Direttiva 2008/49
Direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato II della direttiva 2004/36/CE, rendendo più dettagliati i criteri comuni per le ispezioni a terra SAFA sugli aeromobili di paesi terzi nei aeroporti comunitari. L’intervento si inserisce nel passaggio del programma SAFA alla competenza esclusiva della Comunità e nel rafforzamento del rilievo dei risultati delle ispezioni ai fini, tra l’altro, dell’elenco comunitario dei vettori soggetti a divieto operativo. Vengono disciplinati qualifiche degli ispettori, procedure di ispezione, classificazione delle risultanze e azioni di follow-up, con ampio ricorso a materiale esplicativo e orientamenti da parte dell’AESA.
Modifica dei criteri e delle procedure SAFA per le ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, mediante sostituzione dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide sulle ispezioni a terra SAFA effettuate negli aeroporti aperti al traffico aereo internazionale situati negli Stati membri su aeromobili di paesi terzi. Riguarda le autorità aeronautiche nazionali, gli ispettori SAFA, gli esercenti degli aeromobili ispezionati e, per alcune misure di follow-up, lo Stato dell’esercente e/o di immatricolazione. Il testo contiene anche prescrizioni sul materiale esplicativo e sulla formazione elaborati dall’AESA. Non risultano esclusioni sostanziali, salvo il principio generale secondo cui, in assenza di rappresentante dell’esercente a bordo o nei pressi dell’aeromobile, di regola non si effettua l’ispezione a terra SAFA, salvo circostanze particolari e limitatamente al controllo visivo esterno.
Modifica della direttiva 2004/36/CE in materia di ispezioni a terra SAFA
La direttiva 2008/49/CE della Commissione interviene sulla disciplina SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) per rafforzare e armonizzare i criteri di esecuzione delle ispezioni a terra sugli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. L’intervento si collega al trasferimento del programma SAFA alla competenza esclusiva della Comunità e all’importanza crescente dei risultati delle ispezioni ai fini delle decisioni di sicurezza, inclusa la formazione dell’elenco comunitario dei vettori soggetti a divieto operativo.
Obiettivi e finalità
La finalità principale è rendere operativi criteri comuni e più dettagliati per le ispezioni a terra, sostituendo il precedente allegato II della direttiva 2004/36/CE, considerato troppo generico. La direttiva mira a garantire una più efficace applicazione delle norme internazionali di sicurezza, una maggiore uniformità delle procedure e una migliore qualità delle informazioni raccolte e scambiate tra Stati membri e Commissione.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le ispezioni a terra effettuate negli aeroporti aperti al traffico aereo internazionale situati negli Stati membri su aeromobili di paesi terzi. Sono coinvolte le autorità aeronautiche nazionali, gli ispettori SAFA, gli esercenti degli aeromobili controllati, nonché, per il seguito delle risultanze, lo Stato dell’esercente e/o di immatricolazione. La direttiva disciplina anche il ruolo dell’AESA nell’elaborazione di materiale esplicativo, programmi di formazione e orientamenti tecnici.
Modifica normativa e recepimento
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II della direttiva 2004/36/CE con l’allegato della direttiva 2008/49/CE. L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva le misure legislative, regolamentari o amministrative necessarie e di informarne immediatamente la Commissione. L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ruolo dell’AESA e materiale esplicativo
La direttiva attribuisce all’AESA un ruolo centrale nell’attuazione tecnica del nuovo allegato. L’articolo 2 richiede una procedura trasparente di consultazione degli Stati membri e, se necessario, delle parti interessate. Nell’allegato, l’AESA deve elaborare e pubblicare entro il 30 settembre 2008 il materiale esplicativo dettagliato relativo a più profili: qualifiche degli ispettori, formazione teorica, pratica e sul luogo di lavoro, valutazione degli organismi di addestramento terzi, ispettori esperti, classificazione delle risultanze, istruzioni operative e orientamenti tecnici.
Principi generali delle ispezioni SAFA
Gli ispettori devono possedere le conoscenze necessarie nel settore oggetto dell’ispezione, che coprano gli aspetti tecnici, operativi e di aeronavigabilità quando siano verificate tutte le voci dell’elenco di controllo. Prima della parte dell’ispezione svolta a bordo, gli ispettori devono presentarsi e qualificarsi al comandante o, in sua assenza, a un membro dell’equipaggio di condotta o al più alto rappresentante dell’esercente.
