CCNL Fiori Recisi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti, operai e impiegati, con rapporto a tempo indeterminato, determinato e stagionale, di aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituite, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e G.E.I.E., nonché delle aziende dell'indotto del settore.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende del comparto dei fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali operanti nella lavorazione, commercio, trasporto, esportazione e importazione all'ingrosso.
Validità:
- Decorrenza: 01/01/2023
- Scadenza: 31/12/2026
Ambito di applicazione:
- imprese commerciali;
- imprese consortili;
- cooperative;
- G.E.I.E.;
- aziende dell'indotto del settore.
Il contratto sostituisce il precedente CCNL del 18/12/2018, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste.
Parti firmatarie
Organizzazione datoriale:
- ANCEF - Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori
Organizzazioni sindacali:
- FLAI CGIL
- FISASCAT CISL
- UILTUCS UIL
Trattamento economico
Minimi mensili per livello
La retribuzione nazionale conglobata mensile indicata nelle tabelle è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 | Indennità di funzione | Scatto triennale | E.D.R. sostitutivo Fondo sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.563,88 | 2.597,97 | 2.649,11 | 2.700,25 | 70,00 | 34,70 | 16,00 |
| 1S | 2.339,01 | 2.369,31 | 2.414,76 | 2.460,21 | - | 30,30 | 16,00 |
| 1 | 2.081,12 | 2.107,18 | 2.146,27 | 2.185,36 | - | 29,50 | 16,00 |
| 2 | 1.832,61 | 1.854,58 | 1.887,53 | 1.920,48 | - | 26,90 | 16,00 |
| 3 | 1.712,57 | 1.732,57 | 1.762,57 | 1.792,57 | - | 25,00 | 16,00 |
| 4 | 1.583,74 | 1.601,62 | 1.628,44 | 1.655,26 | - | 23,70 | 16,00 |
| 5 | 1.510,30 | 1.526,97 | 1.551,97 | 1.576,97 | - | 23,10 | 16,00 |
| 6 | 1.418,04 | 1.433,19 | 1.455,92 | 1.478,65 | - | 22,40 | 16,00 |
Note:
- l'indennità di funzione spetta ai quadri per 14 mensilità;
- l'E.D.R. di 16,00 euro per 14 mensilità è dovuto dalle aziende che omettono il versamento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa;
- sono previsti 10 scatti triennali.
Parametri retributivi
| Livello | Parametro |
|---|---|
| Q | 225 |
| 1S | 200 |
| 1 | 172 |
| 2 | 145 |
| 3 | 132 |
| 4 | 118 |
| 5 | 110 |
| 6 | 100 |
Aumenti contrattuali
Gli aumenti sono stati definiti assumendo a riferimento il 3° livello per complessivi 120,00 euro, riparametrati sugli altri livelli:
- 40,00 euro dal 01/01/2023
- 20,00 euro dal 01/01/2024
- 30,00 euro dal 01/01/2025
- 30,00 euro dal 01/01/2026
Mensilità, divisori e pagamento
| Voce | Misura |
|---|---|
| Divisore orario | 170 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 14 |
Il pagamento della retribuzione mensile è fissato entro il 10 del mese successivo alla prestazione lavorativa.
Altri elementi economici
Indennità di cassa
- 5% della retribuzione tabellare.
Indennità di vestiario
- 30,00 euro per anno solare o stagione.
Indennità di trasferta
Spetta, oltre al rimborso delle spese, una diaria/indennità pari a una percentuale della retribuzione giornaliera (1/26).
| Durata | Territorio nazionale | Territorio estero |
|---|---|---|
| Da 6 a 12 ore | 20% | 30% |
| Da 13 a 24 ore | 40% | 50% |
| Oltre 24 ore | 60% | 70% |
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali.
- In alternativa, il datore può fissare un orario di 39 ore settimanali, con assorbimento di:
- 32 ore di ex festività;
- 16 ore di ROL.
Riduzione orario e permessi
| Istituto | Misura annua |
|---|---|
| Ex festività | 32 ore |
| ROL | 40 ore |
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione sono pagati con la retribuzione di fatto del mese di marzo dell'anno successivo.
Flessibilità
L'azienda può adottare regimi di flessibilità con superamento dell'orario contrattuale:
- fino a 45 ore settimanali;
- per un massimo di 240 ore annue.
Le ore eccedenti devono essere recuperate con pari riduzione in periodi di minore intensità. Se il recupero non avviene nei termini previsti, le ore residue vengono liquidate.
