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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44909/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso il 29/07/2022 e notificato tramite servizio postale con "compiuta giacenza". Il ricorrente deduceva di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto per smarrimento dell'avviso di deposito (cartolina) dovuto alla mancanza dello sportello della cassetta postale davanti all'abitazione, e sosteneva che, in tema di decreto penale di condanna, gli sia richiesto un mero onere di allegazione e non la prova di caso fortuito o forza maggiore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame. Ha rilevato che il GIP aveva erroneamente applicato la disciplina prevista per la sentenza (art.175, comma 1 c.p.p.) richiedendo la prova di caso fortuito o forza maggiore, mentre si trattava di un decreto penale di condanna soggetto al comma 2 dell'art.175 c.p.p., il quale non richiede tali elementi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per il decreto penale, grava sull'istante un mero onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza e il giudice, utilizzando i poteri istruttori, deve disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione se non risulti positiva la prova della tempestiva conoscenza.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    «L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunziato»

    Per i decreti penali di condanna si applica il comma 2: l'interessato, mediante mera allegazione delle ragioni della mancata conoscenza, può ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione, senza necessità di provare caso fortuito o forza maggiore (che sono richiesti invece per le sentenze ai sensi del comma 1). Il giudice deve accertare, con i poteri istruttori, se sussista effettiva conoscenza; in assenza di prova positiva della conoscenza deve disporre la restituzione.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come motivo di cassazione (violazione di legge) per censurare l'errata applicazione delle norme processuali relative alla restituzione nel termine; utilizzata come titolo di legittimità del ricorso.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel procedimento (requisitoria del P.G. di legittimità ex art.611), non centrale nella decisione di merito ma parte del quadro processuale della cassazione.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Richiamata come modifica normativa che ha inciso sulla disciplina dell'art.175 c.p.p. (in particolare sul comma 2), contribuendo alla definizione dell'onere dell'istante come mero onere di allegazione.

Massime di principio

  • Per il decreto penale di condanna si applica l'art.175 comma 2 c.p.p.: il destinatario che sostiene di non avere avuto effettiva conoscenza deve adempiere ad un mero onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza; non è necessario provare caso fortuito o forza maggiore.
  • La regolarità formale della notifica (ad es. la "compiuta giacenza") non prova di per sé la conoscenza effettiva del destinatario: il giudice deve valutare la prova della conoscenza di fatto e, in mancanza di prova positiva, favorire la restituzione nel termine per l'opposizione.
  • Il giudice di merito, di fronte a una richiesta di restituzione fondata su allegazioni verosimili, ha il dovere di esercitare i poteri istruttori per accertare la effettiva conoscenza (es. richiedere chiarimenti all'ufficio postale, acquisire dichiarazioni, valutare documentazione fotografica).
  • Se l'istante produce elementi idonei ad allegare la mancata conoscenza (es. fotodocumentazione della cassetta priva di sportello, dichiarazioni, richiesta di informazioni all'ufficio postale), l'istanza deve essere accolta salvo che emerga prova positiva e tempestiva della conoscenza.
  • In situazioni analoghe è strategico: (a) presentare subito l'istanza di restituzione; (b) allegare ogni prova documentale o fotografica; (c) chiedere al giudice di compiere atti istruttori presso l'ufficio postale; (d) richiamare la giurisprudenza consolidata che qualifica l'onere come mera allegazione.
  • Per le sentenze (non per i decreti penali) resta invece necessario dimostrare la causa di impedimento come caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art.175 comma 1 c.p.p.

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