Parere n. 239/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Giuseppe Lauricella contro la deliberazione dell’Asp di Agrigento n. 313 del 13 febbraio 2024, avente ad oggetto «delibera n. 730 del 20.04.2023 - avviso pubblico per il superamento del precariato in attuazione dell''art. 1, comma 268 della legge n. 234 del 30.12.2021...»; e per quanto possa occorrere, di tutti gli altri atti agli stessi presupposti, connessi o consequenziali ed in particolare: 1) della nota dell’Asp di Agrigento prot. n. 93253 dell’11 giugno 2024, avente ad oggetto «avviso pubblico per il superamento del precariato del personale del comparto, profilo collaboratore amministrativo professionale – convocazione prova scritta», nella parte in cui (dopo aver indicato il 4 luglio 2024 quale data di svolgimento della prova scritta) precisa che, «secondo quanto previsto dalla delibera n. 313 del 13/02/2024, ai fini dell’espletamento delle prove selettive, i candidati non devono essere in servizio a tempo indeterminato presso altre pp.aa. come da autocertificazione…debitamente compilata in ogni sua parte e da presentare il giorno 2 della prova scritta»; 2) del modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla suddetta nota dell’Asp di Agrigento prot. n. 93253 dell’11 giugno 2023, laddove, ai fini della partecipazione alle sopra citate prove selettive, impone ai concorrenti di dichiarare «di non essere in servizio a tempo indeterminato presso altre pp.aa.»; 3) della deliberazione del direttore generale dell’Asp di Agrigento n. 22 del 27 giugno 2024 - avente ad oggetto «delibera n. 730 del 20/04/2023- avviso pubblico per il superamento del precariato del personale - vari profili - copertura 24 posti di collaboratore amministrativo professionale ad impegno orario ridotto», nella parte in cui ha rideterminato in «24 i posti destinati a stabilizzazione con impegno di 30 ore settimanali», asseritamente, prendendo in considerazione la posizione dei soli candidati a detta procedura «ancora in servizio», anziché rideterminare il numero dei posti oggetto della stabilizzazione e l’impegno orario settimanale tenendo conto anche della posizione del ricorrente; 4) per quanto possa occorrere della nota prot. n. 80583 del 17 maggio 2024, con la quale l’Asp di Agrigento ha accolto la richiesta di rideterminare in «24 i posti destinati a stabilizzazione con impegno di 30 ore settimanali», asseritamente senza tenere conto della posizione del ricorrente nonché per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’ammissione del ricorrente alle prove selettive relative alla procedura di stabilizzazione di cui all’avviso approvato con la deliberazione dell’Asp di Agrigento n. 730/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro la deliberazione dell’ASP di Agrigento n. 313 del 13 febbraio 2024 e gli atti connessi relativi alla procedura di stabilizzazione per collaboratore amministrativo professionale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente contestava che la deliberazione n. 313/2024 avesse subordinato la partecipazione alle prove selettive al requisito di non essere in servizio a tempo indeterminato presso un’altra pubblica amministrazione. L’avviso approvato con deliberazione n. 730 del 20 aprile 2023 escludeva invece il personale che, alla data del 31 dicembre 2022, fosse titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel relativo profilo; il ricorrente, pur non essendo titolare di tale rapporto alla data della domanda, aveva preso servizio il 2 aprile 2024 a tempo indeterminato in un profilo diverso. Deduceva violazione della lex specialis, degli artt. 3 e 97 Cost., del favor partecipationis, dei principi di immodificabilità della lex specialis e tassatività delle cause di esclusione, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In fase istruttoria è inoltre emerso che l’ASP lo aveva successivamente escluso dalla procedura con deliberazione n. 1082 del 27 maggio 2025, notificata il 6 giugno 2025, non impugnata.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente non aveva impugnato il provvedimento conclusivo che lo escludeva dalla procedura. La deliberazione n. 1082 del 27 maggio 2025, comunicata al ricorrente, e il successivo elenco degli ammessi approvato con deliberazione n. 1125 del 3 giugno 2025 attestavano l’esclusione. La mancata impugnazione dell’atto conclusivo impediva di conseguire un’utilità concreta dall’esame delle censure rivolte contro gli atti precedenti. Il parere richiama l’indirizzo secondo cui la graduatoria finale, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale, non è conseguenza inevitabile dell’atto lesivo iniziale, poiché comporta nuove valutazioni di interessi anche riferibili a terzi. Le censure di merito non sono quindi state esaminate. Il P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse e mancata impugnazione dell’esclusione
Il ricorso contro gli atti presupposti della procedura è improcedibile perché il ricorrente non ha impugnato la deliberazione n. 1082 del 27 maggio 2025, che gli ha comunicato l’esclusione, né il successivo provvedimento conclusivo. La mancata impugnazione impedisce di ottenere un’utilità concreta dall’esame delle censure rivolte contro la precedente deliberazione n. 313/2024.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Con il ricorso straordinario indicato in epigrafe l’istante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell’ASP di Agrigento n. 313/24, sopra specificata, oltre che degli atti connessi.
