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direttiva

Direttiva 2008/48

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Normativa europea32008L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/48/CE stabilisce un quadro armonizzato per i contratti di credito ai consumatori, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela e favorire il mercato interno del credito. Introduce obblighi informativi precontrattuali e contrattuali standardizzati, la valutazione del merito creditizio, il diritto di recesso entro 14 giorni, regole sul rimborso anticipato e sulla cessione dei diritti, nonché disposizioni su scoperti e sconfinamenti. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità solo nelle materie espressamente non armonizzate o nelle opzioni previste dalla direttiva, ma devono recepire le norme entro il 12 maggio 2010.

Armonizzazione di taluni aspetti dei contratti di credito ai consumatori, con norme comuni su informazioni, valutazione del merito creditizio, recesso, rimborso anticipato e contratti di credito collegati, abrogando la direttiva 87/102/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti di credito conclusi con consumatori, cioè persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale. Rientrano nell'ambito i crediti concessi da creditori persone fisiche o giuridiche, nonché taluni obblighi degli intermediari del credito. Sono esclusi, tra gli altri, i crediti garantiti da ipoteca o da analoga garanzia immobiliare, i crediti per l'acquisto o la conservazione di diritti su terreni o immobili, i crediti di importo inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR, alcune locazioni/leasing senza obbligo di acquisto, gli scoperti da rimborsare entro un mese, taluni crediti gratuiti o rimborsabili entro tre mesi con spese trascurabili, e altri casi specifici elencati all'articolo 2, paragrafo 2. Sono previste applicazioni parziali per gli scoperti da rimborsare su richiesta o entro tre mesi, per lo sconfinamento, per talune organizzazioni creditizie mutualistiche e per accordi di dilazione/rimborso concordati in caso di inadempimento. La direttiva si applica senza pregiudizio delle norme nazionali compatibili con il diritto UE in materie non armonizzate e degli obblighi di tutela dei dati personali.

Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori

La direttiva mira a sostituire la precedente disciplina del credito al consumo con un quadro armonizzato e più moderno, in grado di garantire un livello elevato e uniforme di tutela del consumatore e, al contempo, favorire il mercato interno del credito. Il legislatore dell'Unione evidenzia, nei considerando, le forti disparità tra legislazioni nazionali, le distorsioni concorrenziali e gli ostacoli al credito transfrontaliero, giustificando così un'armonizzazione ampia delle materie essenziali.

Obiettivi e tecnica di armonizzazione

La direttiva persegue l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori (articolo 1). Nelle materie effettivamente armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre regole difformi (articolo 22, paragrafo 1), né possono consentire rinunce ai diritti attribuiti ai consumatori (articolo 22, paragrafo 2). È inoltre vietato l'aggiramento della disciplina mediante costruzioni contrattuali artificiose e, in presenza di uno stretto legame con l'Unione, non può essere sottratta tutela al consumatore tramite la scelta della legge di uno Stato terzo (articolo 22, paragrafi 3 e 4).

I considerando precisano tuttavia che l'armonizzazione riguarda solo le materie disciplinate; per gli aspetti non coperti restano possibili norme nazionali, e gli Stati membri dispongono di alcune opzioni espressamente previste dalla direttiva.

Ambito di applicazione e esclusioni

L'articolo 2 delimita il perimetro applicativo ai contratti di credito ai consumatori. Sono esclusi, in particolare:

  • i crediti garantiti da ipoteca o da altra garanzia immobiliare analoga;
  • i crediti per l'acquisto o la conservazione di diritti su terreni o immobili;
  • i crediti di importo inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR;
  • taluni leasing o locazioni senza obbligo di acquisto;
  • gli scoperti da rimborsare entro un mese;
  • i crediti gratuiti o rimborsabili entro tre mesi con spese trascurabili;
  • i crediti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti fuori dall'attività principale, a condizioni agevolate e non offerti al pubblico;
  • i crediti connessi a operazioni finanziarie specifiche con imprese di investimento o enti creditizi;
  • i crediti derivanti da accordi dinanzi a un giudice o altra autorità;
  • le dilazioni gratuite del pagamento di un debito esistente;
  • i crediti garantiti da pegno con responsabilità limitata al bene dato in garanzia;
  • i prestiti a pubblico ristretto con finalità di interesse generale a condizioni agevolate.

