Cassazione Civile, Sentenza n. 9908/2020 del 27/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento Irpeg e Irap per l’anno d’imposta 2003, emesso in relazione a minusvalenze derivanti dalla cessione di un ramo d’azienda relativo alla produzione di batterie piccole ermetiche. Il ramo era stato conferito dalla società contribuente a una società del gruppo; le minusvalenze, quantificate dall’Ufficio in Euro 7.617.000, erano state dedotte dal reddito a partire dal 2002 e per il residuo negli anni successivi. L’Agenzia aveva ritenuto l’operazione elusiva e recuperato l’importo a imponibile. La contribuente sosteneva che la cessione rispondesse a ragioni economiche effettive: la produzione era divenuta strutturalmente svantaggiosa per la concorrenza dei produttori dell’Estremo Oriente e l’operazione mirava a liquidarla, valorizzando il ramo secondo la stima di un perito nominato ai sensi dell’art. 2343 c.c. e ricollocando in tutto o in parte il personale specializzato. La Commissione tributaria provinciale dell’Aquila aveva respinto il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza depositata il 14 febbraio 2012, aveva parzialmente accolto l’appello: aveva riconosciuto la necessità economica di dismettere la produzione, ma aveva ridotto le minusvalenze riconosciute da Euro 7.617.000 a Euro 5.422.830, annullato le sanzioni e ammesso, per il 2003, perdite per Euro 161.364 e costi di viaggio e trasferta per Euro 55.101. La società ha proposto otto motivi: (1) omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso per violazione dell’art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e per motivazione inadeguata rispetto alle difese endoprocedimentali; (2) omessa pronuncia sulla contestazione dell’asserito aggiramento di obblighi o divieti tributari; (3) ultrapetizione per la rideterminazione della minusvalenza; (4) violazione dell’art. 37-bis per avere riconosciuto le ragioni economiche dell’operazione senza escludere l’elusione e senza adeguata motivazione sulla stima delle attività e passività; (5) insufficiente motivazione sui criteri di rideterminazione delle minusvalenze; (6) omessa pronuncia sull’operazione alternativa e sull’assenza di un vantaggio fiscale indebito; (7) omessa pronuncia su ulteriori questioni del quarto motivo d’appello; (8) omessa pronuncia sulle omissioni imputate alla decisione di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale, deducendo ultrapetizione quanto alla rideterminazione delle minusvalenze e all’annullamento delle sanzioni e contestando inoltre il riconoscimento dei costi di viaggio e trasferta per carenza di prova della loro competenza nell’anno d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo principale: la motivazione della sentenza regionale implicava il rigetto della dedotta nullità dell’avviso, poiché una diversa conclusione sarebbe stata logicamente incompatibile con la decisione. Ha accolto il quarto motivo principale, rilevando che la CTR aveva riconosciuto valide ragioni economiche dell’operazione, così escludendo l’elusione contestata, ma aveva nondimeno disconosciuto parte delle minusvalenze sulla base di un ragionamento incompatibile con l’art. 37-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. In assenza di valide ragioni economiche non poteva operare l’inopponibilità antielusiva; inoltre, nell’avviso non risultavano addotte ragioni diverse dall’elusione per contestare le minusvalenze. Ha accolto anche il terzo motivo principale per ultrapetizione, poiché la CTR aveva distinto le passività opponibili da quelle inopponibili senza che fossero state formulate contestazioni autonome rispetto alla natura elusiva dell’operazione. Sono stati assorbiti il secondo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo principale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha accolto il motivo nella parte relativa alla rideterminazione delle minusvalenze e all’annullamento delle sanzioni, per le medesime ragioni di ultrapetizione; ha invece respinto la censura sui costi di viaggio e trasferta, perché la CTR aveva ritenuto sufficiente la documentazione e l’Agenzia non aveva specificamente contrastato tale valutazione di fatto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La norma cioè, prevedendo l’inopponibilità dell’operazione all’Amministrazione finanziaria, richiedeva quale discrimine la sussistenza o meno dell’intento elusivo. Venendo meno questo, doveva escludersi qualunque inopponibilità.
L’inopponibilità antielusiva presuppone la sussistenza dell’intento elusivo; se sono riconosciute valide ragioni economiche dell’operazione e viene quindi esclusa l’elusione, la norma non consente di disconoscere, in base alla sola disciplina antielusiva, le minusvalenze generate dall’operazione.
art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
La doglianza non coglie nel segno perchè l’iter argomentativo della decisione impugnata implica un rigetto implicito dell’eccepita nullità dell’atto impositivo, dovendosi altrimenti configurare una contraddizione logica tra motivazione e statuizione.
La Corte ha ritenuto che la censura relativa all’omesso esame della nullità dell’avviso non fosse fondata perché il rigetto dell’eccezione risultava implicitamente dalla motivazione e dalla statuizione della sentenza regionale.
art. 37-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
La doglianza non coglie nel segno perchè l’iter argomentativo della decisione impugnata implica un rigetto implicito dell’eccepita nullità dell’atto impositivo, dovendosi altrimenti configurare una contraddizione logica tra motivazione e statuizione.
La Corte non ha accolto la censura relativa alla motivazione dell’avviso rispetto alle giustificazioni fornite dalla contribuente, considerando implicitamente respinta dalla CTR l’eccezione di nullità dell’atto.
art. 112 c.p.c.
Le ultime considerazioni supportano anche l’accoglimento del terzo motivo, con cui ci si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, per essersi pronunciata la sentenza oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni, per aver distinto tra le varie passività quelle opponibili all’Amministrazione e quelle inopponibili, senza che emergessero contestazioni indipendenti dalla natura elusiva dell’operazione.
Il giudice incorre in ultrapetizione quando, oltre il perimetro delle domande e delle contestazioni formulate, distingue tra componenti opponibili e non opponibili sulla base di ragioni che non risultano autonomamente dedotte nella controversia.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’inopponibilità antielusiva di atti o negozi presuppone la mancanza di valide ragioni economiche e la finalità di conseguire un vantaggio fiscale indebito. Se il giudice riconosce ragioni economiche apprezzabili dell’operazione e, conseguentemente, esclude l’elusione, non può disconoscere in tutto o in parte gli effetti dell’operazione invocando la medesima disciplina antielusiva.
- Il disconoscimento di singole componenti reddituali per ragioni diverse dall’elusione richiede che tali autonome ragioni risultino dall’atto impositivo e rientrino nel perimetro della controversia; il giudice non può introdurre d’ufficio una distinta base giuridica di recupero estranea alla motivazione dell’accertamento.
- Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, in assenza di contestazioni autonome, ridetermina le componenti deducibili distinguendo quelle opponibili all’Amministrazione da quelle non opponibili, ampliando così l’oggetto della controversia.
- La motivazione della sentenza può integrare un rigetto implicito di un’eccezione quando la conclusione contraria sarebbe logicamente incompatibile con l’iter argomentativo e con la statuizione adottata.
- La contestazione generica dell’inidoneità della documentazione non è sufficiente a superare una valutazione di fatto del giudice di merito sulla prova delle spese, se non vengono indicati elementi specifici idonei a metterla in discussione.
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