Direttiva 2008/44
Direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per includere sei sostanze attive nell’allegato I, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che le contengono nel rispetto delle condizioni fissate. Per alcune sostanze sono previste condizioni specifiche, ulteriori studi e cautele mirate su operatori, ambiente acquatico, uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio e residui. La direttiva impone inoltre termini precisi per il recepimento, l’adeguamento delle autorizzazioni e la presentazione di studi supplementari.
Integrazione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sei sostanze attive per prodotti fitosanitari: benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale e adeguare le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate. Riguarda sia l’iscrizione delle sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sia la revisione delle autorizzazioni esistenti di prodotti che le contengono, con particolare riferimento ai prodotti autorizzati come fungicidi, fitoregolatori o nematicidi secondo le limitazioni della parte A dell’allegato. Restano rilevanti le condizioni specifiche di impiego, gli obblighi di riesame e le esclusioni/limitazioni tecniche indicate per ciascuna sostanza nella parte B dell’allegato.
Direttiva 2008/44/CE: inclusione di benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva modifica il regime comunitario di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dalla direttiva 91/414/CEE, inserendo sei sostanze attive nell’allegato I. L’inclusione segue la valutazione scientifica dei fascicoli presentati dai notificanti e dei rapporti di riesame, dai quali è emersa, in linea generale, la compatibilità delle sostanze con i requisiti di tutela della salute umana e dell’ambiente previsti dalla direttiva quadro.
Finalità e base normativa
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, che consente l’iscrizione di sostanze attive nell’allegato I e la subordinazione dell’iscrizione a condizioni specifiche. La ratio dell’atto è consentire che prodotti fitosanitari contenenti le sostanze esaminate possano essere autorizzati negli Stati membri, purché siano rispettate le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE e le condizioni particolari fissate per ciascuna sostanza.
Valutazione scientifica e risultati dell’esame
Le sostanze benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole erano già state oggetto di domande di iscrizione nell’allegato I presentate tra il 1997 e il 2002. I rispettivi fascicoli sono stati dichiarati completi dalla Commissione con decisioni precedenti. Le valutazioni di rischio per la salute umana e per l’ambiente, effettuate dagli Stati membri relatori e poi riesaminate nell’ambito dell’EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, hanno portato alla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possono generalmente soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione nell’allegato I: contenuto e durata
L’allegato della direttiva inserisce nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sei sostanze con numero progressivo da 169 a 174. Per tutte è prevista una data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1° agosto 2008 e una scadenza al 31 luglio 2018. L’iscrizione è accompagnata da indicazioni sulla purezza minima richiesta e, per alcune sostanze, da limiti per impurità di fabbricazione considerate tossicologicamente rilevanti.
Usi consentiti e limitazioni sostanziali
La parte A dell’allegato delimita gli usi autorizzabili:
- benthiavalicarb: solo uso come fungicida;
- boscalid: solo uso come fungicida;
- carvone: solo impieghi come fitoregolatore;
- fluoxastrobin: solo uso come fungicida;
- Paecilomyces lilacinus: solo uso come nematicida;
- prothioconazole: solo uso come fungicida.
Condizioni specifiche di valutazione e gestione del rischio
La parte B dell’allegato impone agli Stati membri di tenere conto delle conclusioni dei rapporti di riesame, in particolare delle appendici I e II adottate il 22 gennaio 2008. Per ciascuna sostanza vengono indicate aree di attenzione prioritaria:
- benthiavalicarb: sicurezza degli operatori e protezione degli artropodi non bersaglio;
- boscalid: sicurezza degli operatori, rischi a lungo termine per uccelli e organismi del suolo, accumulo nel suolo in colture perenni o in rotazione;
- carvone: rischi per gli operatori;
- fluoxastrobin: sicurezza degli operatori, protezione degli organismi acquatici, residui dei metaboliti nella paglia usata come mangime, accumulo nel suolo;
- Paecilomyces lilacinus: sicurezza degli operatori e protezione degli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie;
- prothioconazole: sicurezza degli operatori, protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei piccoli mammiferi.
In tutti i casi, le condizioni d’impiego devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Per fluoxastrobin sono espressamente richieste misure protettive adeguate per la manipolazione di concentrati non diluiti, come l’uso di schermi facciali, mentre per gli aspetti acquatici possono essere previste zone cuscinetto o altre misure equivalenti. Per prothioconazole sono previste analoghe misure di mitigazione, comprese le zone cuscinetto per la protezione delle acque.