Se non è possibile informare un rappresentante dell’esercente o se nessun rappresentante è presente a bordo o nei pressi dell’aeromobile, il principio generale è quello di non eseguire l’ispezione SAFA; in circostanze particolari, tuttavia, si può procedere limitatamente a un controllo visivo dell’esterno dell’aeromobile. L’ispezione deve essere svolta nei limiti del tempo e delle risorse disponibili, selezionando le voci da controllare in funzione degli obiettivi del programma. Inoltre, non deve causare un ritardo irragionevole nella partenza; i ritardi sono ammissibili solo per motivi legati alla preparazione del volo, alla navigabilità o ad altri problemi direttamente connessi alla sicurezza dell’aeromobile e dei suoi occupanti.
Qualifiche degli ispettori
Dal 1o gennaio 2009, gli Stati membri devono garantire che tutte le ispezioni SAFA nel loro territorio siano condotte da ispettori qualificati. I candidati devono disporre di formazione aeronautica e/o conoscenze pratiche pertinenti in almeno uno dei seguenti ambiti:
- esercizio degli aeromobili;
- licenze del personale;
- navigabilità degli aeromobili;
- merci pericolose.
Prima della qualifica è richiesta una formazione articolata in:
- corso teorico in aula impartito da un organismo di addestramento SAFA;
- formazione pratica impartita da un organismo di addestramento SAFA oppure da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro;
- formazione sul luogo di lavoro svolta nel corso di una serie di ispezioni con ispettore esperto.
Per mantenere la qualifica, gli ispettori devono seguire formazione periodica teorica e svolgere un numero minimo di ispezioni in ogni periodo di 12 mesi dall’ultima formazione SAFA, salvo il caso di ispettori che siano anche qualificati per operazioni di volo o aeronavigabilità e che effettuino regolarmente ispezioni su aeromobili di esercenti nazionali.
Organismi di addestramento SAFA
L’allegato consente che la formazione SAFA sia impartita da organismi interni all’autorità competente o da organismi terzi, anche appartenenti ad un altro Stato membro o indipendenti. Se si ricorre a organismi terzi, lo Stato membro deve predisporre un sistema di valutazione semplice, trasparente e proporzionato, che tenga conto del materiale esplicativo dell’AESA e possa avvalersi di valutazioni effettuate da altri Stati membri.
L’utilizzo di un organismo terzo è ammesso solo se la valutazione dimostra che la formazione sarà conforme ai programmi pertinenti pubblicati dall’AESA. Inoltre, i programmi di formazione delle autorità competenti e/o i sistemi di valutazione degli organismi terzi devono essere modificati in base alle raccomandazioni risultanti dai controlli di normalizzazione dell’AESA. Uno Stato membro può anche chiedere all’AESA di valutare l’organismo di addestramento e di formulare un parere da utilizzare nella propria valutazione.
Ispettori esperti e regime transitorio
Gli Stati membri possono nominare ispettori esperti, purché la disciplina nazionale richieda almeno che il soggetto sia stato ispettore SAFA qualificato nei 3 anni precedenti la nomina e abbia effettuato almeno 36 ispezioni SAFA nello stesso triennio. La formazione pratica e/o sul luogo di lavoro impartita da tali ispettori esperti deve basarsi su programmi adeguati elaborati e pubblicati dall’AESA; gli Stati membri possono inoltre incaricarli di formare cittadini di altri Stati membri.
Il regime transitorio riconosce come idonei a svolgere la funzione di ispettore, alla data stabilita dall’articolo 3 della direttiva 2008/49/CE, gli ispettori SAFA che soddisfino i criteri di ammissibilità e di esperienza recente. Tali ispettori devono comunque seguire una formazione continua graduale impartita da un organismo di addestramento SAFA prima del 1o luglio 2010 e poi secondo le condizioni ordinarie previste.
Norme di riferimento e criteri tecnici
Le ispezioni si basano sulle norme ICAO e sulle European Regional Supplementary Procedures dell’ICAO, considerate le condizioni di riferimento per il controllo degli aeromobili e degli esercenti nel quadro del programma SAFA comunitario. Per le condizioni tecniche dell’aeromobile, si verifica inoltre la conformità alle norme prescritte dal produttore.
