Sentenza n. 16749/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca parziale delle agevolazioni per l’annualità 2024 e richiesta di restituzione di € 24.756,66, oltre agli atti di verifica tecnica e alle successive conferme della revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato la revoca parziale dell’agevolazione relativa al 2024, disposta da CSEA sulla base delle verifiche tecniche di ENEA, e la conseguente richiesta di restituzione di € 24.756,66. La revoca si fondava sulla ritenuta mancata realizzazione, nonostante l’avvio degli investimenti previsti dal D.M. 256/2024, dell’impegno minimo pari a un terzo del costo degli interventi. Sono stati contestati anche gli esiti tecnici di ENEA, il provvedimento che aveva confermato la revoca dopo le osservazioni e la documentazione integrativa, nonché gli atti successivi di contestazione del mancato pagamento. La ricorrente aveva segnalato all’Amministrazione l’asserita erroneità delle valutazioni prima e durante il giudizio. Dopo il ricorso, CSEA ha annullato in autotutela la revoca, all’esito di nuove verifiche istruttorie di ENEA, riconoscendo che la società non era tenuta alla restituzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’annullamento in autotutela della revoca e la rinuncia alla restituzione hanno integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, rendendo inutile una decisione sul merito dell’impugnazione. Ha tuttavia regolato le spese secondo la soccombenza virtuale: ha ritenuto che CSEA ed ENEA sarebbero risultate soccombenti, considerando le contestazioni specifiche formulate dalla società, la persistente intenzione di CSEA di recuperare le somme anche dopo la revoca e il fatto che l’annullamento sia intervenuto solo dopo nuove verifiche, a seguito del ricorso. CSEA ed ENEA sono state quindi condannate in solido a pagare € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Le spese tra la ricorrente e il Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’articolo 34, comma 5, c.p.a. dispone infatti che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta”.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il processo, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, l’annullamento della revoca e l’esclusione dell’obbligo restitutorio hanno prodotto tale effetto.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione annulla l’atto impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, così rendendo superflua la decisione sul merito.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, valutata con sommaria delibazione dell’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Nel valutare la soccombenza virtuale rilevano, tra gli altri elementi, le contestazioni specifiche mosse dall’interessato prima del giudizio, la persistenza dell’Amministrazione nella pretesa contestata e il successivo annullamento intervenuto dopo rinnovate verifiche istruttorie che abbiano superato le ragioni originarie dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →