CCNL Fotolaboratori Conto Terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica alle aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero, per conto terzi, comprese le attività comunque organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico con utilizzo di carta in bobina.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore fotografico che svolgono attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero, per conto terzi.
Validità contrattuale: dal 01/01/2023 al 31/12/2025.
Il contratto ha validità nazionale e, salvo disdetta da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza, si intende prorogato di anno in anno fino a sostituzione.
Parti firmatarie
Datori di lavoro
- ASSOFOTOLABO
Organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL
- FISTel-CISL
- UILCOM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari
| Livello | Dal 01/01/2023 | Dal 01/04/2024 | Dal 01/01/2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.377,53 € | 1.412,70 € | 1.454,91 € |
| 2 | 1.242,94 € | 1.274,74 € | 1.312,84 € |
| 3 | 1.098,97 € | 1.126,97 € | 1.160,67 € |
| 4 | 978,84 € | 1.003,84 € | 1.033,84 € |
| 5 | 865,55 € | 887,67 € | 914,22 € |
| 6 | 744,23 € | 763,23 € | 786,03 € |
| 7 | 625,88 € | 641,88 € | 661,08 € |
Aumenti dei minimi contrattuali
| Livello | Aumento dal 01/01/2023 | Aumento dal 01/04/2024 | Aumento dal 01/01/2025 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,17 € | 35,17 € | 42,21 € | 112,55 € |
| 2 | 31,80 € | 31,80 € | 38,10 € | 101,70 € |
| 3 | 28,00 € | 28,00 € | 33,70 € | 89,70 € |
| 4 | 25,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 80,00 € |
| 5 | 22,12 € | 22,12 € | 26,55 € | 70,79 € |
| 6 | 19,00 € | 19,00 € | 22,80 € | 60,80 € |
| 7 | 16,00 € | 16,00 € | 19,20 € | 51,20 € |
Indennità di contingenza
| Livello | Contingenza |
|---|---|
| 1 | 534,17 € |
| 2 | 530,41 € |
| 3 | 526,56 € |
| 4 | 523,05 € |
| 5 | 520,52 € |
| 6 | 516,40 € |
| 7 | 512,54 € |
E.D.R.
- 10,33 € mensili.
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| 1 | 23,24 € |
| 2 | 22,31 € |
| 3 | 21,95 € |
| 4 | 20,92 € |
| 5 | 19,88 € |
| 6 | 18,08 € |
| 7 | 16,78 € |
Indennità di funzione quadri
- Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro.
- Importo mensile: 36,15 €.
Divisori convenzionali e mensilità aggiuntiva
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Turno notturno: coefficiente orario 156
Mensilità aggiuntiva / 13ª:
- Operai e apprendisti: 13ª pari a 173 ore per i primi 4 anni di servizio; dal 5° anno 200 ore.
- Impiegati e apprendisti: 13ª pari a 26/26 della retribuzione per i primi 4 anni di servizio; dal 5° anno 30/26.
Altri elementi economici
- Indennità di cassa: 5% di stipendio base più contingenza.
- Indennità per prestazione suddivisa: 6% della retribuzione per le ore effettuate quando, su accordo aziendale con RSU, la prestazione giornaliera è articolata in più di due periodi.
- Trasferta fattorini raccoglitori: rimborso spese + 3,10 € per ogni giornata lavorata.
Orario di lavoro
Orario normale
- Orario contrattuale normale: 40 ore settimanali.
- Nelle aziende del settore, l'orario effettivo è pari a 38 ore settimanali, ottenuto tramite utilizzo di riposi retribuiti, ex festività e ulteriori riduzioni.
La distribuzione dell'orario può avvenire su 5 o 6 giorni. Se distribuito su 5 giorni, il sabato eventualmente lavorato dà diritto a corrispondenti ore di riposo nell'ambito delle altre giornate lavorative.
Flessibilità / orario multiperiodale
Le aziende possono adottare regimi di flessibilità con aumento dell'orario nei periodi di maggiore intensità produttiva e recupero tramite riposi nei periodi di minore intensità.
Per il saldo positivo mensile che confluisce nel monte ore annuo:
- fino a 70 ore: senza maggiorazione specifica;
- oltre 70 ore: maggiorazione del 5% su minimo tabellare e contingenza, di norma trasformata in riposi compensativi salvo diverso accordo.
