Sentenza n. 3344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro gli atti conclusivi della selezione interna per la copertura di posti di categoria C
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, già ricorrente in primo grado, aveva contestato gli atti conclusivi di una selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato dell'azienda sanitaria, alla quale aveva partecipato per posti di assistente amministrativo, collocandosi al 47° posto con 66,45 punti. In primo grado aveva dedotto l'erronea valutazione dei titoli, l'illegittima ammissione di un altro candidato privo dei requisiti e la mancata ostensione di documenti. In appello ha dedotto: il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la conseguente nullità della sentenza; l'erronea valutazione dei criteri relativi alla valutazione individuale dell'ultimo quinquennio e alla tipologia e quantità delle attività svolte, assumendo che la valutazione fosse stata effettuata da un dirigente diverso da quello competente; la mancata considerazione delle attività e degli incarichi ricoperti; l'insufficiente motivazione del TAR sul punteggio per la formazione e l'aggiornamento; la carenza dei requisiti di ammissione di altro candidato; la tardiva ostensione dei documenti; nonché la disparità di valutazione rispetto ad altri candidati. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili tutte le censure e, conseguentemente, l'intero appello. Il motivo relativo al difetto di giurisdizione è stato ritenuto inammissibile perché proposto dal ricorrente soccombente nel merito in primo grado: egli non aveva subito soccombenza sulla questione di giurisdizione e non aveva quindi interesse ad appellare quel capo autonomo; inoltre, la sua proposizione è preclusa dal divieto di abuso del processo e dal dovere di cooperazione per la ragionevole durata del giudizio. La censura concernente il dirigente che avrebbe effettuato la valutazione è stata dichiarata nuova ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.a., poiché gli elementi necessari erano già disponibili al ricorrente, che aveva prodotto la documentazione con la domanda di partecipazione; in ogni caso, non era stata fornita prova dell'asserita incompetenza del valutatore. Sono state ritenute inammissibili anche le doglianze sui titoli e sulla formazione, poiché si limitavano a elencare attività e corsi senza indicare specifiche incoerenze rispetto ai criteri predeterminati, mirando a ottenere un sindacato sostitutivo del giudice sulle valutazioni della commissione. La censura relativa all'ammissione dell'altro candidato non aggrediva la statuizione del TAR che aveva dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse, considerata la posizione in graduatoria dell'appellante. Il motivo sull'accesso era inammissibile perché la mera deduzione della tardiva ostensione, senza indicare le conseguenze sulla decisione, non contestava adeguatamente la ratio della sentenza. Infine, la deduzione di disparità di trattamento era generica e nuova. L'appellante è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre oneri di legge, per le spese del grado.
Norme richiamate
art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017
Costituisce la base normativa della selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato dell'amministrazione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo, concorrente con il divieto di abuso del processo nel rendere inammissibile, in appello, l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal ricorrente soccombente nel merito in primo grado.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di domande o motivi nuovi; la disposizione è stata applicata alla censura relativa all'identità e competenza del dirigente che avrebbe valutato i titoli, non dedotta in primo grado.
Massime di principio
- Il ricorrente soccombente nel merito in primo grado non può dedurre per la prima volta in appello il difetto di giurisdizione quando non abbia subito soccombenza sul relativo capo autonomo: manca l'interesse ad appellare e la deduzione è inoltre incompatibile con il divieto di abuso del processo e con il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del giudizio.
- In appello è inammissibile la censura nuova quando gli elementi fattuali e documentali necessari per formularla erano già nella disponibilità dell'appellante al momento della proposizione del ricorso di primo grado.
- Le contestazioni contro i punteggi attribuiti da una commissione esaminatrice sono inammissibili se si limitano a elencare titoli, attività o corsi senza individuare una concreta incoerenza tra la valutazione effettuata e i criteri predeterminati, poiché non possono trasformarsi in una richiesta di sindacato sostitutivo del giudice.
- Il motivo d'appello deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che riproponga la doglianza senza contestare la statuizione di inammissibilità adottata dal giudice di primo grado.
- La deduzione della tardiva ostensione dei documenti è inammissibile se l'appellante non indica quale concreta incidenza tale circostanza dovrebbe avere sull'esito del giudizio o sulla correttezza della decisione impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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