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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2089

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 della Commissione del 28 settembre 2023 che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R2089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012, la massa di reazione DMPAP come principio attivo per biocidi dei tipi 2 e 4. L’approvazione discende dalla valutazione svolta nell’ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti ed è subordinata a precise condizioni di impiego e di valutazione del prodotto. La disciplina include prescrizioni particolari per gli usi non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo, per la protezione delle acque sotterranee e, per il tipo 4, per residui negli alimenti o nei mangimi e per l’impiego in materiali a contatto con alimenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approva la massa di reazione di propionato di DMPAP come principio attivo per biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, con specifiche condizioni di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio (DMPAP), limitatamente ai tipi di prodotto 2 e 4 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è valida in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; l’allegato fissa data di approvazione, scadenza e condizioni specifiche. Sono richiamate limitazioni e cautele per utilizzi non valutati a livello UE, per utilizzatori professionali, acque sotterranee e, per il tipo 4, residui alimentari/mangimi e contatto con materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

Approvazione della massa di reazione DMPAP come principio attivo per biocidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio (DMPAP) come principio attivo per l’impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto della valutazione svolta nell’ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti.

Quadro normativo e percorso di valutazione

La Commissione richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da valutare, e l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui le sostanze la cui valutazione è stata completata entro il 1º settembre 2013 devono essere esaminate secondo i criteri della direttiva 98/8/CE. Nel caso di specie, l’autorità competente italiana, designata Stato membro relatore, aveva trasmesso le relazioni di valutazione il 27 luglio 2010; successivamente, il comitato sui biocidi dell’ECHA ha adottato i pareri ECHA/BPC/363/2022 e ECHA/BPC/364/2022 il 22 novembre 2022.

Ridefinizione dell’identità del principio attivo

Durante l’esame, la sostanza inizialmente indicata come propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stata ridefinita, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, come massa di reazione DMPAP. La decisione di approvazione si riferisce quindi a tale identità chimica così precisata.

Ambito dell’approvazione

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4. Il tipo 2 comprende disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali; il tipo 4 riguarda i disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale. L’allegato fissa inoltre il grado minimo di purezza del principio attivo, pari all’86,1 % p/p (peso a secco), e indica che il principio attivo può presentare purezze diverse nel prodotto commercializzato se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi

L’autorizzazione dei biocidi contenenti DMPAP è subordinata a un’attenzione particolare, nella valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello unionale. Occorre inoltre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e all’ambiente, con specifico riferimento alle acque sotterranee.

Prescrizioni aggiuntive per il tipo di prodotto 4

Per i biocidi del tipo 4, qualora il prodotto possa lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di stabilire nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti, conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005. In tali casi devono essere adottate misure di attenuazione del rischio adeguate per garantire che i LMR non siano superati. Inoltre, i prodotti contenenti DMPAP non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione abbia fissato limiti specifici di cessione del DMPAP o abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.

Decorrenza e durata dell’approvazione

Secondo l’allegato, la data di approvazione del principio attivo è il 1º febbraio 2025 e la data di scadenza è il 31 gennaio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo DMPAP

L’articolo 1 approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo per i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, secondo le condizioni dell’allegato.

Base normativa e iter di valutazione

Il regolamento si fonda sull’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Richiama il programma di lavoro del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, la precedente valutazione effettuata dall’autorità competente italiana e i pareri del comitato sui biocidi ECHA/BPC/363/2022 ed ECHA/BPC/364/2022.

Ridefinizione dell’identità della sostanza

Nel corso dell’esame, l’identità del principio attivo inizialmente indicato come propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stata ridefinita, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, nella forma di massa di reazione DMPAP.

Condizioni generali di autorizzazione per i prodotti

Per i biocidi dei tipi 2 e 4, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Deve inoltre essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali e all’ambiente, in particolare alle acque sotterranee.

Ulteriori condizioni per il tipo di prodotto 4

Per i biocidi del tipo 4, se i prodotti possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre valutare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR. Inoltre, i prodotti contenenti DMPAP non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione stabilisca limiti specifici di cessione o stabilisca che tali limiti non sono necessari.

Dati di approvazione e durata

L’allegato indica una purezza minima del 86,1 % p/p (peso a secco), la data di approvazione al 1º febbraio 2025 e la scadenza dell’approvazione al 31 gennaio 2035.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicaprotezione dell'ambientesicurezza alimentare

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