Sentenza del 13/02/2023 n. 364 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Responsabilità per debiti tributari nelle associazioni sportive non riconosciute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale induttivo per l'anno d'imposta 2010 nei confronti dell'Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta XXXXXXX per omessa presentazione della dichiarazione IVA e per operazioni imponibili emerse (fatture emesse e contratto di sponsorizzazione). L'Ufficio aveva inviato inviti e richiesto documentazione; al mancato esibimento dei documenti ha operato l'accertamento induttivo ai sensi del DPR 600/73 e DPR 633/72. L'accertamento è stato notificato ai legali rappresentanti come coobbligati in solido ai sensi dell'art.38 c.c. in quanto l'associazione era cessata. I rappresentanti avevano proposto ricorso davanti alla CTP che lo aveva accolto; l'Ufficio ha impugnato in appello.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la notifica dell'accertamento ai legali rappresentanti ai sensi dell'art.38 c.c. e confermando l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio (omessa dichiarazione IVA e operazioni imponibili documentate da fatture e contratto di sponsorizzazione). I due rappresentanti sono stati ritenuti personalmente e solidalmente responsabili per il periodo in cui hanno agito in nome e per conto dell'associazione (limitatamente al periodo di carica) e il ricorso di primo grado è stato respinto. Sono state inoltre condannate le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado (euro 2.000,00 primo grado e euro 2.500,00 secondo grado, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 38 c.c.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (c.c.1292) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
L'art.38 è stato interpretato come titolo di responsabilità personale e solidale dei soggetti che hanno agito concretamente in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta per le obbligazioni, comprese quelle tributarie, limitata al periodo in cui hanno esercitato la rappresentanza/gestione.
artt. 36-42 c.c. (associazioni non riconosciute)
La disciplina delle associazioni non riconosciute è richiamata per affermare che, in assenza di soggettività giuridica distinta, gli atti compiuti in nome dell'ente possono riverberarsi sulla responsabilità personale di chi ha agito.
DPR 600/1973 art. 32, art.39 commi 2 e 3
Art.32 (invito a fornire documenti) usato come base procedurale per la richiesta documentale; art.39 commi 2 e 3 autorizzano l'accertamento induttivo in caso di omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione fiscale.
DPR 633/1972 art. 51, art.55 commi 1 e 2
Richiamati in relazione agli obblighi IVA, all'invito e alla possibilità di accertamento induttivo per omissioni in materia di IVA.
art. 2697 c.c.
Principio della prova: l'Ufficio ha assolto il suo onere probatorio con elementi induttivi e gli appellati non hanno fornito prove documentali contrarie efficaci; il Collegio ha quindi ritenuto fondato l'accertamento.
legge n. 398/1991
Riferimento ai criteri utilizzati dall'associazione per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA; tuttavia il Collegio ha ritenuto che siano state effettuate operazioni imponibili non coperte dall'esonero.
art. 21 DL 78/2010 (spesometro)
Le informazioni desunte dagli elenchi/spesometro di terzi sono state utilizzate dall'Ufficio come elemento documentale a supporto dell'accertamento induttivo.
D.L. n.6 del 2003 (riforma societaria)
La CTR ha ritenuto inapplicabile la richiamata normativa (riforma società di capitali) al caso delle associazioni non riconosciute, perciò non valida la dedotta nullità dell'avviso per cancellazione dal registro.
Giurisprudenza della Cassazione (cit.)
Cass. n. 20485/2013, 26290/07, 25748/08, 16344/08, 19486/09, 5746/07
Richiamate per confermare il principio secondo cui i rappresentanti di associazioni non riconosciute possono essere ritenuti personalmente e solidalmente responsabili anche per debiti tributari (incluse sanzioni e interessi), con responsabilità circoscritta al periodo di investitura.
Massime di principio
- Chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può essere ritenuto personalmente e solidalmente responsabile per i debiti dell'ente (anche tributari) ai sensi dell'art.38 c.c., indipendentemente dalla mera titolarità formale della carica.
- La responsabilità è limitata alle obbligazioni sorte nel periodo in cui il soggetto ha effettivamente esercitato la rappresentanza o la direzione della gestione.
- La cessazione o cancellazione dell'associazione non impedisce la notifica degli atti impositivi ai soggetti responsabili: l'Ufficio può notificare agli ex rappresentanti come coobbligati in solido.
- L'omessa esibizione della documentazione contabile e l'omessa presentazione delle dichiarazioni legittimano l'accertamento induttivo dell'Amministrazione (DPR 600/73, DPR 633/72); il contribuente ha l'onere di fornire prove contrarie (art.2697 c.c.).
- La semplice dichiarazione di aver affidato i documenti a un terzo (commercialista) non solleva automaticamente dalla responsabilità: è necessario dimostrare l'effettiva produzione e la corrispondenza dei documenti richiesti.
- In situazioni simili, le principali linee di difesa utili per il rappresentante sono: dimostrare che non ha compiuto gli atti contestati, che le operazioni non sono imponibili o sono già state correttamente dichiarate/pagate, o che la responsabilità riguarda periodo diverso dalla sua carica.
- Per ridurre il rischio di responsabilità personale, chi dirige associazioni non riconosciute deve tenere una documentazione fiscale e amministrativa completa, adempiere agli obblighi dichiarativi e rispondere agli inviti dell'Ufficio tempestivamente.
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