Ulteriori studi richiesti per fluoxastrobin e prothioconazole
La direttiva subordina l’iscrizione di fluoxastrobin e prothioconazole a ulteriori approfondimenti scientifici.
Per la fluoxastrobin gli Stati membri interessati devono presentare:
- dati per una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio ed efficacia delle misure di attenuazione;
- dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate è utilizzata come mangime.
Per il prothioconazole gli Stati membri interessati devono presentare:
- informazioni per valutare l’esposizione dei consumatori ai derivati metabolici del triazolo in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;
- un confronto dei modi d’azione del prothioconazole e dei derivati metabolici del triazolo per valutare la tossicità derivante dall’esposizione combinata;
- informazioni sui rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori derivanti dall’uso come trattamento delle sementi.
Gli studi devono essere presentati dai notificanti alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Recezione nazionale e revisione delle autorizzazioni esistenti
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma impone un obbligo di risultato con termini precisi. Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere adottate e pubblicate entro il 31 gennaio 2009 ed essere applicate dal 1° febbraio 2009. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure adottate, una tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Quanto alle autorizzazioni esistenti, gli Stati membri devono, se necessario, modificarle o revocarle entro il 31 gennaio 2009 per garantire la conformità alle condizioni della direttiva 91/414/CEE e dell’allegato I, nonché la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II. Per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, la revisione deve avvenire secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. A seguito del riesame:
- per i prodotti contenenti una sola delle sostanze, l’autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 31 gennaio 2010;
- per i prodotti contenenti la sostanza come parte di una miscela con altre sostanze attive già iscritte, la modifica o revoca deve intervenire entro il 31 gennaio 2010 oppure entro il termine più lungo previsto dalla direttiva di iscrizione pertinente.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2008 ed è rivolta agli Stati membri. Il suo effetto pratico principale consiste nell’innalzamento del numero di sostanze attive autorizzabili a livello UE, ma con condizioni tecniche e temporali puntuali che gli ordinamenti nazionali devono recepire e applicare.
Disposizioni principali
Integrazione delle sostanze attive nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Sono iscritte le sostanze benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole, con data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1° agosto 2008 e scadenza al 31 luglio 2018.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2009 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° febbraio 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revochino, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte entro il 31 gennaio 2009, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I, eccetto quelle della parte B della voce pertinente, e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti fitosanitari secondo i principi uniformi
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga: ciascun prodotto autorizzato contenente una delle sostanze iscritte, da sola o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 luglio 2008, deve essere riesaminato secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Sulla base della valutazione, gli Stati membri devono stabilire la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e poi modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2010 per i prodotti a sostanza attiva unica; per i prodotti con più sostanze, entro il 31 gennaio 2010 o entro il termine più lungo fissato dalla direttiva che ha iscritto la sostanza pertinente.
Limitazioni e usi consentiti per ciascuna sostanza
Nell’allegato sono previsti usi specifici: benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin e prothioconazole possono essere autorizzati solo come fungicidi; carvone solo come fitoregolatore; Paecilomyces lilacinus solo come nematicida. Per benthiavalicarb sono indicate anche specifiche impurità di fabbricazione e limiti massimi nel materiale tecnico; analoghe indicazioni sono previste per prothioconazole, con limiti per toluene e prothioconazole-desthio.
Prescrizioni e cautele specifiche per le singole sostanze
Per benthiavalicarb gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione degli artropodi non bersaglio; per boscalid alla sicurezza degli operatori, ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi del suolo e all’accumulo nel suolo; per carvone ai rischi per gli operatori; per fluoxastrobin alla sicurezza degli operatori, alla protezione degli organismi acquatici, ai residui dei metaboliti nella paglia usata come mangime e all’accumulo nel suolo; per Paecilomyces lilacinus alla sicurezza degli operatori e alla protezione degli artropodi non bersaglio; per prothioconazole alla sicurezza degli operatori, alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei piccoli mammiferi.
Ulteriori studi e obblighi dei notificanti
Per fluoxastrobin e prothioconazole l’iscrizione è subordinata a ulteriori informazioni. Gli Stati membri interessati devono ottenere dati aggiuntivi e garantire che i notificanti presentino gli studi alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva: per fluoxastrobin, dati per una valutazione completa del rischio acquatico e sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti; per prothioconazole, informazioni sull’esposizione ai derivati metabolici del triazolo, un confronto dei modi d’azione e dati sui rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1° agosto 2008. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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