Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45533/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto connesso a una presunta 'frode carosello'. Il ricorso articolava quattro censure principali: (1) vizio di motivazione e valutazione del fumus con riferimento alla valenza indiziante delle intercettazioni e alla mancata prova della consapevolezza dell'amministratrice Federica Neri; (2) carenza di elementi probatori e apoditticità della qualificazione come fatture soggettivamente inesistenti (capo F4)); (3) illegittima integrazione del provvedimento genetico da parte del riesame in violazione degli artt. 309 e 324 c.p.p.; (4) mancata motivazione adeguata sul periculum in mora e violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, con particolare rilievo al fatto che la società avrebbe continuato a operare e incassare rilevanti somme dopo l'arresto dell'amministratrice. Sono stati poi depositati motivi nuovi relativi alla responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001) e alla presunta violazione del termine perentorio per la convalida del sequestro (art. 321, comma 3-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il quarto motivo (criticando la motivazione del Tribunale sul periculum in mora) e ha annullato in parte l'ordinanza del riesame con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame limitatamente alla sussistenza del periculum in mora. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: i primi due motivi (sulla valutazione delle intercettazioni e sul capo F4) sono stati ritenuti inammissibili o non fondati nel merito; il terzo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile; i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili. Pertanto la pronuncia è favorevole al ricorrente solo sul profilo motivazionale relativo al periculum in mora, mentre resta confermato il resto del quadro cautelare in attesa del nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione delle ordinanze; la Corte ricorda che nelle misure reali la sindacabilità in Cassazione è limitata a violazioni di legge e a motivazione meramente apparente, ma l'assenza di motivazione o la motivazione meramente apparente può integrare vizio rimediabile in Cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito dei profili di valutazione probatoria e fumus; il giudice del sequestro valuta sommariamente il fumus senza necessità di provare i fatti come in dibattimento.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disposizioni sul sequestro preventivo; la sentenza richiama l'esigenza che il decreto di sequestro motivi il periculum in mora, soprattutto quando il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente.

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Termine per la convalida del sequestro adottato d'urgenza; la difesa ha contestato una violazione di tale termine, ma i motivi relativi (depositati come nuovi) sono stati ritenuti inammissibili nella pronuncia.

  • art. 240 cod. pen.

    Riguarda la confisca; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone al giudice di motivare la necessità anticipatoria della misura cautelare quando la confisca dipende da una condanna futura.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Cita il regime diverso di confisca obbligatoria o facoltativa; la Corte afferma che anche quando la confisca è definita 'obbligatoria' dalla legge non si può esentare il giudice dall'onere motivazionale sulla necessità del sequestro preventivo.

  • art. 125, art. 192 e art. 321 cod. proc. pen. (richiami giurisprudenziali)

    Richiami alla limitazione del sindacato di merito in cassazione sui provvedimenti reali e alla necessità di motivazione minima comprensibile (coerenza/completezza/ragionevolezza).

  • art. 5 D.Lgs. n. 231/2001

    Riferimento alla responsabilità degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio; la decisione segnala che, se contestata, la responsabilità dell'ente richiede specifica motivazione sulla colpa organizzativa e l'interesse/vantaggio.

  • Legge n. 146 del 2006 (art. 416 e commi rilevanti)

    Richiamo al reato associativo (art. 416 c.p. e successive modifiche norm.) come reato presupposto per le illecite operazioni contestate; la strategia di valutazione del fumus ha tenuto conto anche dell'esistenza di un'associazione dedita alle frodi carosello.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora: non è sufficiente richiamare l'incapienza patrimoniale dell'ente o le modalità fraudolente generiche; la motivazione deve spiegare perché, nelle more del processo, il bene potrebbe essere disperso, alienato, deteriorato o comunque reso inefficace la confisca.
  • La valutazione del fumus commissi delicti ai fini del sequestro è sommaria e può basarsi su elementi indiziari convergenti (intercettazioni, documentazione, dichiarazioni degli indagati), ma il provvedimento deve rendere comprensibile l'iter logico e i dati di fatto che giustificano la misura; l'interpretazione delle intercettazioni come indizi va inserita in un quadro probatorio complessivo.
  • In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali la Corte di Cassazione sindaca solo violazioni di legge e motivazione meramente apparente: i rilievi di merito sugli elementi indizianti sono in larga parte sottratti al sindacato di legittimità salvo che la motivazione sia assente o manifestamente falsa/incongrua.
  • Le contestazioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) richiedono una specifica valutazione motivata in ordine alla colpa d'organizzazione e all'interesse o vantaggio dell'ente; non basta la mera trasposizione delle responsabilità personali degli indagati sull'ente senza adeguata motivazione.
  • I termini procedurali relativi alla convalida dei sequestri d'urgenza (art. 321 c. 3-bis c.p.p.) sono rilevanti e vanno rispettati, ma l'ammissibilità di motivi nuovi in Cassazione è strettamente disciplinata: nuovi profili non connessi ai motivi originari possono essere dichiarati inammissibili.
  • Non è ammesso fondare automaticamente il pericolo di dispersione del profitto del reato sulla semplice esistenza di società 'cartiere' o su una caratterizzazione normativa del reato senza spiegare in modo prognostico e specifico come quelle modalità possano rendere inefficace l'esecuzione della confisca sul patrimonio disponibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.