrenza: 01/01/2026
- Scadenza: 31/12/2028
Principi generali del rinnovo
Le Parti confermano:
- il principio di unicità del contratto collettivo nazionale dei dirigenti;
- la centralità della bilateralità;
- il rafforzamento del welfare contrattuale;
- l'attenzione a innovazione, nuove professionalità e sviluppo dei sistemi di Intelligenza Artificiale;
- il contrasto al dumping contrattuale.
È inoltre previsto un osservatorio permanente sull'ambito di applicazione e un Osservatorio nazionale per diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confcommercio - Imprese per l'Italia
Organizzazioni sindacali
- Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Trattamento economico
Minimi contrattuali mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva dell'ex indennità di contingenza, per i dirigenti assunti o nominati dal 01/12/2023, è così fissata per il triennio di rinnovo:
| Livello | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Dal 01/01/2028 |
|---|---|---|---|
| Dirigente | € 4.660,00 | € 4.920,00 | € 5.140,00 |
Per i dirigenti già in forza al 30/11/2023, gli incrementi si realizzano tramite gli aumenti retributivi contrattuali.
Aumenti retributivi
Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a:
| Decorrenza | Aumento mensile |
|---|---|
| 01/01/2026 | € 320,00 |
| 01/01/2027 | € 260,00 |
| 01/01/2028 | € 220,00 |
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile non possono essere assorbiti da trattamenti individuali già in essere, salvo le somme erogate successivamente al 31/07/2025 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente riconosciute per il recupero del potere d'acquisto.
Una tantum arretrati 2023
Resta confermato quanto previsto dal rinnovo 2023 a copertura del periodo 01/01/2020 - 31/12/2022:
- importo complessivo lordo: € 2.000,00;
- spettante ai dirigenti in forza alla data di stipula del rinnovo 2023, compresi quelli nominati nel periodo indicato;
- per gli assunti nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, l'importo è dovuto pro quota in base ai mesi di anzianità maturati nella qualifica.
Tranche di erogazione
| Scadenza | Importo |
|---|---|
| Retribuzione di maggio 2023 | € 700,00 |
| Retribuzione di settembre 2023 | € 700,00 |
| Retribuzione di novembre 2023 | € 600,00 |
L'una tantum:
- non è utile ai fini del TFR;
- non rileva per altri istituti contrattuali;
- in caso di cessazione prima dell'ultima tranche, il residuo va corrisposto con le competenze di fine rapporto.
Mensilità, divisori e criteri di calcolo
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 14 |
Sono previste:
- 13ª mensilità a dicembre;
- 14ª mensilità a giugno.
Scatti di anzianità
L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato dal 01/07/2004.
Welfare contrattuale
Credito welfare contrattuale
Per il triennio 2026-2028 viene riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale minimo di € 1.500,00 annui.
| Anno | Credito welfare minimo annuo |
|---|---|
| 2026 | € 1.500,00 |
| 2027 | € 1.500,00 |
| 2028 | € 1.500,00 |
Il credito:
- si aggiunge a eventuali sistemi aziendali di flexible benefits;
- è riconosciuto pro quota in caso di assunzione o nomina nel corso dell'anno;
- non è riproporzionato in caso di part-time;
- è gestito tramite la piattaforma welfare del CFMT.
Gestione dei residui welfare
Se a fine 2025 il dirigente non ha speso tutto o parte del credito welfare maturato, può:
- rinviarlo all'anno successivo; oppure
- destinarlo al Fondo Mario Negri.
In mancanza di comunicazione, il credito residuo al 31/12/2025 viene riaccreditato nel 2026. Lo stesso criterio si applica ai residui relativi agli anni 2026, 2027 e 2028.
Orario di lavoro, festività, ferie e permessi
Orario di lavoro
La prestazione del dirigente non è rigidamente quantificata e si correla, in linea di massima e con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui è addetto.
Festività
Per il trattamento economico e normativo delle festività si applicano le norme previste per i quadri dipendenti dall'azienda.
- 4 novembre: retribuito in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
Ferie
- 30 giorni per anno di servizio.
Permessi ed ex festività
- 4 giorni di permesso retribuito per festività soppresse.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Malattia
- Conservazione del posto: 240 giorni in un anno solare;
- ulteriore prolungamento: fino a 180 giorni per patologie gravi e continuative con terapie salvavita;
- trattamento economico: intera retribuzione per tutto il periodo di comporto.
Gravi patologie
Dal 01/01/2026, per i dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, per malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità almeno pari al 74%, è dovuta a totale carico del datore di lavoro, per tutto il periodo di congedo, la contribuzione al FASDAC.