Per alcune categorie la direttiva si applica solo parzialmente, ad esempio agli scoperti rimborsabili su richiesta o entro tre mesi e allo sconfinamento. Vi sono poi margini di discrezionalità per gli Stati membri su talune organizzazioni mutualistiche e sugli accordi di rientro in caso di inadempimento (articolo 2, paragrafi 5 e 6).

Definizioni essenziali

L'articolo 3 contiene definizioni centrali per l'operatività della disciplina:

  • consumatore;
  • creditore;
  • contratto di credito;
  • concessione di scoperto e sconfinamento;
  • intermediario del credito;
  • costo totale del credito per il consumatore;
  • importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
  • TAEG;
  • tasso debitore e tasso debitore fisso;
  • importo totale del credito;
  • supporto durevole;
  • contratto di credito collegato.

Sono definizioni determinanti perché delimitano sia la portata della disciplina sia il calcolo del TAEG e l'applicazione degli obblighi informativi.

Informazioni pubblicitarie e precontrattuali

Uno dei cardini della direttiva è la trasparenza informativa. L'articolo 4 richiede che ogni pubblicità che indichi un tasso o altro dato numerico sul costo del credito riporti le informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, con un esempio rappresentativo. Le informazioni includono tasso debitore, importo totale del credito, TAEG, durata, prezzo in contanti nei casi di dilazione e, se del caso, importo totale dovuto e rate. Se il servizio accessorio è obbligatorio e il costo non è determinabile ex ante, va indicato anche tale obbligo.

L'articolo 5 impone, prima della conclusione del contratto o dell'offerta vincolante, la consegna delle Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori, su supporto cartaceo o durevole, mediante il modulo dell'allegato II. Il contenuto è molto dettagliato e comprende:

  • identità e contatti del creditore e dell'eventuale intermediario;
  • tipo di credito, importo e modalità di prelievo;
  • durata;
  • tasso debitore, eventuali indici di riferimento e regole di variazione;
  • TAEG e importo totale dovuto con esempio rappresentativo;
  • piano dei pagamenti;
  • costi accessori, garanzie, spese notarili;
  • diritto di recesso, rimborso anticipato, consultazione delle banche dati, copia della bozza contrattuale.

L'articolo 5 prevede inoltre che il creditore fornisca chiarimenti adeguati affinché il consumatore possa valutare se il prodotto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Per le comunicazioni via telefono e per i contratti a distanza sono previste semplificazioni e integrazioni ex post immediate dopo la conclusione del contratto.

Per alcuni contratti di credito specifici, l'articolo 6 introduce un regime informativo analogo ma più ridotto. Gli elementi informativi sono adattati alla natura degli scoperti e di altri contratti particolari, con possibilità per gli Stati membri di non richiedere il TAEG per gli scoperti di cui all'articolo 2, paragrafo 3. L'articolo 7 esonera dall'obbligo informativo gli intermediari accessori che siano semplici fornitori di beni o servizi, fermo restando l'obbligo del creditore di assicurare la trasmissione dell'informazione.

Valutazione del merito creditizio e banche dati

L'articolo 8 impone al creditore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto, sulla base di informazioni adeguate e, se necessario, della consultazione delle banche dati pertinenti. Se l'importo del credito viene aumentato in modo significativo dopo la conclusione, la valutazione va aggiornata.