Il rimedio esaminato è un ricorso straordinario, diretto a ottenere l’annullamento degli atti amministrativi contestati; il parere conclude per la sua improcedibilità.
Massime di principio
- La mancata impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura che esclude il ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione degli atti precedenti, quando non sia più conseguibile attraverso di essa un’utilità concreta.
- Nei procedimenti concorsuali, l’atto conclusivo che approva la graduatoria non costituisce necessariamente la conseguenza inevitabile dell’atto lesivo precedente, poiché comporta nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi; la sua mancata impugnazione può quindi comportare l’improcedibilità del ricorso contro l’atto precedente.
Procedura di stabilizzazione del personale dell’ASP di Agrigento
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro atti dell’ASP di Agrigento relativi a una procedura di stabilizzazione per collaboratore amministrativo professionale. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha concluso per l’improcedibilità, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla disciplina di ammissione.
Procedura e atti contestati
Con deliberazione n. 729 del 20 aprile 2023 l’ASP aveva aggiornato il piano del fabbisogno, destinando alla stabilizzazione 29 posti di collaboratore amministrativo; con deliberazione n. 730 dello stesso giorno aveva approvato l’avviso pubblico. Per i candidati con contratti di lavoro flessibile, l’avviso escludeva chi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel relativo profilo professionale.
La deliberazione n. 313 del 13 febbraio 2024, impugnata dal ricorrente, ammetteva i candidati indicati nell’allegato B alle prove, precisando tuttavia che non dovevano essere in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni. La controversia investiva anche la nota di convocazione alle prove, il modello di dichiarazione sostitutiva, la deliberazione n. 22 del 27 giugno 2024, che aveva rideterminato in 24 i posti destinati alla stabilizzazione con impegno di 30 ore settimanali, e la nota del 17 maggio 2024 relativa alla rideterminazione dei posti.
Censure del ricorrente
Il ricorrente sosteneva che la nuova condizione di partecipazione contrastasse con l’avviso originario: non era titolare di un rapporto a tempo indeterminato alla data rilevante fissata dalla lex specialis e aveva preso servizio, dal 2 aprile 2024, a tempo indeterminato in un profilo diverso. Deduceva la violazione dell’avviso, degli artt. 3 e 97 Cost., del favor participationis, dei principi di immodificabilità della lex specialis e di tassatività delle cause di esclusione, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Sopravvenuta esclusione e improcedibilità
Nel corso dell’istruttoria è stata acquisita la deliberazione ASP n. 1082 del 27 maggio 2025, notificata al ricorrente il 6 giugno 2025, con cui questi era stato escluso dalla procedura. È stato inoltre trasmesso l’elenco degli ammessi approvato con deliberazione n. 1125 del 3 giugno 2025, nel quale il ricorrente non figurava. Il provvedimento di esclusione non è stato impugnato.
Il Consiglio ha quindi ravvisato la sopravvenuta carenza di interesse: la mancata impugnazione del provvedimento conclusivo impediva che l’annullamento degli atti precedenti potesse procurare al ricorrente un’utilità concreta. Ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2025, n. 6341, secondo cui l’atto finale della procedura concorsuale non è una conseguenza inevitabile dell’atto lesivo anteriore, perché implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi.
Conclusione
Il parere dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure relative alla legittimità della condizione di partecipazione e alla rideterminazione dei posti non sono state esaminate nel merito. Il precedente parere cautelare n. 253 del 2024 aveva respinto l’istanza di sospensione.
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