Turni e lavoro notturno
- 1° e 2° turno diurno: 38 ore settimanali.
- 3° turno notturno: 36 ore settimanali.
Maggiorazioni turno:
- 1° e 2° turno: 6% su paga/stipendio base + contingenza;
- 3° turno notturno: 13%.
Lavoro notturno non in turni
- Definito tra le 22:00 e le 07:00.
- Maggiorazione: 21% su orario settimanale di 36 ore.
Straordinario, supplementare e lavoro festivo
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale | 30% |
| Straordinario notturno o festivo | 60% |
Per lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
| Tipologia | Maggiorazione | Minimo retribuito |
|---|---|---|
| Diurno | 30% | 2 ore |
| Notturno | 60% | 3 ore |
Il lavoro supplementare e straordinario è in linea generale ispirato al principio di non obbligatorietà, salvo esigenze indifferibili di durata temporanea.
Lavoro festivo
Sono festivi:
- tutte le domeniche;
- le festività civili e religiose previste dalla legge;
- il Santo Patrono.
Il 4 novembre è trattato come festività coincidente con la domenica.
Maggiorazioni:
- lavoro domenicale con riposo compensativo: 30%;
- lavoro festivo: 60%.
Ferie, permessi, festività
Ferie
- 4 settimane + 1 giorno per anno di servizio.
- Di regola: 3 settimane consecutive, salvo diverso accordo; la 4ª settimana va goduta nel periodo di bassa stagione.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: utilizzate per la realizzazione dell'orario di lavoro.
- ROL: 16 ore annue, utilizzate fino a concorrenza per la realizzazione dell'orario di lavoro.
Assemblee sindacali
- 12 ore retribuite annue per assemblee, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Malattia
Periodo di comporto:
- 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Operai
- integrazione aziendale fino al 100% della normale retribuzione netta giornaliera dal 1° al 180° giorno.
Impiegati
| Anzianità | 100% retribuzione | 50% retribuzione |
|---|---|---|
| Fino a 6 anni | 6 mesi | - |
| Oltre 6 anni | 6 mesi | 4 mesi |
Infortunio sul lavoro / malattia professionale
Operai
- conservazione del posto fino a cessazione del trattamento INAIL;
- integrazione fino al 100% della retribuzione netta.
Impiegati
- conservazione del posto fino a cessazione del trattamento INAIL;
- integrazione secondo il seguente schema:
| Anzianità | 100% retribuzione | 50% retribuzione |
|---|---|---|
| Fino a 6 anni | 6 mesi | - |
| Oltre 6 anni | 6 mesi | 4 mesi |
Aspettativa dopo superamento comporto
In caso di grave evento morboso continuativo e su richiesta del lavoratore entro i termini, l'azienda concede un'aspettativa non retribuita fino a 3 mesi.
Maternità
Si applica la normativa di legge.
Il CCNL prevede che nei 5 mesi di astensione obbligatoria sia corrisposta l'intera retribuzione globale.
Rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Qualifica / Livello | Durata |
|---|---|
| Impiegati 1° livello | 4 mesi, prorogabili consensualmente di 2 mesi |
| Impiegati 2°, 3°, 4° livello | 3 mesi, prorogabili consensualmente di 1 mese |
| Impiegati 5°, 6° livello | 2 mesi, prorogabili consensualmente di 1 mese |
| Operai 3°, 4°, 5° livello | 2 mesi |
| Operai 6°, 7° livello | 1 mese |
Part-time
- Trattamento economico e normativo proporzionato all'orario concordato.
- Lavoro supplementare gestito tramite flessibilità.
- Possibilità di clausole elastiche e flessibili con:
- preavviso minimo di 2 giorni;
- maggiorazione forfettaria del 10%;
- aumento massimo della prestazione pari al 50% dell'orario contrattuale.
Tempo determinato e attività stagionali
Si applica la disciplina legale, integrata dal CCNL.
Ulteriori attività stagionali individuate dal contratto:
- attività legate a matrimoni, battesimi, comunioni, cresime;
- fiere e mostre italiane ed estere;
- Festa di San Valentino, Festa della mamma, Festa del papà;
- preparazione di fotocalendari e prodotti natalizi;
- attività connesse con l'impegno scolastico.
Per tali attività:
- non è necessaria l'indicazione della causale;
- non si applica il limite massimo di 24 mesi per la successione dei contratti a termine fra lo stesso lavoratore e lo stesso datore.
