CCNL Facility Management (Famar - Federimprenditori Cooperative Italiane)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mag 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica, su tutto il territorio nazionale, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato delle aziende che svolgono per conto terzi attività di facility management e affini, tra cui: autotrasporto, logistica, manutenzione aree verdi, macchinari industriali, immobili e beni mobili, ripulitura muri e strade, gestione impianti termici, elettrici, idraulici e di climatizzazione, manutenzione ascensori, allarmi e antifurti, servizi ausiliari e museali, fieristici e congressuali, accoglienza e reception, centralino, distribuzione posta interna e cancelleria, barellaggio, fattorinaggio, servizi alla ristorazione, manutenzione insegne luminose, facchinaggio, servizi di irrigazione e impianti per l’agricoltura, abbattimento piante, guardiania e portierato, attività presso mattatoi, pulizie, derattizzazione, disinfestazione, igienizzazione, riordino ambienti, rifacimento camere, attività ricettive, alberghi, pubblici esercizi, aree di sosta e servizi turistico-ricettivi.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro delle imprese di Facility Management e attività affini, comprese PMI e cooperative, operanti per conto terzi in un ampio insieme di servizi logistici, manutentivi, ausiliari, di pulizia, facchinaggio, portierato, ricezione, ristorazione di supporto e servizi turistico-ricettivi.
Validità
- Decorrenza: 01/05/2023
- Scadenza: 31/12/2026
Il contratto prevede rinnovo con presentazione della piattaforma tre mesi prima della scadenza; in caso di mancato rinnovo opera una copertura economica collegata all’IPCA secondo quanto previsto dal testo contrattuale.
Livelli di contrattazione
Sono previsti:
- 1° livello: contratto nazionale di settore;
- 2° livello: contratto integrativo territoriale o aziendale.
Il secondo livello può intervenire, tra l’altro, su orario, ferie, banca ore, premio di risultato, trasferta, reperibilità, mensa, previdenza complementare, permessi per studio e telelavoro.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- ADLI
Organizzazioni sindacali
- FAMAR CIU UNIONQUADRI
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Tabelle retributive – personale ordinario
| Livello | Dal 01/05/2023 | Dal 01/05/2024 | Dal 01/05/2025 | Dal 01/05/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.890,00 | 1.935,00 | 1.980,00 | 2.025,00 |
| 1 | 1.627,50 | 1.666,25 | 1.705,00 | 1.743,75 |
| 2 | 1.575,00 | 1.612,50 | 1.650,00 | 1.687,50 |
| 3 | 1.417,50 | 1.451,25 | 1.485,00 | 1.518,75 |
| 4 | 1.312,50 | 1.343,75 | 1.375,00 | 1.406,25 |
| 5 | 1.260,00 | 1.290,00 | 1.320,00 | 1.350,00 |
| 6 | 1.186,50 | 1.214,75 | 1.243,00 | 1.271,25 |
| 7 | 1.134,00 | 1.161,00 | 1.188,00 | 1.215,00 |
| 8 | 1.050,00 | 1.075,00 | 1.100,00 | 1.125,00 |
Tabelle retributive – personale PMI / cooperative
| Livello | Dal 01/05/2023 | Dal 01/05/2024 | Dal 01/05/2025 | Dal 01/05/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Quadro PMI | 2.304,00 | 2.340,00 | 2.385,00 | 2.430,00 |
| 1 PMI | 1.984,00 | 2.015,00 | 2.053,75 | 2.092,50 |
| 2 PMI | 1.920,00 | 1.950,00 | 1.987,50 | 2.025,00 |
| 3 PMI | 1.728,00 | 1.755,00 | 1.788,75 | 1.822,00 |
| 4 PMI | 1.600,00 | 1.625,00 | 1.656,25 | 1.687,50 |
| 5 PMI | 1.536,00 | 1.560,00 | 1.590,00 | 1.620,00 |
| 6 PMI | 1.446,40 | 1.469,00 | 1.497,25 | 1.525,50 |
| 7 PMI | 1.382,40 | 1.404,00 | 1.431,00 | 1.458,00 |
| 8 PMI | 1.280,00 | 1.300,00 | 1.325,00 | 1.350,00 |
Coefficienti di livello
| Livello | Coefficiente |
|---|---|
| Quadro | 180 |
| 1 | 155 |
| 2 | 150 |
| 3 | 135 |
| 4 | 125 |
| 5 | 120 |
| 6 | 113 |
| 7 | 108 |
| 8 | 100 |
Scatti e anzianità
- Impiegati: aumenti periodici biennali pari all’1,50% della paga base nazionale.
