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Direttiva 2008/45

Direttiva 2008/45/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la disciplina UE del metconazolo contenuta nella direttiva 91/414/CEE, ampliandone le utilizzazioni autorizzabili da solo fungicida anche a regolatore della crescita. La modifica discende da una richiesta del notificante e dalla valutazione del Belgio, secondo cui l'estensione non comporta rischi supplementari rispetto a quelli già esaminati. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 agosto 2008 e applicarla dal 6 agosto 2008.

Modifica delle condizioni di iscrizione del metconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, estendendone l'utilizzo anche come regolatore della crescita oltre che come fungicida.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione all'autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti metconazolo ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L'ambito materiale riguarda la sostanza attiva metconazolo e le condizioni specifiche di impiego inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; non introduce un nuovo regime generale, ma modifica quello già vigente per tale sostanza. Restano fermi i principi uniformi dell'allegato VI e le valutazioni di rischio richiamate nel rapporto di riesame.

Direttiva 2008/45/CE: estensione dell'utilizzo del metconazolo

La direttiva interviene sulla direttiva 91/414/CEE, modificando le condizioni specifiche di iscrizione del metconazolo nell'allegato I. Il contesto è quello della richiesta presentata dal notificante BASF Aktiengesellschaft per ampliare l'utilizzazione della sostanza anche come regolatore della crescita, oltre all'impiego già autorizzato come fungicida.

Obiettivo e ragioni della modifica

La Commissione prende atto che il metconazolo era già stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2006/74/CE. In sede di inclusione era stato autorizzato solo come fungicida, sulla base delle informazioni disponibili e con specifiche prescrizioni.

Successivamente, il notificante ha presentato una domanda di modifica delle prescrizioni specifiche per consentire anche l'impiego come regolatore della crescita, trasmettendo dati supplementari a sostegno dell'estensione. Il Belgio, dopo aver valutato le informazioni, ha comunicato alla Commissione nell'ottobre 2007 che l'estensione non comporta rischi supplementari rispetto a quelli già esaminati, anche perché le nuove applicazioni richiedono quantitativi inferiori rispetto all'uso come fungicida e gli altri parametri applicativi restano invariati.

Modifica normativa dell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto dall'allegato della direttiva. In concreto, la riga 136 relativa al metconazolo è sostituita.

La nuova formulazione conferma l'identificazione della sostanza attiva:

  • metconazolo;
  • n. CAS 125116-23-6, stereochimica non stabilita;
  • n. CIPAC 706;
  • denominazione chimica indicata nel testo dell'allegato;
  • purezza minima pari a ≥ 940 g/kg, somma degli isomeri cis- e trans.

Ambito delle utilizzazioni autorizzabili

La Parte A dell'allegato prevede che possano essere autorizzate esclusivamente le utilizzazioni del metconazolo come:

  • fungicida;
  • regolatore della crescita.

La direttiva, quindi, amplia il novero degli usi consentiti, ma mantiene un ambito ristretto e tipizzato di autorizzazione, lasciando agli Stati membri il compito di rilasciare le autorizzazioni nazionali nel rispetto delle condizioni fissate a livello UE.

Criteri di valutazione e profili di rischio

La Parte B richiama espressamente i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE. Ai fini della loro applicazione, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale il 23 maggio 2006.

La valutazione globale evidenzia due aree di attenzione prioritaria:

  • protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, con eventuale necessità di misure di attenuazione del rischio;
  • sicurezza degli operatori, con eventuale necessità di provvedimenti protettivi nelle condizioni di autorizzazione.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

L'articolo 2 fissa un termine preciso per il recepimento:

  • adozione e pubblicazione delle misure nazionali entro il 5 agosto 2008;
  • trasmissione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza;
  • applicazione delle misure dal 6 agosto 2008.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, coerentemente con la natura dell'atto, ma impone il risultato: adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove condizioni di utilizzo del metconazolo entro il termine stabilito.

Rinvio alla direttiva nelle misure nazionali

Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono rimesse alla disciplina nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Rilievo pratico per operatori e consulenti

Per i professionisti, la direttiva rileva perché amplia la base giuridica per autorizzazioni nazionali relative al metconazolo, consentendone anche l'uso come regolatore della crescita. Tuttavia, l'estensione è accompagnata da vincoli tecnici e valutativi stringenti, soprattutto in materia di protezione ambientale e di tutela degli operatori, che dovranno riflettersi nelle condizioni autorizzative nazionali.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone che l'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della direttiva. La modifica riguarda la riga 136 relativa al metconazolo, con revisione delle prescrizioni specifiche di autorizzazione.

Estensione delle utilizzazioni autorizzabili

Nell'allegato, alla voce metconazolo, la Parte A stabilisce che possono essere autorizzate esclusivamente le utilizzazioni in qualità di fungicida e regolatore della crescita. Si tratta quindi di un'estensione rispetto alla precedente limitazione al solo uso come fungicida.

Condizioni di valutazione e cautele

La Parte B richiama i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e il rapporto di riesame sul metconazolo, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale il 23 maggio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché alla sicurezza degli operatori, prevedendo ove necessario misure di attenuazione del rischio e provvedimenti protettivi.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 5 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 6 agosto 2008. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza.

Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezzaambiente

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