Sentenza del 02/07/2018 n. 2724 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario- rinvio della controversia al giudice di primo grado- tassatività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione. Tale omissione determina la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, perché impedisce alla parte di conoscere l'udienza e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, in violazione del principio del contraddittorio. Il tema ulteriore era stabilire se il giudice d'appello potesse limitarsi a dichiarare la nullità oppure dovesse rinviare la causa al primo giudice o decidere direttamente nel merito.
La decisione
È stato affermato che i casi in cui il giudice d'appello può rimettere la causa al giudice di primo grado sono tassativi e non possono essere estesi oltre quelli espressamente previsti dalla legge. Accertata la nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'avviso di udienza, il giudice d'appello deve quindi o rimettere la causa al primo giudice, quando ricorra una delle ipotesi tassative, oppure trattenere la controversia e decidere il merito. Non può invece limitarsi a dichiarare la nullità senza adottare una decisione sul merito. Poiché il testo non indica l'esito concreto del singolo giudizio né i nomi delle parti, non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale.
Norme richiamate
Art. 31 del D.lgs. n. 546/1992
La norma disciplina la comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione nel processo tributario. La sua violazione, quando impedisce la partecipazione consapevole all'udienza, comporta la nullità del procedimento e della sentenza per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Massime di principio
- Le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello sono eccezionali e tassative: non è possibile disporre il rinvio in casi diversi da quelli previsti dalla legge.
- L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può comportare la nullità del procedimento e della decisione, perché la parte non è posta in condizione di partecipare e difendersi.
- Quando il giudice d'appello rileva una nullità della sentenza, non può arrestarsi a una mera dichiarazione di nullità: deve rinviare la causa al primo giudice se ricorre un'ipotesi tassativa, oppure decidere direttamente la controversia nel merito.
- La violazione delle formalità processuali rileva in modo particolare quando incide concretamente sul contraddittorio e sulla possibilità della parte di esercitare il diritto di difesa.
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