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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2080

Regolamento (UE) 2023/2080 del Consiglio del 28 settembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

Normativa europea32023R2080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime di possibilità di pesca per l’acciuga nelle aree CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della divisione Copace 34.1.1, sostituendo il TAC provvisorio con un TAC definitivo. La quantificazione definitiva è fissata a 20 555 tonnellate per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024, in coerenza con il parere scientifico del CIEM pubblicato il 21 giugno 2023. L’atto è adottato con urgenza e si applica retroattivamente dal 1° luglio 2023, senza pregiudicare certezza del diritto e legittimo affidamento, poiché la modifica aumenta le possibilità di pesca.

Modifica del regolamento (UE) 2023/194 per fissare il TAC definitivo dell’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della divisione Copace 34.1.1 per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e agli operatori della pesca interessati allo stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del CIEM e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Copace. La modifica incide sulle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2023/194, con effetto dal 1° luglio 2023; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri stock o settori diversi dalla pesca di tale specie nel perimetro indicato.

Modifica delle possibilità di pesca per l’acciuga

Il regolamento (UE) 2023/2080 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2023/194, che disciplina per il 2023 le possibilità di pesca per diversi stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in talune acque non UE. L’intervento riguarda esclusivamente l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1, per le quali viene sostituito il TAC provvisorio con un TAC definitivo in seguito alla pubblicazione del parere scientifico del CIEM del 21 giugno 2023.

Finalità e contesto

Il considerando centrale evidenzia che il regolamento (UE) 2023/194 aveva inizialmente previsto un TAC provvisorio per il periodo 1° luglio-30 settembre 2023, in attesa del parere scientifico sul periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024. Dopo la pubblicazione del parere del CIEM, il Consiglio ritiene opportuno fissare il TAC definitivo a 20 555 tonnellate. L’atto è adottato con urgenza per evitare interruzioni delle attività di pesca.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2023/194. La seconda tabella viene sostituita con una nuova tabella relativa alla specie acciuga (Engraulis encrasicolus), zona ANE/9/3411, con un TAC dell’Unione pari a 20 555 tonnellate.

Ripartizione dei contingenti

La tabella allegata ripartisce il TAC tra gli Stati membri interessati:

  • Spagna: 9 831 tonnellate;
  • Portogallo: 10 724 tonnellate. Il TAC complessivo dell’Unione resta pari a 20 555 tonnellate.

Decorrenza, efficacia e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica retroattivamente dal 1° luglio 2023. Il considerando specifica che tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché la modifica comporta un aumento delle possibilità di pesca.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore ittico, l’effetto principale è la sostituzione del limite provvisorio con un limite definitivo più ampio per l’acciuga nell’area interessata. La quota può essere utilizzata solo nel periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024, secondo la tabella allegata al regolamento modificato.

Disposizioni principali

Fissazione del TAC definitivo per l’acciuga

L’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato: per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) il TAC dell’Unione è fissato a 20 555 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Ripartizione del contingente

Nella tabella sostitutiva sono indicati i contingenti nazionali: Spagna 9 831 tonnellate e Portogallo 10 724 tonnellate. Il totale per l’Unione coincide con il TAC complessivo di 20 555 tonnellate.

Periodo di utilizzabilità della quota

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichegestione delle quotepolitica comune della pesca

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