Infortunio
- Conservazione del posto: fino ad accertata guarigione o all'accertamento di invalidità permanente;
- trattamento economico: intera retribuzione fino a un massimo di 30 mesi.
Il datore di lavoro deve stipulare una polizza contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali.
Dal 01/01/2026, per l'invalidità permanente parziale da infortunio extraprofessionale, è previsto:
- limite minimo di invalidità pari al 3%;
- franchigia di 3 punti percentuali per invalidità superiori al 3% e fino al 10%.
Maternità e paternità
Per il congedo di maternità è dovuta l'integrazione fino al 100% della retribuzione mensile di fatto.
Le Parti si impegnano inoltre a sostenere il programma "Un Fiocco in Azienda".
Altri permessi e congedi
Si applica la normativa di legge in materia di:
- lutto e malattia parenti;
- assistenza a persone con disabilità;
- cure per invalidi;
- congedi per donne vittime di violenza.
Formazione, politiche attive e CFMT
CFMT
Il CFMT è l'ente bilaterale di riferimento per:
- aggiornamento professionale;
- formazione manageriale;
- servizi welfare;
- politiche attive e outplacement.
I programmi di formazione sono fruibili gratuitamente dai dirigenti.
Contributo CFMT annuo
Per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2028, il contributo annuo è così fissato:
| Periodo | A carico datore | A carico dirigente | Totale annuo |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 31/12/2028 | € 308,00 | € 148,00 | € 456,00 |
Il rinnovo precisa anche che i datori di lavoro favoriranno in modo continuo e permanente le iniziative di autoformazione, purché coerenti con ruolo e responsabilità del dirigente.
Contributo per politiche attive/outplacement in caso di cessazione
Dal 01/01/2026, il contributo dovuto al CFMT in caso di cessazione che rientri nelle causali previste è pari a € 2.000,00.
Sono incluse anche le risoluzioni consensuali, ma il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto 64 anni.
Causali con obbligo contributivo CFMT
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| FAT | Fine attività azienda, se c'è un licenziamento |
| LIC | Licenziamento |
| LIP | Licenziamento per mancato superamento periodo di prova |
| RICL | Risoluzione consensuale per dirigenti che non hanno compiuto i 64 anni di età |
Dal 15/05/2026 è inoltre previsto il codice:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| VOL | Contributo volontario ex art. 22, comma 10 |
Contributo volontario CFMT
Dal 15/05/2026, se alla cessazione non ricorrono le condizioni che fanno scattare l'obbligo contributivo, l'azienda può comunque versare volontariamente € 2.000,00 al CFMT per favorire i percorsi di occupabilità del dirigente.
Previdenza complementare e assistenza
Fondo Mario Negri
La previdenza complementare resta affidata al Fondo Mario Negri.
Retribuzione convenzionale annua
| Base convenzionale | Importo |
|---|---|
| Retribuzione convenzionale annua | € 59.224,54 |
Contributo ordinario
Dal 01/01/2026:
- datore di lavoro: 12,86%;
- dirigente: 2%.
Contributo integrativo a carico datore
| Decorrenza | Aliquota |
|---|---|
| 01/01/2026 | 2,52% |
| 01/01/2027 | 2,57% |
| 01/01/2028 | 2,62% |
Il Fondo può anche ricevere la devoluzione del credito welfare nei limiti di € 5.000,00 annui, con trattenuta del contributo integrativo del 2% sul valore devoluto.
Associazione Antonio Pastore
La previdenza integrativa individuale e le coperture assicurative fanno capo all'Associazione Antonio Pastore.
Contributi annui ordinari
| Voce | Importo annuo |
|---|---|
| Contributo datore ex art. 28, comma 3 | € 4.296,45 |
| Contributo dirigente | € 464,81 |
Garanzia Infortuni Pastore
Dal periodo contributivo del 4° trimestre 2025 (pagamento entro 10/01/2026):
| Voce | Importo annuo |
|---|---|
| Premio annuo garanzia infortuni | € 560,00 |
| Contributo complessivo azienda per ciascun dirigente ordinario | € 5.321,26 |
FASDAC - Assistenza sanitaria integrativa
Il FASDAC resta il fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento.
Retribuzione convenzionale annua FASDAC
| Base convenzionale | Importo |
|---|---|
| Retribuzione convenzionale annua | € 45.940,00 |
Misure contributive
| Voce | Aliquota / Importo |
|---|---|
| Azienda per dirigente in servizio | 5,29% |
| Azienda per gestione dirigenti pensionati | 2,78% |
| Dirigente in servizio | 1,87% |
| Contribuzione annua dirigente pensionato | € 2.054,00 |
Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine
Dal 01/01/2026, la disciplina viene semplificata.