Procedura di ispezione, elenco di controllo e banca dati SAFA
Le voci da ispezionare sono selezionate dall’elenco di controllo della relazione SAFA, che comprende 54 voci. L’ispezione e le eventuali risultanze devono essere riportate nella relazione al termine dell’attività. La relazione deve poi essere inserita nella base dati centralizzata SAFA il prima possibile e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data dell’ispezione, anche se non sono emerse risultanze.
Classificazione delle risultanze
Le deviazioni dalle norme di riferimento sono classificate in tre categorie:
- categoria 1: scarsa influenza sulla sicurezza;
- categoria 2: significativa influenza sulla sicurezza;
- categoria 3: grande influenza sulla sicurezza.
Le istruzioni per l’attribuzione delle risultanze alle categorie sono demandate all’AESA, che deve pubblicarle come materiale esplicativo dettagliato e aggiornarle, se necessario, in funzione del progresso tecnico e scientifico.
Attestato di ispezione e follow-up
Al termine dell’ispezione deve essere compilato un attestato di ispezione contenente almeno gli elementi dell’appendice 2 e consegnata una copia al comandante o, in sua assenza, al membro dell’equipaggio di condotta o al rappresentante dell’esercente presente a bordo o nei pressi dell’aeromobile. Il destinatario deve firmare una ricevuta, conservata dall’ispettore; l’eventuale rifiuto viene annotato.
Il seguito operativo è articolato in tre classi:
- classe 1: comunicazione orale dei risultati e consegna dell’attestato; si applica dopo ogni ispezione, anche senza risultanze;
- classe 2: comunicazione scritta all’esercente, con richiesta di prova delle azioni correttive, e comunicazione scritta allo Stato responsabile; si applica dopo ispezioni con risultanze di categoria 2 o 3; gli Stati membri trasmettono inoltre all’AESA una relazione mensile sullo stato delle azioni intraprese;
- classe 3: si applica dopo risultanze di categoria 3 e comprende sottoclassi che vanno dalla limitazione delle operazioni di volo, alle azioni correttive prima del volo, fino all’immobilizzazione a terra dell’aeromobile o al divieto operativo immediato in caso di pericolo manifesto e immediato.
In particolare, l’immobilizzazione a terra opera quando l’autorità competente non è certa che l’esercente adotterà le misure correttive necessarie prima del decollo e sussiste un pericolo immediato per la sicurezza; in tal caso l’autorità informa immediatamente le autorità competenti dell’esercente e dello Stato di immatricolazione. Le azioni di classe 2 e 3 possono includere un volo di posizionamento senza carico pagante fino alla base di manutenzione.
Implicazioni operative per gli Stati membri
Per gli Stati membri la direttiva comporta un obbligo di risultato molto concreto: adeguare entro sei mesi la normativa nazionale per introdurre criteri uniformi di qualificazione degli ispettori, procedure di ispezione, classificazione delle risultanze e misure di follow-up. La direttiva lascia margini di discrezionalità nella scelta della forma di recepimento, nell’organizzazione della formazione e nella struttura dei sistemi di valutazione degli organismi terzi, ma li circoscrive con standard minimi puntuali e con un forte coordinamento tecnico demandato all’AESA.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2004/36/CE con il testo allegato alla direttiva 2008/49/CE, introducendo i criteri essenziali del manuale comunitario SAFA per le ispezioni a terra.
Ruolo dell’AESA e consultazione degli Stati membri
L’articolo 2 impone all’AESA, nell’elaborazione del materiale esplicativo previsto dall’allegato, di stabilire una procedura trasparente di consultazione degli Stati membri, basata sulle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche nazionali e, se necessario, con il coinvolgimento di esperti riconosciuti delle parti interessate; l’AESA può istituire un gruppo di lavoro.
