Direttiva 2008/46
Direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/46/CE modifica la direttiva 2004/40/CE soltanto per prorogarne di quattro anni il termine di recepimento, portandolo al 30 aprile 2012. La proroga è giustificata dalla necessità di attendere nuovi studi scientifici, la revisione delle raccomandazioni ICNIRP, l’esame degli effetti sull’uso della risonanza magnetica per immagini e l’adozione di norme europee armonizzate per la valutazione dell’esposizione. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Rinvio di quattro anni del termine di recepimento della direttiva 2004/40/CE sui rischi da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, quali destinatari dell’obbligo di recepimento, con riferimento alla direttiva 2004/40/CE che disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici. L’intervento non modifica il merito tecnico della disciplina sostanziale, ma incide esclusivamente sul termine entro il quale gli Stati membri devono adottare le misure nazionali di attuazione. La modifica è motivata dal possibile impatto su procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali, nonché dall’attesa di ulteriori dati scientifici e norme armonizzate.
Direttiva 2008/46/CE - proroga del recepimento della direttiva 2004/40/CE sui campi elettromagnetici
La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina europea relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici. Non introduce nuovi obblighi sostanziali di prevenzione, ma differisce il termine di trasposizione della direttiva 2004/40/CE, in attesa di ulteriori sviluppi scientifici e tecnici.
Contesto e finalità
I considerando spiegano che la direttiva 2004/40/CE fissa valori di azione e valori limite basati sulle raccomandazioni dell’ICNIRP. Dopo l’adozione, sono emersi nuovi studi scientifici sugli effetti sulla salute dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, ora oggetto di revisione sia da parte dell’ICNIRP sia dell’Organizzazione mondiale della sanità. Secondo il legislatore unionale, tali elementi potrebbero comportare modifiche sostanziali dei parametri tecnici della disciplina.
Esigenza di riesame e impatto su settori specifici
La direttiva sottolinea l’opportunità di riesaminare attentamente l’effettiva incidenza della direttiva 2004/40/CE sull’uso della risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali. La Commissione ha avviato uno studio specifico sulla risonanza magnetica, mentre ulteriori studi analoghi sono stati promossi negli Stati membri. L’obiettivo è assicurare un equilibrio tra la prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori e il mantenimento dei benefici legati all’impiego efficace delle tecnologie mediche interessate.
Ruolo delle norme tecniche armonizzate
Un ulteriore elemento considerato è l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/40/CE, che rinvia a norme europee armonizzate per la valutazione, misurazione e/o calcolo dell’esposizione, elaborate dal Cenelec. Il testo afferma che tali norme sono essenziali per un’applicazione armoniosa della disciplina e che erano previste per il 2008; la loro attesa giustifica il rinvio dell’entrata nella fase di recepimento nazionale.
Obbligo principale imposto agli Stati membri
L’unica modifica normativa sostanziale è contenuta nell’articolo 1:
- il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/40/CE è fissato al 30 aprile 2012;
- gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.
Si tratta di un obbligo di risultato tipico della direttiva, che lascia agli Stati la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, senza incidere qui sui contenuti tecnici della disciplina di fondo.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 indica come destinatari gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto come atto di proroga del recepimento: gli ordinamenti nazionali non dovevano ancora attuare la disciplina sostanziale entro il 30 aprile 2008, ma entro il nuovo termine del 30 aprile 2012. La misura segnala inoltre che la disciplina sui campi elettromagnetici era in evoluzione e dipendeva dall’esito di valutazioni scientifiche e di standard tecnici armonizzati.
Disposizioni principali
Proroga del termine di recepimento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/40/CE. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2012 e informare immediatamente la Commissione.
Motivazione della modifica
I considerando evidenziano che la direttiva 2004/40/CE si basa su valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni ICNIRP; dopo l’adozione della direttiva sono emersi nuovi studi scientifici sugli effetti dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, oggetto di revisione da parte dell’ICNIRP e dell’OMS. È inoltre opportuno riesaminare l’impatto della direttiva su risonanza magnetica per immagini e su attività industriali, tenendo conto degli studi disponibili all’inizio del 2008 e delle norme armonizzate Cenelec previste per il 2008.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 3 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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