L'articolo 9 disciplina l'accesso alle banche dati nei crediti transfrontalieri: i creditori degli altri Stati membri devono poter accedere alle banche dati usate nel territorio nazionale a condizioni non discriminatorie. Se il rifiuto della domanda si fonda su una consultazione, il consumatore va informato gratuitamente del risultato e degli estremi della banca dati, salvo divieti di legge o esigenze di ordine pubblico o sicurezza pubblica. È espressamente fatto salvo il diritto UE in materia di protezione dei dati personali.

Contenuto del contratto e informazione durante il rapporto

L'articolo 10 stabilisce un elenco molto ampio di informazioni che devono comparire nel contratto di credito, redatto su supporto cartaceo o durevole e consegnato a tutte le parti. Oltre agli elementi essenziali già noti in fase precontrattuale, devono comparire:

  • tasso debitore e sue regole di modifica;
  • TAEG e importo totale dovuto con le ipotesi di calcolo;
  • piano dei pagamenti;
  • tabella di ammortamento per i contratti a durata fissa con ammortamento del capitale, a richiesta e senza spese;
  • indicazione di garanzie e assicurazioni richieste;
  • diritto di recesso, sue condizioni e durata;
  • diritti ex articolo 15;
  • rimborso anticipato e relativo indennizzo;
  • procedura di scioglimento;
  • meccanismi stragiudiziali di reclamo;
  • autorità di controllo competente.

L'articolo 11 obbliga il creditore a informare il consumatore, prima dell'efficacia, di ogni modifica del tasso debitore e dell'effetto sulle rate. In caso di tasso riferito a un indice o parametro pubblicato, le parti possono concordare un'informazione periodica invece che preventiva, purché il nuovo tasso sia pubblicato e disponibile presso il creditore.

L'articolo 12 prevede per gli scoperti estratti conto periodici con indicazione di periodo, prelievi, saldo, pagamenti, nuovo saldo, tasso debitore, spese e importo minimo da pagare. Gli aumenti del tasso o delle spese vanno comunicati prima della loro efficacia, salvo l'ipotesi di tasso di riferimento pubblicamente accessibile.

L'articolo 13 disciplina i contratti a durata indeterminata: il consumatore può scioglierli gratuitamente in ogni momento, con eventuale preavviso massimo di un mese; il creditore può scioglierli con preavviso di almeno due mesi, se previsto dal contratto, e può sospendere nuovi prelievi per motivi oggettivamente giustificati, informandone il consumatore.

Diritto di recesso

L'articolo 14 attribuisce al consumatore un diritto di recesso di 14 giorni di calendario senza motivazione. Il termine decorre dalla conclusione del contratto oppure dal ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni dell'articolo 10, se successivo. Il consumatore deve notificare il recesso con mezzo idoneo a prova e restituire capitale e interessi entro 30 giorni dalla notifica; il creditore non può pretendere altri indennizzi, salvo il rimborso di spese non restituibili versate alla pubblica amministrazione.

Se il credito è collegato a un servizio accessorio fornito dal creditore o da un terzo su base contrattuale con il creditore, il recesso dal credito fa venir meno anche il contratto accessorio. Per i contratti di credito collegati, gli Stati membri possono eccezionalmente ridurre il termine di recesso se la normativa nazionale già impedisce la messa a disposizione dei fondi prima di un certo periodo e il consumatore chiede espressamente la consegna anticipata.

Contratti di credito collegati e responsabilità del creditore

L'articolo 15 stabilisce che, se il consumatore recede dal contratto di fornitura di beni o servizi in base al diritto UE, non resta vincolato al contratto di credito collegato. Se i beni o servizi non sono forniti, sono forniti solo in parte o non sono conformi, il consumatore può agire contro il creditore dopo aver agito senza esito contro il fornitore o prestatore, nei limiti fissati dagli Stati membri. La norma lascia impregiudicata la responsabilità solidale prevista da talune discipline nazionali.

Rimborso anticipato e indennizzo

L'articolo 16 riconosce al consumatore il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, con riduzione del costo totale del credito per la durata residua. Se il tasso è fisso, il creditore può ottenere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente connessi al rimborso anticipato:

  • massimo 1 % dell'importo rimborsato se il periodo residuo supera un anno;
  • massimo 0,5 % se il periodo residuo non supera un anno.