Regola generale
Le aziende possono applicare la contribuzione ridotta prevista per Fondo Mario Negri e Antonio Pastore:
- per dirigenti assunti o nominati dal 01/01/2026;
- una sola volta nell'arco della carriera lavorativa;
- per un massimo di 2 anni;
- elevati a 3 anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi della disciplina sull'invecchiamento attivo.
Misura sperimentale per aziende che introducono per la prima volta un dirigente
L'accordo integrativo del 12/11/2025 introduce una misura sperimentale per i dirigenti assunti o nominati dal 01/01/2026 in aziende che non abbiano altri dirigenti in organico al momento dell'assunzione/nomina.
La misura si applica per massimo 2 anni, se la retribuzione lorda omnicomprensiva non supera il limite contrattualmente previsto.
Per tale fattispecie:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo ordinario datore al Fondo Mario Negri | € 300,00 annui |
| Contributo integrativo datore | Non dovuto |
| Contributo dirigente al Fondo Mario Negri | Non dovuto |
Il dirigente mantiene la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
Invecchiamento attivo
Per dirigenti con età fino a 3 anni inferiore rispetto all'età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto sia cessato per qualsiasi motivo, è possibile stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, anche part-time, con funzioni di tutoraggio e mentoring.
Caratteristiche principali:
- stipula presso le associazioni territoriali di Manageritalia o Confcommercio;
- possibile utilizzo dell'agevolazione contributiva fino a 3 anni;
- in caso di cessazione anticipata, salvo giusta causa, spetta un indennizzo pari alle mensilità residue fino alla scadenza del contratto.
Risoluzione del rapporto
Periodo di prova
- Non superiore a 6 mesi.
Preavviso in caso di licenziamento
| Anzianità di servizio | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 4 anni | 6 mesi |
| Oltre 4 e fino a 10 anni | 8 mesi |
| Oltre 10 e fino a 15 anni | 10 mesi |
| Oltre 15 anni | 12 mesi |
Preavviso in caso di dimissioni
| Anzianità di servizio | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 2 anni | 2 mesi |
| Da oltre 2 a 5 anni | 3 mesi |
| Oltre 5 anni | 4 mesi |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la Legge 29/05/1982 n. 297.
Altre previsioni rilevanti
Trasferimento
Il trasferimento può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Sono previsti:
- preavviso minimo di 3 mesi o 4 mesi per chi ha familiari a carico;
- rimborsi spese, trasloco e differenze di canone;
- indennità una tantum non inferiore a:
| Situazione familiare | Indennità |
|---|---|
| Senza familiari a carico | 1,5 mensilità |
| Con familiari a carico | 3 mensilità |
Responsabilità civili, penali ed erariali
Il datore di lavoro assume gli oneri connessi alle responsabilità civili verso terzi e alle spese di difesa per fatti inerenti alle funzioni del dirigente, salvo i casi di dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva.
Tutele in caso di licenziamento ingiustificato
Resta operante il sistema del Collegio Arbitrale, che può riconoscere un'indennità supplementare graduata in base all'anzianità aziendale.
| Anzianità aziendale | Indennità supplementare |
|---|---|
| Fino a 4 anni | da 4 a 8 mensilità |
| Oltre 4 e fino a 6 anni | da 6 a 12 mensilità |
| Oltre 6 e fino a 10 anni | da 8 a 14 mensilità |
| Oltre 10 e fino a 15 anni | da 10 a 16 mensilità |
| Oltre 15 anni | da 12 a 18 mensilità |
Maggiorazioni automatiche per dirigenti con anzianità nella qualifica superiore a 12 anni e senza adeguata copertura pensionistica:
| Età anagrafica | Maggiorazione |
|---|---|
| 50 - 55 anni compiuti | 4 mensilità |
| 56 - 61 anni compiuti | 5 mensilità |
| Oltre 61 anni e sotto età di vecchiaia | 6 mensilità |
Sintesi finale operativa
Per il triennio 2026-2028, il rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio/Terziario determina principalmente:
- aumento dei minimi mensili fino a € 5.140,00 dal 01/01/2028;
- aumenti retributivi di € 320,00, € 260,00 e € 220,00 nelle tre decorrenze annuali;
- credito welfare contrattuale di € 1.500,00 annui;
- contributo CFMT annuo di € 308,00 a carico azienda e € 148,00 a carico dirigente;
- contributo per politiche attive/outplacement ridotto a € 2.000,00;
- incremento della contribuzione al Fondo Mario Negri e della quota dirigente al 2% dal 01/01/2026;
- adeguamento della Garanzia Infortuni Pastore con contributo aziendale annuo complessivo pari a € 5.321,26;
- conferma delle principali tutele su ferie, malattia, maternità, preavviso e TFR.
Accordi e rinnovi
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