- Operai e/o soci con anzianità di settore, anche non continuativa, maggiorazione della paga base fin dall’inizio del rapporto pari a:
| Anzianità nel settore | Maggiorazione |
|---|---|
| 2 anni | 1,0% |
| 4 anni | 1,5% |
| 6 anni | 2,3% |
| 8 anni | 3,0% |
| 10 anni | 4,5% |
Mensilità, divisori e retribuzione
- Mensilità: 13
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
Tredicesima e mensilità aggiuntiva
- È prevista la 13ª mensilità.
- In caso di mancata contrattazione di secondo livello, l’azienda deve erogare entro il 20/07 di ogni anno una mensilità aggiuntiva pari all’importo medio di una mensilità, di fatto assimilabile a una 14ª mensilità.
Altri elementi economici
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa | 5% della paga di fatto percepita |
| Indennità lavoro disagiato | 10% della retribuzione tabellare per giornate con scala aerea, ponte o bilancino |
| Indennità speciale personale direttivo | 20% della paga base nazionale |
| Indennità di trasferta | Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio + diaria di 16 euro giornalieri |
Start-up e gradualità applicativa
Il contratto consente, tramite contrattazione di secondo livello, accordi di gradualità dei minimi retributivi per aziende in emersione o provenienti da altri sistemi contrattuali, con applicazione progressiva non inferiore al 70% e raggiungimento del 100% entro i tre anni successivi.
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate.
Lavoro straordinario
Le prestazioni oltre l’orario ordinario sono straordinarie, con limite di 250 ore annue pro capite.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno feriale | 15% |
| Straordinario diurno festivo | 20% |
| Straordinario notturno feriale | 20% |
| Straordinario notturno festivo | 25% |
Banca ore
Le ore straordinarie possono confluire in banca ore e venire recuperate nel semestre successivo. Se non recuperate, il testo contrattuale prevede monetizzazione; la sintesi di riferimento indica che, se l’azienda non consente il recupero entro 24 mesi, il lavoratore matura il diritto al pagamento dello straordinario con ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni ordinarie.
Lavoro notturno, festivo e a turni
- Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Notturno ordinario | 10% |
| Notturno occasionale feriale | 15% |
| Notturno occasionale festivo | 20% |
| Lavoro domenicale/festivo con riposo compensativo | 10% |
| Turni notturni | 10% |
| Turni festivi | 25% |
Inquadramento del personale
Il sistema classificatorio prevede Quadro e 8 livelli.
In sintesi:
- Quadro / 1° livello: funzioni direttive e gestionali di elevata responsabilità;
- 2°-3° livello: ruoli tecnici, amministrativi o di supervisione qualificata;
- 4°-6° livello: personale con competenze specifiche, operative o esecutive;
- 7°-8° livello: mansioni di base, manuali, generiche o di primo inserimento.
Il lavoratore addetto in via continuativa a mansioni superiori ha diritto al relativo trattamento economico; se lo svolgimento supera 3 mesi consecutivi, matura l’inquadramento definitivo superiore, salvo sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 4 settimane annue.
Festività soppresse / permessi retribuiti
- 32 ore annue per festività soppresse.
Festività
Sono considerate festive quelle di legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi / congedi retribuiti
| Evento | Durata |
|---|---|
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Nascita o adozione di un figlio | 2 giorni |
| Decesso di padre, madre, coniuge, figli | 3 giorni |
| Decesso di suocero, nonno, fratello/sorella, nipote | 2 giorni |
| Comprovata disgrazia familiare o grave calamità naturale | 5 giorni di calendario |
Diritto allo studio
Il testo contrattuale prevede anche:
- 150 ore nel triennio, elevabili a 250 ore per recupero scuola dell’obbligo o corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri;
- congedi formativi e permessi per esami secondo le condizioni contrattuali.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 180 giorni di calendario con anzianità fino a 5 anni;
- 270 giorni di calendario con anzianità oltre 5 anni.
Per i lavoratori part-time verticali, il comporto è proporzionalmente ridotto.
Trattamento economico:
- primi 3 giorni di carenza non retribuiti, se la malattia non supera 7 giorni lavorativi o non inizia con ricovero ospedaliero;
- dal 4° giorno, integrazione datoriale fino a garantire l’80% dell’intero trattamento economico nell’arco di 180 giorni per anno solare;
- nessuna integrazione durante il periodo di prova.