Nessun indennizzo è dovuto se il rimborso avviene in esecuzione di un'assicurazione destinata a garantire il credito, per gli scoperti o se il tasso non è fisso. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'esigibilità dell'indennizzo, non superiore a 10 000 EUR in 12 mesi, e in casi eccezionali un indennizzo maggiore se il creditore prova una perdita superiore. In ogni caso, l'indennizzo non può superare gli interessi che sarebbero maturati fino alla scadenza originaria.

Cessione dei diritti

L'articolo 17 dispone che, in caso di cessione dei diritti o del contratto a terzi, il consumatore può opporre al cessionario gli stessi mezzi di difesa opponibili al creditore originario, compreso l'eventuale diritto all'indennizzo se ammesso nello Stato membro. Il consumatore deve essere informato della cessione, salvo che il creditore originario continui a gestire il credito per conto del cessionario.

Scoperto e sconfinamento

L'articolo 18 disciplina lo sconfinamento sui conti correnti: il contratto deve contenere le informazioni essenziali e il consumatore deve ricevere aggiornamenti periodici. Se lo sconfinamento diventa consistente e dura oltre un mese, il creditore deve informare senza indugio il consumatore dell'importo, del tasso e di eventuali penali, spese o interessi di mora. Rimangono salve le norme nazionali che impongono l'offerta di un prodotto alternativo quando lo sconfinamento si prolunghi in modo significativo.

TAEG e allegato tecnico

L'articolo 19 disciplina il calcolo del TAEG sulla base della formula dell'allegato I. Il costo totale del credito include interessi, commissioni, imposte e altri costi dovuti dal consumatore, con esclusione delle penali per inadempimento e di talune spese di acquisto. I costi di gestione del conto e dei mezzi di pagamento sono inclusi, salvo conto facoltativo con costi separatamente indicati. La direttiva prevede ipotesi standard e consente alla Commissione di integrare o aggiornare le ipotesi tecniche mediante procedura di regolamentazione con controllo.

Creditori e intermediari del credito

L'articolo 20 impone un controllo o una regolamentazione dei creditori da parte di un organismo o autorità indipendente dalle istituzioni finanziarie, salve le norme prudenziali per gli enti creditizi. L'articolo 21 stabilisce obblighi di trasparenza per gli intermediari del credito: indicazione della propria posizione e dei propri poteri, informazione sul compenso dovuto dal consumatore e comunicazione di tale compenso al creditore ai fini del TAEG.

Attuazione, sanzioni e rapporti con il diritto nazionale

L'articolo 23 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme di recepimento. L'articolo 24 impone procedure adeguate ed efficaci di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative ai contratti di credito.

L'articolo 26 obbliga gli Stati membri che esercitano le opzioni normative previste dalla direttiva a informarne la Commissione, che rende pubbliche tali informazioni. L'articolo 27 fissa il termine di recepimento al 12 maggio 2010 e l'applicazione delle disposizioni nazionali da tale data; il testo nazionale deve richiamare la direttiva al momento del recepimento. La Commissione deve inoltre esaminare periodicamente soglie e percentuali, con prima verifica fissata al 12 maggio 2013.

Abrogazione, disposizioni transitorie e allegati

L'articolo 29 abroga la direttiva 87/102/CEE con effetto dal 12 maggio 2010. L'articolo 30 stabilisce che la nuova direttiva non si applica ai contratti già in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione, ma alcune disposizioni si applicano comunque ai contratti a durata indeterminata già esistenti.

Gli allegati svolgono una funzione essenziale: l'allegato I contiene la formula di calcolo del TAEG e le ipotesi supplementari; l'allegato II contiene il modulo standard delle Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori; l'allegato III contiene il modulo semplificato per scoperti, talune organizzazioni creditizie e conversione del debito. Per gli operatori italiani, tali allegati costituiscono il riferimento operativo per la documentazione precontrattuale e contrattuale da predisporre in conformità alla disciplina recepita.

