Sentenza del 28/11/2016 n. 9101 - Comm. Trib. Prov. Milano
NOTIFICAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rispetto del termine di decadenza entro il quale l’Amministrazione finanziaria doveva notificare l’avviso di accertamento. Il contribuente sosteneva che dovesse rilevare la data di ricezione dell’atto, mentre la questione è stata risolta applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la data di spedizione, mentre per il destinatario rileva la data di ricezione o di perfezionamento nei suoi confronti.
La decisione
La notificazione a mezzo posta deve considerarsi tempestiva, ai fini del rispetto del termine decadenziale gravante sull’Amministrazione, quando l’atto è stato consegnato all’ufficio postale per la spedizione entro il termine previsto dalla legge. Non è quindi necessario che il contribuente abbia ricevuto l’atto entro la medesima scadenza. Il principio della scissione degli effetti della notificazione si applica anche agli atti di imposizione tributaria.
Norme richiamate
Principio della scissione degli effetti della notificazione
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale di un avviso di accertamento, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.
La notificazione produce effetti in momenti diversi per notificante e destinatario: per l’Amministrazione notificante rileva la spedizione, mentre per il contribuente rileva la ricezione o il perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 22320/2014
Il principio della scissione degli effetti della notificazione si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche agli atti d’imposizione tributaria.
Il principio non è limitato a specifici procedimenti, ma opera anche per gli avvisi di accertamento quando occorre verificare se l’Amministrazione abbia rispettato il termine decadenziale.
Massime di principio
- Quando la legge impone a una parte di notificare un atto entro un termine, ai fini della tempestività normalmente rileva la data in cui il notificante consegna l’atto al servizio postale o all’ufficiale notificatore, non la data in cui il destinatario lo riceve.
- La data di ricezione resta invece rilevante per determinare il momento in cui l’atto produce effetti nei confronti del destinatario e per calcolare eventuali termini a suo carico.
- Nel contestare la tardività di un atto tributario notificato per posta, occorre verificare anzitutto la data di spedizione e la prova della consegna all’operatore postale, non soltanto la data di ricezione.
- Il principio della scissione degli effetti può applicarsi anche agli atti impositivi, compresi gli avvisi di accertamento, salvo specifiche disposizioni normative o particolarità del procedimento che prevedano diversamente.
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