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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24875/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato sia il suo appello sia quello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che, in una controversia su accertamento sintetico del reddito per l'anno 1976, aveva rideterminato parzialmente il reddito accertato. La fattispecie originava da un avviso di accertamento fondato, in parte, su elementi analitici e, soprattutto, su presunzioni tratte da spese sostenute e dal tenore di vita (mutui, manutenzione di palazzi, collaboratori familiari, tenute di caccia, retribuzioni di dipendenti di aziende agricole). Il ricorrente deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente e per relationem, incomprensibile, contraddittoria e comunque priva dell'esame delle ragioni dell'appello, con violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure di gravame, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative. L'Agenzia aveva depositato un atto di costituzione tardivo e privo dei requisiti del controricorso, non notificato e privo di esposizione dei motivi, solo per eventuale partecipazione alla discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente che l'atto depositato dall'Agenzia non fosse qualificabile come controricorso perché mancante dei requisiti essenziali e non notificato. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, affermando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente: si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza indicare, neppure sinteticamente, quali fossero le specifiche censure dell'appellante né perché dovessero essere disattese, omettendo inoltre del tutto di pronunciarsi sul capo relativo alle sanzioni. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma non leggibile integralmente nel testo

    richiamato come base dell'accertamento sintetico del reddito mediante indici di spesa e tenore di vita

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546

    norma invocata dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546

    norma invocata dal ricorrente in tema di motivazione e disciplina del giudizio tributario di appello

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per mancanza di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia sui motivi di appello

  • artt. 370 e 366 c.p.c.

    richiamati per escludere che l'atto depositato dall'Agenzia potesse valere come controricorso

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è affetta da nullità per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza dare conto, anche sinteticamente, delle censure proposte in appello e delle ragioni per cui esse sono respinte.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se dal rinvio e dalla lettura coordinata delle decisioni di primo e secondo grado sia possibile ricostruire in modo chiaro e controllabile l'iter logico-giuridico della decisione; in mancanza, la motivazione è apparente.
  • L'omissione totale di pronuncia su uno specifico capo di gravame, come quello relativo alle sanzioni, integra vizio denunciabile in cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Un atto di costituzione dell'intimato che non sia notificato, e sia privo dei requisiti essenziali del controricorso, non può essere qualificato come controricorso ai fini del giudizio di legittimità.
  • Nel giudizio tributario, la conferma dell'accertamento sintetico non può essere sorretta da formule assertive: il giudice deve confrontarsi con gli elementi concreti addotti dalle parti e spiegare perché gli indici di spesa siano idonei o non idonei a dimostrare il maggior reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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