Sentenza n. 5586/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione PEC del 20 febbraio 2026, con la quale la Segreteria della Commissione Parlamentare ha comunicato la reiezione dell’istanza di partecipazione del Comitato ricorrente per presunta tardività; - della comunicazione PEC del 25 febbraio 2026, con la quale la Segreteria della Commissione Parlamentare ha rigettato l’istanza di intervento in autotutela presentata dal Comitato, confermando l’esclusione; - di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, gli elenchi dei soggetti ammessi alla propaganda referendaria, nella parte in cui non includono il Comitato ricorrente e gli atti istruttori oltre che, ove esistenti ulteriori atti formali di esclusione, oggi non conosciuti, presupposti alle suddette comunicazioni; per l’accertamento - del diritto del Comitato ricorrente a partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica, alle tribune, ai confronti e ai messaggi autogestiti relativi alla campagna per il referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026; per la condanna - della Commissione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari per garantire la piena ed effettiva partecipazione del Comitato, ordinando l’immediata inclusione dello stesso negli elenchi dei soggetti ammessi e la conseguente assegnazione degli spazi di propaganda radiotelevisiva secondo i criteri di parità di trattamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell'istanza di partecipazione agli spazi di comunicazione politica e propaganda radiotelevisiva referendaria per presunta tardività, nonché rigetto dell'istanza di autotutela e mancata inclusione negli elenchi degli ammessi
Esito
Favorevole al resistente (commissione parlamentare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comitato ha impugnato la comunicazione PEC del 20 febbraio 2026, con cui la Commissione parlamentare aveva respinto per tardività l'istanza di partecipazione alle tribune referendarie, alle trasmissioni di comunicazione politica, ai confronti e ai messaggi politici autogestiti relativi al referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026. Sono stati altresì impugnati il successivo rigetto dell'istanza di intervento in autotutela del 25 febbraio 2026, gli elenchi dei soggetti ammessi nella parte in cui non ricomprendevano il Comitato e gli eventuali ulteriori atti presupposti. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare agli spazi radiotelevisivi e la condanna della Commissione all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'inclusione e l'assegnazione degli spazi secondo criteri di parità di trattamento. Ha inoltre proposto domanda cautelare, anche monocratica, respinta con decreto monocratico del 26 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR, rilevata in camera di consiglio la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e sentite le parti, ha preso atto della dichiarazione del Comitato del 23 marzo 2026 con cui è stata riconosciuta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in considerazione dell'avvenuto svolgimento della consultazione referendaria. Poiché la campagna e la consultazione elettorale si erano ormai svolte, non permaneva un interesse concreto e attuale alla decisione sulle domande di annullamento, accertamento e condanna. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa verifica dei presupposti e avviso alle parti, anche nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 3 della delibera della Commissione parlamentare del 10 febbraio 2026
Costituisce la base regolatoria dell'istanza del Comitato per l'ammissione agli spazi di comunicazione politica, tribune, confronti e messaggi autogestiti relativi alla campagna referendaria.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso l'esclusione dalla partecipazione a spazi di comunicazione politica riferiti a una consultazione elettorale, la consultazione si è svolta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione può essere rilevata e definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti.
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