Cassazione Penale, Ordinanza n. 26077/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non rispettava l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta, non indicava gli specifici elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere puntualmente i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata come base della fattispecie di furto per cui vi è stata condanna nei gradi di merito.
art. 625 c.p.
Norma richiamata per le aggravanti del furto oggetto di condanna.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve indicare specificamente i motivi di impugnazione; la genericità del motivo e la mancata individuazione degli elementi posti a base della censura ne determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e deve consentire al giudice di individuare con chiarezza la doglianza e i suoi presupposti fattuali e giuridici; la mera contestazione generica della decisione non è sufficiente.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logicamente coerente sul punto censurato, il ricorrente che contesti quel passaggio deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi, indicando gli elementi che rendono erronea o illogica la decisione.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non individua concretamente i parametri o gli elementi di fatto che si assumono mal valutati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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