Sentenza n. 2430/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 Dlgs 104/10, comma 2 lett. c), della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lav., n. 1525/2024, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della PA di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1525/2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in € 500,00. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'eventuale insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento dell'obbligazione, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
per l’ottemperanza ... al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della PA di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di un giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un Commissario ad acta e adottare ulteriori misure coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza
La penalità di mora può essere fissata nel giudizio di ottemperanza; ha funzione sollecitatoria, è parametrabile all'interesse legale e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando al verificarsi dell'insediamento del Commissario ad acta o dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
ciascuno dei quali da utilizzare ... secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta del docente riconosciuti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve fissare all'amministrazione un termine per l'integrale e puntuale esecuzione del titolo e può designare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
- La penalità di mora cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento dell'obbligazione, se quest'ultimo interviene anteriormente.
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