Disposizioni principali

Obiettivo e armonizzazione

L'articolo 1 mira all'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni nazionali in materia di contratti di credito ai consumatori. L'articolo 22 stabilisce l'armonizzazione piena nelle materie coperte: gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse, non possono consentire rinunce preventive ai diritti del consumatore e devono prevenire l'elusione mediante la qualificazione artificiosa dei contratti. È inoltre vietato privare il consumatore della tutela della direttiva mediante scelta di legge di uno Stato terzo in presenza di uno stretto legame con uno o più Stati membri.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L'articolo 2 disciplina i contratti di credito ai consumatori e contiene un elenco di esclusioni rilevanti, tra cui crediti ipotecari e immobiliari, crediti sotto 200 EUR o sopra 75 000 EUR, alcuni leasing senza obbligo di acquisto, scoperti di durata molto breve, crediti senza interessi o con spese minime rimborsabili in tre mesi, crediti concessi da datori di lavoro ai dipendenti a condizioni agevolate, crediti finalizzati a operazioni finanziarie specifiche, crediti da accordi giudiziali, dilazioni di pagamento gratuite e pegni con responsabilità limitata al bene dato in garanzia. Sono previste applicazioni limitate per determinate tipologie di crediti e opzioni nazionali per talune organizzazioni mutualistiche e per i piani di rientro concordati in caso di inadempimento.

Definizioni chiave

L'articolo 3 definisce, tra gli altri, consumatore, creditore, contratto di credito, concessione di scoperto, sconfinamento, intermediario del credito, costo totale del credito, importo totale da pagare, tasso annuo effettivo globale (TAEG), tasso debitore, tasso debitore fisso, importo totale del credito, supporto durevole e contratto di credito collegato. Le definizioni delimitano la portata dell'armonizzazione e sono essenziali per l'applicazione uniforme della direttiva.

Pubblicità e informazioni di base

L'articolo 4 impone che ogni pubblicità che indichi tassi o altri dati numerici sul costo del credito contenga informazioni di base in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, mediante un esempio rappresentativo: tasso debitore, importo totale del credito, TAEG, durata, prezzo in contanti nei casi di dilazione e, se del caso, importo totale dovuto e rate. Se un servizio accessorio obbligatorio ha costo non determinabile in anticipo, va indicato anche tale obbligo. L'articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Informazioni precontrattuali standardizzate

L'articolo 5 richiede che, prima della conclusione del contratto o dell'offerta vincolante, il creditore e, se del caso, l'intermediario forniscano al consumatore le Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori su supporto cartaceo o durevole, in tempo utile e con il modulo dell'allegato II. Le informazioni comprendono, tra l'altro, tipo di credito, identità e indirizzo, importo e condizioni di prelievo, durata, caratteristiche del tasso debitore, TAEG e importo totale dovuto con esempio rappresentativo, piano dei pagamenti, costi accessori, spese notarili, eventuali garanzie, diritto di recesso, rimborso anticipato, consultazione delle banche dati e copia della bozza del contratto. Sono previsti adattamenti per la telefonia vocale, per i contratti a distanza e per i contratti senza ammortamento immediato del capitale. Gli Stati membri devono anche assicurare chiarimenti adeguati per aiutare il consumatore a valutare l'adeguatezza del credito.

Informazioni precontrattuali per scoperti e contratti specifici

L'articolo 6 prevede un regime analogo, ma semplificato, per gli scoperti e per alcuni contratti di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6. Le informazioni includono tipo di credito, identità delle parti, importo totale, durata, tasso debitore, TAEG con esempio rappresentativo, condizioni di scioglimento, eventuale obbligo di rimborso a richiesta, interessi di mora, consultazione delle banche dati, spese e periodo di vincolo delle informazioni. Per telefonia vocale sono richiesti almeno i dati essenziali. Sono previste regole speciali per gli scoperti da rimborsare entro un mese e per le informazioni su copia della bozza del contratto.