È inoltre prevista una indennità di disagio sulle ore oltre l'orario settimanale contrattuale in caso di ricorso alla flessibilità:
- 10% nelle giornate feriali;
- 15% nelle giornate prefestive.
Maggiorazioni
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Feriale diurno dalla 41ª alla 48ª ora | 30% |
| Feriale diurno oltre la 48ª ora | 55% |
| Festivo diurno | 55% |
| Feriale notturno | 70% |
| Festivo notturno | 75% |
Limite individuale annuo di lavoro straordinario: 250 ore.
Lavoro festivo e nel giorno di riposo settimanale
- Maggiorazione: 50%.
- Per il riposo settimanale resta fermo il diritto al riposo compensativo entro la settimana successiva.
Festività, ferie e congedi
Festività
Sono retribuite le festività nazionali, infrasettimanali e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
- La settimana di riferimento è considerata di 6 giorni lavorativi.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per lutto
- 3 giorni retribuiti per ciascun evento.
- Se il lavoratore deve spostarsi fuori provincia: 5 giorni, di cui 2 non retribuiti.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare.
Trattamento economico:
- 100% della retribuzione per i primi 3 giorni;
- 75% dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi.
Le integrazioni a carico del datore non spettano agli apprendisti. Per patologie salvavita certificate, il periodo utile alla conservazione del posto può arrivare a 300 giorni.
Aspettativa per malattia/infortunio
Per i lavoratori a tempo indeterminato è possibile, a richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita:
- fino a 120 giorni;
- elevato a 180 giorni per malattie oncologiche.
Infortunio
- Periodo di comporto: 180 giorni in un anno.
Trattamento economico:
- 100% per la giornata dell'infortunio;
- 60% per i 3 giorni successivi;
- integrazione al 100% dal primo giorno successivo al periodo di carenza.
Per gli apprendisti:
- 80% dal 5° al 20° giorno;
- 90% dal 21° giorno in poi.
Maternità e paternità
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, le indennità restano a carico dell'INPS.
Il datore integra:
- le festività al 100% nel periodo di astensione obbligatoria;
- la 13ª mensilità limitatamente al 20%.
Inoltre, fino al compimento del 12° mese di età del figlio, su richiesta della lavoratrice, dopo le ferie residue maturate, è previsto un ulteriore periodo di aspettativa retribuita con indennità pari al 30% della retribuzione tabellare più scatti, senza maturazione degli altri istituti contrattuali.
Violenza di genere
- per le lavoratrici a tempo determinato è garantito il diritto di riassunzione per i successivi 3 anni dall'evento;
- per le lavoratrici a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione, il diritto di astensione dal lavoro è elevato da 3 a 6 mesi.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione si articola in:
- Quadri
- 1° livello super
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
Il contratto individua per ciascun livello profili esemplificativi, tra cui funzioni direttive, impiegati amministrativi e commerciali, autisti, addetti al magazzino, confezionatori, selezionatori, addetti carico/scarico, pulizie e operai generici.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri | 6 mesi |
| 1S | 4 mesi |
| 1 | 90 giorni |
| 2 | 60 giorni |
| 3 | 45 giorni |
| 4, 5, 6 | 30 giorni |
Per i contratti a tempo determinato non superiori a 6 mesi, il periodo di prova è dimezzato.
Lavoro a tempo parziale
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta entità della prestazione.
Minimi di durata
- 16 ore settimanali;
- 64 ore mensili;
- 532 ore annuali.
Maggiorazioni nel part-time
| Istituto | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 35% |
| Lavoro straordinario | 30% |
| Clausole elastiche/flessibili con preavviso di 5 giorni | 15% |
| Clausole elastiche/flessibili con preavviso di 2 giorni | 20% |
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di destinazione | Durata |
|---|---|
| 1° e 2° | 36 mesi |
| 3° e 4° | 30 mesi |
| 5° | 27 mesi |
Inquadramento economico
- prima metà del periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- seconda metà: un livello sotto quello di destinazione finale.
Per apprendisti destinati al 5° livello:
- prima metà al 6° livello;
- seconda metà al 5° livello.
Limiti numerici
- rapporto massimo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- per datori con meno di 10 dipendenti: limite massimo pari al 100% dei lavoratori qualificati/specializzati;
- se i lavoratori qualificati/specializzati sono meno di 3, è possibile assumere fino a 3 apprendisti.
