Regolamento (UE) 2023/2088
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2088 della Commissione del 28 settembre 2023 che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva come principio attivo la massa di reazione DMPAP per l’impiego nei biocidi di tipo di prodotto 8, ridefinendo l’identità della sostanza rispetto alla precedente denominazione utilizzata negli atti UE. L’atto prende atto dei pareri dell’ECHA e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 per ragioni di chiarezza e coerenza dell’identificazione chimica. L’approvazione è accompagnata da condizioni specifiche che incidono sulla valutazione dei prodotti e sulle modalità di utilizzo industriale/professionale del legno trattato.
Approvazione, ai fini dell’uso nei biocidi di tipo di prodotto 8, della massa di reazione DMPAP come principio attivo e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda l’approvazione del principio attivo identificato come massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil]-N-metilammonio (DMPAP), alle condizioni dell’allegato. Non disciplina l’autorizzazione dei singoli prodotti biocidi, che resta soggetta alla successiva valutazione a livello di prodotto.
Approvazione della massa di reazione DMPAP come principio attivo per biocidi di tipo 8
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2088 della Commissione approva, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil]-N-metilammonio, comunemente indicata come DMPAP, per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. L’atto interviene per correggere e allineare l’identificazione della sostanza, alla luce dei pareri dell’ECHA e della disciplina sul riesame sistematico dei principi attivi esistenti.
Contesto e motivazione dell’intervento
Il considerando rileva che il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio era già stato approvato come principio attivo esistente per il tipo di prodotto 8 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 ed era incluso anche nell’elenco dei principi attivi esistenti del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per i tipi di prodotto 2, 4 e 10. A seguito dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA del 22 novembre 2022, la Commissione ha ritenuto che la denominazione riportata negli atti precedenti non fosse appropriata e che l’identità del principio attivo dovesse essere ridefinita in modo più preciso. Per ragioni di chiarezza, il nuovo regolamento sostituisce integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093.
Ambito di applicazione
L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 8, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti obbligatori in tutti i suoi elementi. Non disciplina, però, il rilascio dell’autorizzazione dei singoli biocidi, che resta subordinato alla relativa valutazione di prodotto e alle condizioni specifiche indicate nell’allegato.
Identificazione del principio attivo e dati essenziali
L’allegato qualifica il principio attivo con il nome comune DMPAP e con la denominazione IUPAC corrispondente alla massa di reazione indicata nel testo. Per la sostanza è riportato un grado minimo di purezza pari all’86,1 % p/p (peso a secco). I numeri CE e CAS non sono indicati. La data di approvazione è fissata al 1 gennaio 2018 e la data di scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2027.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione e l’uso
L’allegato contiene condizioni stringenti per la successiva autorizzazione dei biocidi contenenti il principio attivo. In particolare:
- nella valutazione del prodotto deve essere esaminata con particolare attenzione qualsiasi esposizione, rischio ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE;
- deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali;
- nel caso del legno trattato esposto frequentemente agli agenti atmosferici, occorre valutare con particolare attenzione il rischio per le acque sotterranee;
- le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che l’applicazione industriale o professionale avviene in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding;
- il legno trattato deve essere conservato subito dopo il trattamento in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli scoli ai fini del riutilizzo o dello smaltimento.
Abrogazione del precedente regolamento e decorrenza
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093, che viene così sostituito. L’articolo 3 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è immediata e uniforme in tutti gli Stati membri, secondo la regola generale dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8, alle condizioni indicate nell’allegato.
Ridefinizione dell’identità della sostanza
Il preambolo chiarisce che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’identità del principio attivo è ridefinita rispetto alla denominazione precedente del propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio, ritenuta non appropriata.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093, sostituendolo per incorporare la ridefinizione della sostanza e le correzioni conseguenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati tecnici dell’approvazione
L’allegato indica: nome comune DMPAP; purezza minima del 86,1 % p/p (peso a secco); data di approvazione 1 gennaio 2018; scadenza dell’approvazione 31 dicembre 2027; tipo di prodotto 8; numeri CE e CAS non indicati.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
La valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda non valutati a livello di principio attivo. Occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali e alle acque sotterranee nel caso del legno trattato esposto frequentemente agli agenti atmosferici. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono specificare che l’applicazione industriale o professionale avviene in area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding e che il legno sia subito dopo il trattamento conservato in luogo riparato e/o su tali sostegni per evitare scolo diretto nel suolo o nelle acque e per consentire raccolta, riutilizzo o smaltimento degli scoli.
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