Deroga per intermediari accessori

L'articolo 7 esclude dall'applicazione degli articoli 5 e 6 i fornitori di merci e i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio, fermo restando l'obbligo del creditore di garantire comunque la fornitura dell'informativa precontrattuale.

Valutazione del merito creditizio

L'articolo 8 impone agli Stati membri di garantire che, prima della conclusione del contratto, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, eventualmente consultando le banche dati pertinenti. In caso di aumento significativo dell'importo totale del credito, il creditore deve aggiornare le informazioni e rivalutare il merito creditizio.

Accesso alle banche dati

L'articolo 9 assicura l'accesso non discriminatorio dei creditori di altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel territorio nazionale per la verifica del merito creditizio nei crediti transfrontalieri. Se la domanda è rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore deve essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato e degli estremi della banca dati, salvo divieti di legge o motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. È fatto salvo il diritto UE sulla protezione dei dati personali.

Contenuto del contratto di credito

L'articolo 10 richiede che il contratto sia su supporto cartaceo o durevole e che ciascuna parte riceva copia. Il contratto deve indicare in modo chiaro e conciso numerosi elementi, tra cui tipo di credito, identità e indirizzi, durata, importo totale e condizioni di prelievo, descrizione del bene o servizio e prezzo in contanti nei contratti collegati, tasso debitore e sue variazioni, TAEG e importo totale dovuto con le ipotesi di calcolo, piano dei pagamenti, tabella di ammortamento per i mutui/crediti a durata fissa con ammortamento del capitale, costi accessori, interessi di mora, avvertimento sulle conseguenze dei mancati pagamenti, garanzie, diritto di recesso, diritti ex articolo 15, rimborso anticipato, procedura di scioglimento, ricorsi stragiudiziali e autorità di vigilanza. Per gli scoperti sono previste indicazioni specifiche e, se del caso, l'esclusione del TAEG è lasciata agli Stati membri per l'articolo 2, paragrafo 3.

Informazione sulle variazioni del tasso debitore

L'articolo 11 prevede che il consumatore sia informato, su supporto cartaceo o durevole, prima dell'entrata in vigore di ogni modifica del tasso debitore, indicando l'importo delle rate da tale data. In caso di tasso variabile collegato a un indice o tasso di riferimento, le parti possono convenire un'informativa periodica invece che preventiva, se il nuovo parametro è reso pubblico e disponibile presso i locali del creditore.

Obblighi specifici per gli scoperti

L'articolo 12 impone, per i contratti con concessione di scoperto, estratti conto periodici con indicazione del periodo, prelievi, saldo, pagamenti, nuovo saldo, tasso debitore, spese e importo minimo da pagare. Gli aumenti del tasso o delle spese devono essere comunicati prima dell'efficacia, salvo l'eccezione per il tasso di riferimento resa pubblica.

Contratti a durata indeterminata

L'articolo 13 riconosce al consumatore la facoltà di sciogliere gratuitamente in ogni momento il contratto a durata indeterminata, con eventuale preavviso massimo di un mese; il creditore può recedere con preavviso minimo di due mesi se previsto nel contratto. Il creditore può anche sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, ulteriori prelievi, informandone il consumatore, salvo impedimenti di legge o esigenze di ordine pubblico o sicurezza.

Diritto di recesso

L'articolo 14 attribuisce al consumatore un diritto di recesso di 14 giorni di calendario senza motivazione, decorrenti dalla conclusione del contratto oppure dal ricevimento delle condizioni e delle informazioni contrattuali se successivo. In caso di recesso, il consumatore deve notificare il creditore con mezzo idoneo a prova e restituire capitale e interessi entro 30 giorni; il creditore non ha diritto ad altro indennizzo, salvo spese non rimborsabili alla pubblica amministrazione. Il recesso dal credito collegato comporta il venir meno anche del servizio accessorio connesso, e gli Stati membri possono prevedere adattamenti per i contratti con intervento notarile.