Infortunio
Il contratto richiama la normativa di legge; la sintesi di riferimento indica gli stessi periodi di comporto della malattia:
- 180 giorni fino a 5 anni di anzianità;
- 270 giorni oltre 5 anni.
Maternità e paternità
Si applica la normativa legale, con queste evidenze contrattuali:
- astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
- congedo parentale secondo la disciplina di legge richiamata dal CCNL;
- permessi al padre per nascita o adozione: 2 giorni.
Trattamento economico:
- il datore di lavoro non integra l’indennità INPS, salvo il riconoscimento del 20% della tredicesima mensilità riferita al periodo obbligatorio.
Part-time
Il rapporto a tempo parziale può essere orizzontale, verticale o misto.
Principi economici e normativi
- trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa;
- diritto di precedenza verso assunzioni full-time per pari mansioni e territorio;
- limite numerico indicato nel testo per il personale operaio part-time: 3% degli addetti a tempo indeterminato.
Clausole flessibili ed elastiche
| Clausola | Disciplina |
|---|---|
| Flessibili | possibile modifica della collocazione temporale dell’orario; maggiorazione del 5% |
| Elastiche | incremento della prestazione nei rapporti verticali o misti fino al 50% dell’orario concordato; maggiorazione del 10% |
Tempo determinato e somministrazione
Contratto a tempo determinato
Il requisito della causale non è richiesto nel primo rapporto a termine di durata non superiore a 36 mesi per qualunque mansione.
Durata e proroghe
- durata ordinaria: non inferiore a 2 mesi e non superiore a 15 mesi;
- durata massima complessiva: 36 mesi;
- proroghe: fino a 5.
Limiti numerici
- il complesso dei contratti a termine non può superare il 40% del personale a tempo indeterminato, comprendendo anche la somministrazione;
- in alcune ipotesi specifiche il ricorso è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti a tempo indeterminato mediamente in essere.
Trattamento economico
- ferie e tredicesima corrisposte per 365esimi in base alla durata del rapporto;
- TFR dovuto alla scadenza del contratto.
Diritto di precedenza Riconosciuto per future assunzioni a tempo indeterminato della stessa qualifica/mansione, secondo legge; riconosciuto anche a chi sia stato assunto due volte a termine con ultimo contratto scaduto da non oltre 12 mesi.
Impugnazione In caso di risoluzione anticipata, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione.
Somministrazione
- consentita nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2015 e dal contratto;
- limite numerico: media annua non oltre il 20% dei rapporti a tempo indeterminato in essere presso l’azienda.
Periodo di prova
| Livelli | Durata massima |
|---|---|
| 1° livello | 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| 2° e 3° livello | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| 4° e 5° livello | 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
| 6° e 7° livello | 10 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Il recesso in prova può avvenire senza preavviso, con diritto al TFR. Il periodo di prova si computa nell’anzianità se confermato il rapporto.
Preavviso di risoluzione
In caso di recesso senza preavviso o con preavviso insufficiente è dovuta l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo non lavorato.
| Livello | Fino a 5 anni | Fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadro | 40 gg | 50 gg | 60 gg |
| 1 | 40 gg | 50 gg | 60 gg |
| 2 | 40 gg | 50 gg | 60 gg |
| 3 | 30 gg | 40 gg | 50 gg |
| 4 | 30 gg | 40 gg | 50 gg |
| 5 | 20 gg | 30 gg | 40 gg |
| 6 | 20 gg | 30 gg | 40 gg |
| 7 | 15 gg | 20 gg | 25 gg |
| 8 | 15 gg | 20 gg | 25 gg |
TFR
Spetta il Trattamento di Fine Rapporto secondo la Legge 29/05/1982 n. 297.
Sicurezza, diritti sindacali e altri istituti
Sicurezza sul lavoro
Il CCNL richiama integralmente gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza, con disciplina del RLS, permessi e formazione.
Permessi sindacali
- diritto di assemblea: 8 ore annue;
- ulteriori permessi retribuiti per dirigenti sindacali secondo i limiti contrattuali.
Cambi d’appalto
In caso di cambio gestione nell’appalto, l’azienda appaltante deve informare la RSA con preavviso di almeno 15 giorni.
Reperibilità, telelavoro, previdenza complementare
Sono materie in larga parte demandate alla contrattazione aziendale o di secondo livello.
Pari opportunità, molestie, mobbing, privacy
Il contratto contiene specifiche clausole di tutela della dignità della persona, contrasto a molestie e mobbing e rinvio alla normativa vigente sulla privacy.
Accordi e rinnovi
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