Termine di recepimento e comunicazione alla Commissione
L’articolo 3 obbliga gli Stati membri a mettere in vigore, entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e a informarne immediatamente la Commissione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Principi generali delle ispezioni SAFA
L’allegato, parte 1, stabilisce che le ispezioni siano effettuate da ispettori con conoscenze tecniche, operative e di aeronavigabilità adeguate; che gli ispettori si presentino e si qualifichino prima della parte dell’ispezione svolta a bordo; che, in assenza di rappresentante dell’esercente, il principio generale sia non effettuare l’ispezione, salvo circostanze particolari con sola ispezione visiva esterna; e che l’ispezione sia completa nei limiti di tempo e risorse senza causare ritardi irragionevoli alla partenza.
Qualifiche, formazione e mantenimento della qualifica degli ispettori
La parte 2 dell’allegato prevede che, dal 1o gennaio 2009, tutte le ispezioni SAFA sul territorio degli Stati membri siano svolte da ispettori qualificati. I candidati devono possedere formazione aeronautica e/o conoscenze pratiche in esercizio degli aeromobili, licenze del personale, aeronavigabilità e merci pericolose; devono inoltre completare formazione teorica, pratica e on the job. La qualifica va mantenuta con formazione periodica e un numero minimo di ispezioni ogni 12 mesi, salvo casi di ispettori già qualificati per operazioni di volo o aeronavigabilità che ispezionano regolarmente aeromobili nazionali.
Materiale esplicativo dell’AESA e date del 30 settembre 2008
L’allegato impone all’AESA di elaborare e pubblicare entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato su vari punti chiave: criteri di qualifica degli ispettori, valutazione degli organismi di addestramento SAFA e impiego degli ispettori esperti. Il testo attribuisce all’AESA anche il compito di pubblicare programmi di formazione e orientamenti dettagliati.
Organismi di addestramento SAFA e valutazione degli organismi terzi
Gli Stati membri possono utilizzare organismi di addestramento interni o terzi, anche di altro Stato membro o indipendenti, ma devono predisporre un sistema di valutazione semplice, trasparente e proporzionato; la formazione erogata deve essere conforme ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall’AESA. I programmi e i sistemi di valutazione devono essere adeguati alle raccomandazioni risultanti dai controlli di normalizzazione dell’AESA.
Ispettori esperti e disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono nominare ispettori esperti se soddisfano requisiti minimi, tra cui essere stati ispettori SAFA qualificati nei 3 anni precedenti e aver effettuato almeno 36 ispezioni SAFA nei 3 anni precedenti. Le disposizioni transitorie riconoscono come qualificati, alla data di cui all’articolo 3, gli ispettori che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esperienza recente, imponendo però una formazione continua graduale prima del 1o luglio 2010.
Norme di riferimento per le ispezioni
La parte 3 dell’allegato indica come riferimenti le norme ICAO e le European Regional Supplementary Procedures dell’ICAO; per le condizioni tecniche dell’aeromobile si verifica inoltre la conformità alle norme prescritte dal produttore.
Procedura di ispezione e inserimento nella banca dati SAFA
La parte 4 prevede che le voci da ispezionare siano selezionate dall’elenco di controllo della relazione SAFA, composto da 54 voci; ispezione ed eventuali risultanze devono essere riportate nella relazione al termine dell’attività. La relazione deve essere inserita nella base dati centralizzata SAFA il prima possibile e comunque entro 15 giorni dalla data dell’ispezione, anche se non vi sono risultanze.
Categorie delle risultanze
La parte 5 classifica le deviazioni in tre categorie: categoria 1 con scarsa influenza sulla sicurezza, categoria 2 con influenza significativa, categoria 3 con grande influenza. Le istruzioni di classificazione sono demandate all’AESA e devono essere aggiornate al progresso tecnico e scientifico.
Attestato di ispezione e azioni di follow-up
La parte 6 impone il rilascio, al termine dell’ispezione, di un attestato di ispezione con almeno gli elementi dell’appendice 2 e la consegna di una copia al comandante o, in sua assenza, al membro dell’equipaggio di condotta o al rappresentante dell’esercente presente. Sono previste tre classi di azione: classe 1 per mera informazione dopo ogni ispezione; classe 2 per ispezioni con risultanze di categoria 2 o 3, con comunicazioni scritte all’esercente e allo Stato responsabile e relazione mensile all’AESA; classe 3 per risultanze di categoria 3, con sottoclassi che includono limitazioni operative, azioni correttive prima del volo, immobilizzazione a terra e divieto operativo immediato nei casi di pericolo manifesto e immediato.
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