Contratti di credito collegati

L'articolo 15 stabilisce che, se il consumatore recede dal contratto di acquisto ai sensi del diritto UE, non resta vincolato al contratto di credito collegato. Se beni o servizi non sono forniti, sono forniti solo in parte o non sono conformi, il consumatore può agire contro il creditore dopo aver previamente agito contro il fornitore o prestatore, secondo le condizioni fissate dagli Stati membri. Restano salve le norme nazionali sulla responsabilità solidale tra venditore/prestatore e creditore.

Rimborso anticipato

L'articolo 16 riconosce il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, e a ottenere la riduzione del costo totale del credito. Se il tasso debitore è fisso, il creditore può ottenere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato: massimo 1 % dell'importo rimborsato se il periodo residuo supera un anno, massimo 0,5 % se non supera un anno. Nessun indennizzo è dovuto per rimborsi tramite assicurazione, per gli scoperti o quando il tasso non è fisso. Gli Stati membri possono introdurre una soglia minima di 10 000 EUR su 12 mesi e, in casi eccezionali, consentire un indennizzo maggiore se il creditore dimostra una perdita superiore; in ogni caso, l'indennizzo non può superare gli interessi che sarebbero maturati fino alla scadenza.

Cessione dei diritti

L'articolo 17 prevede che, in caso di cessione a terzi dei diritti o del contratto, il consumatore possa opporre al cessionario gli stessi mezzi di difesa opponibili al creditore originario, incluso l'eventuale diritto all'indennizzo ammesso nello Stato membro. Il consumatore deve essere informato della cessione, salvo che il creditore originario continui a gestire il credito insieme al cessionario.

Sconfinamento

L'articolo 18 disciplina lo sconfinamento: il contratto di conto corrente che lo prevede deve indicare le informazioni essenziali e il creditore deve comunicarle periodicamente. Se lo sconfinamento è consistente e dura oltre un mese, il consumatore deve essere informato senza indugio di importo, tasso debitore e penali/spese/interessi di mora applicabili. Restano salve le norme nazionali che impongono l'offerta di un prodotto alternativo quando la durata dello sconfinamento diventa significativa.

Calcolo del TAEG

L'articolo 19 rinvia alla formula matematica dell'allegato I per il calcolo del TAEG e precisa quali costi includere nel costo totale del credito. Sono esclusi le penali per inadempimento e talune spese di acquisto, ma sono inclusi i costi dei conti e dei mezzi di pagamento salvo conto facoltativo con costi indicati separatamente. Il calcolo si fonda sull'ipotesi che il contratto duri per il periodo convenuto e che gli obblighi siano eseguiti nei termini pattuiti; per clausole di tasso variabile non ancora quantificabili, si assume il livello iniziale. La Commissione può adottare o aggiornare ipotesi supplementari con procedura di regolamentazione con controllo.

Vigilanza sui creditori e obblighi degli intermediari

L'articolo 20 impone che i creditori siano controllati da un organismo o autorità indipendente oppure siano soggetti a regolamentazione, salvo la disciplina prudenziale per gli enti creditizi. L'articolo 21 richiede che gli intermediari del credito indichino pubblicamente la portata dei loro poteri, informino il consumatore sul compenso eventualmente dovuto e comunichino tale compenso al creditore ai fini del TAEG.

Recepimento, sanzioni e disposizioni finali

L'articolo 27 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 12 maggio 2010 e di applicarle dal 12 maggio 2010, con riferimento espresso alla direttiva. Gli articoli 23 e 24 richiedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e procedure adeguate di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'articolo 29 abroga la direttiva 87/102/CEE dal 12 maggio 2010; l'articolo 30 prevede misure transitorie per i contratti in corso, con applicazione di talune norme anche ai contratti a durata indeterminata già esistenti. L'articolo 31 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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