Intervalli ridotti tra contratti a termine:
- da 60 a 20 giorni;
- da 90 a 30 giorni.
Diritto all'assunzione a tempo indeterminato:
- se la somma di periodi a termine e in somministrazione presso la stessa azienda supera 48 mesi, il lavoratore acquisisce, nella misura del 40%, il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato laddove sia impiegato con contratto a termine.
Sostituzioni:
- il contratto per sostituzione può comprendere periodi di affiancamento;
- l'assunzione per sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.
Apprendistato professionalizzante
- Durata: minimo 6 mesi, massimo 36 mesi.
- Formazione: 120 ore medie annue, di cui formazione professionalizzante non inferiore a 80 ore medie annue.
- Periodo di prova: pari a quello ordinario previsto per il livello finale.
- Recesso al termine: con 15 giorni di preavviso.
Retribuzione apprendista
La retribuzione è calcolata in percentuale su minimo tabellare + ex indennità di contingenza + E.D.R. del livello finale di attestazione:
| Anno | Percentuale |
|---|---|
| 1° anno | 70% |
| 2° anno | 80% |
| 3° anno | 90% |
Inquadramento
Struttura dei livelli
- Quadri: livello Q
- Impiegati: livelli 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Operai: livelli 3, 4, 5, 6, 7
Permanenze previste
- Livello 7: permanenza di 12 mesi per i lavoratori di prima assunzione senza conoscenze professionali.
- Livello 6: permanenza di 18 mesi per i lavoratori provenienti dal 7° livello e per gli impiegati d'ordine di prima assunzione.
Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa
Fondo pensione Byblos
Adesione volontaria al fondo Byblos.
Contribuzione dal 01/06/2023:
- lavoratore: 1% della retribuzione utile al TFR;
- azienda: 1,3% della retribuzione utile al TFR.
Quota TFR:
- 100% del TFR maturando per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993;
- 2% della retribuzione utile al TFR per gli altri dipendenti.
Una tantum:
- azienda: 3,62 € per dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo;
- lavoratore aderente: 5,16 € all'iscrizione.
Fondo assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre
- iscrizione automatica dei lavoratori a tempo indeterminato dal 01/01/2024;
- decorrenza della copertura dal 01/04/2024;
- contributo annuo a carico azienda: 120,00 € per dipendente.
Preavviso e cessazione del rapporto
Operai
| Livello | Anzianità fino a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|
| 3°, 4°, 5° | 1 mese e 15 giorni | 2 mesi |
| 6°, 7° | 1 mese | - |
Impiegati
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità oltre 5 anni |
|---|---|---|
| 1° | 3 mesi | 6 mesi |
| 2°, 3°, 4° | 2 mesi e 15 giorni | 3 mesi |
| 5° | 1 mese | 2 mesi |
| 6° | 1 mese | - |
Per gli impiegati, i termini decorrono dal 1° o dal 15° giorno del mese.
TFR
Si applica la disciplina di legge di cui alla L. 29/05/1982 n. 297.
Altri istituti rilevanti
Diritto allo studio
- monte individuale fino a 150 ore pro capite per triennio;
- fino a 200 ore per corsi attinenti al settore e finalizzati a incremento professionale riconosciuto.
Diritti sindacali e relazioni industriali
Il contratto disciplina informazione e confronto con RSU/OO.SS., osservatorio nazionale di settore, innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e formazione continua.
Lavoro agile
È ammesso previo accordo tra le parti, con rinvio alla normativa vigente e tutela del diritto alla disconnessione.
Disciplina disciplinare
Sono previsti i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o scritto;
- multa fino a 3 ore di retribuzione;
- sospensione fino a 3 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
Sintesi finale operativa
I punti più caratterizzanti del CCNL sono:
- validità triennale 01/01/2023 - 31/12/2025;
- sistema retributivo con tre scadenze di incremento: 01/01/2023, 01/04/2024, 01/01/2025;
- orario settimanale di settore pari a 38 ore, a fronte di un normale contrattuale di 40 ore;
- maggiorazioni rilevanti per turni, notturno, festivo e straordinario;
- tutela economica elevata in caso di maternità e, per gli operai, integrazione piena in malattia e infortunio nei limiti contrattuali;
- disciplina dettagliata di apprendistato, flessibilità, part-time e stagionalità;
- presenza di welfare contrattuale con Byblos e assistenza sanitaria Salute Sempre.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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