Cassazione Civile, Ordinanza n. 22914/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di un soggetto che gestiva un'agenzia di scommesse e un centro di trasmissione dati, in relazione all'imposta unica sulle scommesse per l'annualità 2013 e alle correlate sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva confermato le imposte ma aveva annullato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, pur affermando in dispositivo il rigetto dell'appello. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente ha resistito con controricorso. Prima della decisione, però, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, presentando tempestiva domanda e pagando l'importo dovuto; agli atti risultava depositata la quietanza e non risultava notificato alcun diniego di definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la lite era stata definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dall'art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 197/2022, come modificata, con presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023 e pagamento del dovuto, senza che fosse stato notificato alcun diniego entro il termine previsto. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 194 e ss. della legge 197/2022
La definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, salvo eventuale diniego notificato entro il 30 settembre 2024.
d.l. 34/23
È richiamato come modifica della disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti.
art. 1, comma 200, legge 197/2022
Il diniego della definizione deve essere notificato entro il termine previsto dalla norma.
art. 1, comma 198, legge 197/2022
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non ricorrono i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, accompagnata dal pagamento integrale di quanto dovuto nei termini di legge, determina il perfezionamento della procedura salvo successivo e tempestivo diniego dell'Amministrazione.
- In presenza di prova dell'avvenuto pagamento e in assenza di diniego notificato entro il termine stabilito, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e che non sia dovuto il doppio contributo unificato.
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