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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2121/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per incompetenza territoriale: il ricorrente ha dedotto che l'associazione dedita al narcotraffico contestata (capo 1) sarebbe la stessa già giudicata nel procedimento "Area 51" a Milano, argomentando che le coordinate spazio-temporali e la base operativa (in particolare la residenza e l'attività di Francesco Riitano in Lombardia) renderebbero competente il Tribunale di Milano e attrarrebbero anche i reati connessi; si evidenziavano rilevanti collegamenti con fatti e soggetti indagati nel procedimento milanese

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'associazione oggetto del procedimento di Catanzaro non sia la stessa già trattata nell'Area 51, essendo accomunate soltanto da modalità esterne e da alcuni sodali in comune. Il Tribunale ha individuato come centro direttivo e decisionale la Calabria (vertice costituito da Cosimo Damiano Gallace, dimorante a Guardavalle), rilevando elementi convergenti: spostamenti periodici in Calabria per approvvigionamenti e disposizioni e consumazione di reati-fine in territorio calabrese. Inoltre la connessione con il procedimento milanese non è idonea a trasferire la competenza perché non tutti i partecipanti sono comuni ai due procedimenti; quindi il criterio di connessione (art.12) non opera in senso attrattivo per l'intera compagine. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 8, 9, 12, 16 cod. proc. pen.

    Norme sul criterio di determinazione della competenza territoriale: il giudice ha valutato tali articoli per stabilire che, nei reati associativi, la competenza si fonda sul luogo del centro direttivo e, sussidiariamente, sul luogo in cui è avvenuta parte dell'azione (art.9), mentre l'art.12 disciplina la connessione e i suoi effetti sulla competenza.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la competenza per i reati associativi può attrarre i reati connessi; la Corte ha precisato che tale attrazione vale se si tratta della stessa associazione e se il criterio di connessione può operare per l'intera pluralità di imputati.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    La lett. b) richiede che il disegno criminoso sia comune a tutti i soggetti coinvolti per far valere la connessione ai fini di competenza; la lett. c) attiene ad altri profili di connessione/continuazione. Il giudice ha rilevato che non sussisteva il presupposto della lett. b) per tutti gli imputati, impedendo l'operatività del criterio attrattivo.

  • art. 9, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sussidiaria per individuare il luogo della competenza quando non è possibile accertare la sede del centro direttivo; nella fattispecie il giudice ha invece ritenuto individuabile la base calabrese, avvalendosi di indici indiziari.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1, n.16123/2018; Sez.3, n.38009/2019; Sez.6, n.4118/2018 e altre)

    La Corte richiama precedenti secondo cui per i reati associativi rileva il luogo sede della base direttiva del sodalizio ai fini della competenza e che l'attrazione dei reati connessi opera se si tratta della medesima associazione. Tali principi sono stati applicati per confermare la competenza calabrese.

Massime di principio

  • Per i reati associativi la competenza territoriale va individuata prioritariamente nel luogo in cui si trova la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività del sodalizio, anche se i reati-fine sono stati consumati altrove.
  • La mera sovrapposizione di modalità operative o la compartecipazione di alcuni soggetti tra più indagini non è sufficiente a qualificare le associazioni come la stessa organizzazione; occorrono elementi che dimostrino un unico disegno criminoso e un centro decisionale comune.
  • La connessione fra procedimenti può attrarre la competenza solo se il vincolo riguarda tutti i soggetti interessati (secondo i requisiti dell'art.12): se solo alcuni imputati sono comuni, il criterio di connessione non necessariamente trasferisce la competenza.
  • In caso di contestazione concorrente tra sedi, il giudice valuta un insieme di indici (residenza del vertice, spostamenti, luogo di consumazione dei reati-fine, ruoli dei soggetti) per stabilire il centro operativo effettivo.
  • Chi impugna per incompetenza territoriale deve provare in modo concreto che il disegno criminoso e il centro direttivo siano coincidenti con l'altra sede richiesta; argomentazioni basate solo su presenze saltuarie o su analogie strumentali hanno scarse possibilità di successo.

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