Regolamento (UE) 2023/2086
Regolamento (UE) 2023/2086 della Commissione del 28 settembre 2023 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza a livello UE l’uso dell’aceto tamponato come additivo alimentare con numero E 267, sulla base della valutazione di sicurezza dell’EFSA. Contestualmente lo inserisce nell’elenco degli additivi autorizzati del regolamento (CE) n. 1333/2008 e ne fissa le specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012. L’uso è ammesso in diverse categorie di alimenti, in regime quantum satis, con alcune limitazioni puntuali per specifiche tipologie di prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli elenchi UE degli additivi alimentari per autorizzare l’uso dell’aceto tamponato (E 267) come conservante e regolatore dell’acidità e per stabilirne le specifiche tecniche.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari nell’Unione europea, in particolare all’inserimento di un nuovo additivo, l’aceto tamponato, negli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008 e del regolamento (UE) n. 231/2012. Riguarda gli operatori del settore alimentare che impiegano additivi in determinate categorie di alimenti e, sul piano territoriale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini del SEE. Le autorizzazioni introdotte sono limitate alle categorie di alimenti espressamente indicate nell’allegato I, con condizioni d’uso "quantum satis" e alcune restrizioni specifiche per singole categorie.
Regolamento (UE) 2023/2086: aceto tamponato come additivo alimentare
Il regolamento dà attuazione all’esito favorevole della valutazione di sicurezza effettuata dall’EFSA sull’uso dell’aceto tamponato come additivo alimentare. In particolare, modifica il quadro UE sugli additivi per consentire l’impiego della sostanza come conservante e regolatore dell’acidità, assegnandole il numero E 267 e definendone le specifiche tecniche.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il provvedimento interviene su due atti: il regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro impiego, e il regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari inclusi negli allegati II e III del regolamento base. Il considerando richiama la procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e precisa che la richiesta di autorizzazione dell’aceto tamponato era stata presentata nel marzo 2021 e resa disponibile agli Stati membri.
Valutazione di sicurezza
L’EFSA, nel parere pubblicato il 1° luglio 2022, ha esaminato l’uso proposto dell’aceto tamponato come additivo alimentare. La valutazione si fonda sul fatto che i costituenti principali dell’aceto tamponato sono l’acido acetico e i suoi sali; l’Autorità ha quindi richiamato la precedente valutazione del 2013 sull’acido acetico e ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza all’impiego ai livelli massimi proposti, anche in assenza di ulteriori dati biologici o tossicologici specifici per l’additivo.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1333/2008
L’allegato II del regolamento sugli additivi è modificato per inserire l’aceto tamponato nelle parti rilevanti dell’elenco UE. In particolare:
- nella parte B, tra gli additivi diversi da coloranti ed edulcoranti, compare la nuova voce E 267;
- nella parte C, gruppo I, l’additivo è incluso tra quelli autorizzati in numerosi alimenti secondo il principio "quantum satis";
- nella parte E, l’additivo è autorizzato in specifiche categorie alimentari con indicazione delle condizioni d’uso.
Categorie alimentari interessate e limiti d’impiego
L’aceto tamponato è ammesso, sempre con condizione "quantum satis", in diverse categorie di prodotti, tra cui:
- formaggio non stagionato, con limitazione ai soli prodotti mozzarella nella categoria 01.7.1;
- formaggio ottenuto dal siero di latte (categoria 01.7.4);
- ortofrutticoli in recipienti (categoria 04.2.3);
- pasta fresca e pasta fresca precotta (categorie 06.4.1 e 06.4.3);
- gnocchi di patate (categoria 06.4.4), ma solo per gnocchi di patate freschi refrigerati;
- pane di determinate tipologie (categorie 07.1.1 e 07.1.2);
- preparazioni di carni (categoria 08.2), ma solo per preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e per preparazioni di carni cui siano stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale.
Specifiche dell’additivo E 267
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è integrato con una nuova voce relativa all’aceto tamponato. Le specifiche definiscono l’additivo come prodotto liquido o essiccato ottenuto aggiungendo all’aceto agenti tamponanti, cioè idrossido di sodio/potassio (E 524-525) e carbonati di sodio/potassio (E 500-501). L’aceto di partenza deve essere conforme alla norma EN 13188:2000 e derivare esclusivamente da fonte di origine agricola, mediante doppia fermentazione alcolica e acetica.
Le specifiche indicano inoltre:
- sinonimi: aceto tamponato (liquido) e aceto tamponato (in polvere);
- tenore: 15-40 % p/p di acido acetico equivalente per il liquido e 55-75 % p/p per la polvere; 2-20 % p/p di acido acetico libero;
- caratteristiche fisiche: liquido viscoso da incolore a marrone; polvere cristallina da bianca a color crema;
- identificazione: valori di pH differenziati per forma liquida e in polvere;
- criteri di purezza, inclusi limiti massimi per sodio e potassio, acqua, etanolo e contaminanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’aceto tamponato come additivo alimentare
Viene autorizzato l’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità, con attribuzione del numero E 267. La base giustificativa è la valutazione favorevole dell’EFSA, che ha concluso per l’assenza di preoccupazioni per la sicurezza ai livelli massimi di impiego proposti.
Inserimento nell’elenco UE degli additivi autorizzati
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato per inserire E 267 in più punti: nella parte B tra gli additivi diversi da coloranti ed edulcoranti, nella parte C, gruppo I, e nella parte E per specifiche categorie alimentari.
Condizioni d’uso nelle categorie alimentari
L’aceto tamponato è autorizzato in regime "quantum satis" in varie categorie, tra cui formaggi non stagionati, formaggio ottenuto dal siero di latte, ortofrutticoli in recipienti, pasta fresca, pasta fresca precotta, pane di specifiche tipologie, preparazioni di carni e gnocchi di patate freschi refrigerati. In alcune categorie l’uso è limitato a specifici prodotti, ad esempio solo mozzarella, solo gnocchi di patate freschi refrigerati o solo determinate preparazioni di carne preconfezionate.
Specifiche tecniche dell’additivo E 267
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è integrato con una nuova voce per E 267, comprendente sinonimi, definizione, tenore, descrizione, parametri di identificazione e criteri di purezza. Sono indicati, tra l’altro, i limiti per cationi, acqua, etanolo e metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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