Tempo determinato e stagionali
Causali contrattuali principali
Il CCNL individua, tra le altre, esigenze temporanee o contingenti legate a:
- incrementi di attività connessi a ricevimento, consegna, lavorazione, stoccaggio e gestione di prodotti florovivaistici;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei;
- sostituzione per ferie;
- packaging, confezionamento, spedizione connessi a progetti promozionali e commerciali;
- manutenzione straordinaria;
- picchi di attività in particolari periodi dell'anno;
- esigenze produttive straordinarie;
- cause di forza maggiore, eventi climatici o calamità naturali.
Limiti quantitativi
- tempo determinato: massimo 40% dei lavoratori in forza;
- i contratti stagionali sono esclusi dal computo di tale limite.
Durata del contratto stagionale
- massimo 10 mesi.
Percentualizzazione per ferie e mensilità aggiuntive
Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali il trattamento di ferie, 13ª, 14ª, festività ed ex festività è assolto tramite maggiorazione della retribuzione globale lorda.
| Istituto | Percentuale |
|---|---|
| Ferie (26 giorni) | 8,33% |
| 13ª mensilità | 8,33% |
| 14ª mensilità | 8,33% |
| Festività nazionali, infrasettimanali ed ex festività | 5,45% |
| Totale | 30,44% |
Diritto di precedenza
Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso la stessa azienda e con la stessa qualifica se manifesta la volontà di esercitarlo entro 3 mesi dalla cessazione. Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Premio di stagionalità
Spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale alla cessazione del rapporto per fine stagione.
| Livello | Importo mensile |
|---|---|
| Q | 30,66 |
| 1S | 27,26 |
| 1 | 23,44 |
| 2 | 19,76 |
| 3 | 18,00 |
| 4 | 16,08 |
| 5 | 15,00 |
| 6 | 13,63 |
L'importo:
- è rapportato ai mesi effettivamente lavorati;
- considera mese intero quello pari o superiore a 15 giorni;
- è escluso dal computo degli altri istituti contrattuali;
- non è dovuto in caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa/provvedimento disciplinare.
Somministrazione di lavoro
I lavoratori somministrati non possono superare, nell'arco di 12 mesi, la media del:
- 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.
In alternativa, è possibile stipulare contratti fino a 5 prestatori di lavoro, purché non sia superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in essere.
Previdenza e assistenza integrativa
Assistenza sanitaria integrativa
Per i lavoratori a tempo indeterminato, il datore deve garantire la copertura del Fondo EST con contributo a proprio carico di:
- 10,00 euro mensili dal 01/01/2020, oltre all'una tantum prevista dal regolamento del Fondo.
Se il versamento viene omesso, l'azienda deve corrispondere al lavoratore un E.D.R. non assorbibile di 16,00 euro lordi per 14 mensilità.
Dal 01/01/2024 è riconosciuta ai quadri la previdenza/assistenza integrativa tramite adesione al Fondo QUAS.
Previdenza complementare FON.TE.
Contribuzioni dal 01/01/2019:
- 0,55% a carico del lavoratore;
- 1,4% a carico del datore di lavoro;
- 50% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione;
- 100% del TFR maturando per i lavoratori a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28/04/1993.
Preavviso e cessazione del rapporto
Preavviso
| Livelli | Fino a 5 anni di servizio | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri | 90 giorni di calendario | 120 giorni di calendario | 150 giorni di calendario |
| 1 e 1S | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario | 120 giorni di calendario |
| 2, 3, 4 | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
| 5, 6 | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario |
Per i lavoratori stagionali a termine si applicano i termini della prima fascia.
TFR
Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.
Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini del TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- somme una tantum occasionali e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- indennità INPS/INAIL;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
- elementi esclusi dalla contrattazione integrativa.
Ulteriori istituti rilevanti
Diritto allo studio
- ulteriori 40 ore annue retribuite per preparazione esami;
- fino a 150 ore pro capite in un triennio per frequenza corsi di studio, alle condizioni previste dal CCNL.
Conciliazione tempi di vita e lavoro
Il contratto prevede, tra l'altro:
- 8 ore annue di permesso retribuito per assistere genitori non autosufficienti certificati;
- 8 giorni di permesso non retribuito per assistenza a parenti entro il 2° grado, coniuge e convivente more uxorio;
- estensioni di tutela per malattia del figlio in presenza di particolari patologie certificate.
Ferie solidali
È prevista la possibilità, per i lavoratori a tempo indeterminato, di cedere ferie e riposi maturati a colleghi dello stesso datore di lavoro, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal contratto.
Relazioni sindacali e organismi bilaterali
Il CCNL disciplina:
- contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale;
- Osservatorio nazionale;
- Commissioni Paritetiche Territoriali;
- delegato aziendale;
- RSU;
- assemblee e permessi sindacali.
Accordi e rinnovi
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