Regolamento (UE) 2023/2081
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2081 del Consiglio del 28 settembre 2023 che attua il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rende applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2023 le misure restrittive previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità inserite nell'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214. La misura si inserisce nel quadro delle sanzioni dell'Unione contro la Russia e riguarda la sospensione delle attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di determinati organi di informazione. L'atto ha natura esecutiva e non introduce un nuovo regime sostanziale, ma determina il momento di applicazione delle misure già previste a livello di regolamento base.
Attuazione, dal 1° ottobre 2023, delle misure restrittive di sospensione della radiodiffusione previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214, nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. L'effetto è quello di rendere operative, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tali soggetti. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Attuazione delle misure restrittive contro taluni organi di informazione russi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2081 del Consiglio dà attuazione, per specifici soggetti, alle misure restrittive introdotte dal regolamento (UE) 2023/1214 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il considerando centrale precisa che le misure riguardano la sospensione delle attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione inclusi nell'allegato IV del regolamento modificativo.
Contesto normativo
Il regolamento base n. 833/2014 costituisce il quadro delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Russia. Il regolamento (UE) 2023/1214 ha introdotto ulteriori restrizioni, ma ha subordinato la loro applicazione nei confronti di uno o più organi di informazione all'adozione di un atto di esecuzione del Consiglio, dopo l'esame dei rispettivi casi.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'atto di esecuzione dispone che le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applichino a tutte le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214. L'effetto pratico è rendere operative le restrizioni di radiodiffusione verso tali entità, nell'ambito del regime sanzionatorio UE connesso alla crisi ucraina.
Decorrenza, entrata in vigore ed efficacia
La disposizione applicativa decorre dal 1° ottobre 2023. Separatamente, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Portata operativa per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti, l'atto rileva come provvedimento di implementazione immediata del regime sanzionatorio UE: non ridefinisce il contenuto sostanziale del divieto, ma individua i destinatari concretamente colpiti e la data da cui le misure diventano applicabili.
Disposizioni principali
Applicazione delle misure restrittive
L'articolo 1 stabilisce che le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano, a decorrere dal 1° ottobre 2023, nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e contesto sanzionatorio
Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) 2023/1214, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione. L'applicazione delle misure agli specifici soggetti richiede un atto di esecuzione del Consiglio, adottato dopo esame dei rispettivi casi.
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