Direttiva 2008/47
Direttiva 2008/47/CE della Commissione, dell' 8 aprile 2008 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/47/CE della Commissione modifica la direttiva 75/324/CEE sugli aerosol per adeguarla al progresso tecnico e rafforzarne il livello di sicurezza. Introduce un obbligo di analisi dei rischi per i generatori aerosol, nuovi criteri di classificazione dell’infiammabilità, un obbligo di indicazione in ეტichetta della percentuale di componenti infiammabili in alcuni casi e soglie aggiornate di pressione e riempimento. Inoltre disciplina metodi di prova alternativi alla prova del bagno d’acqua e rinvia alle autorità competenti nazionali, designate ai sensi della direttiva 94/55/CE, per l’autorizzazione di tali metodi.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sugli aerosol, con nuovi criteri di classificazione dell’infiammabilità, obblighi di etichettatura e metodi di prova alternativi per la sicurezza dei generatori aerosol.
Ambito di applicazione
Si applica ai generatori aerosol immessi sul mercato nell’Unione europea/SEE e agli operatori che li commercializzano, fabbricano e sottopongono a prova. Incide sulla direttiva 75/324/CEE, come modificata, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza, classificazione, etichettatura e verifica finale dei generatori aerosol confezionati. La disciplina riguarda anche aerosol non convenzionali, aerosol nebulizzatori, aerosol di schiuma, gel o pasta; prevede specifiche esclusioni tecniche per sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive non utilizzate come componenti di aerosol.
Direttiva 2008/47/CE della Commissione sugli aerosol
La direttiva interviene sulla direttiva 75/324/CEE per adeguarla al progresso tecnico e migliorare il livello di sicurezza dei generatori aerosol. Il legislatore unionale rileva, nei considerando, che i modelli più recenti presentano rischi non adeguatamente coperti dalla disciplina originaria, in particolare quanto a inalazione del contenuto, infiammabilità, tenuta e resistenza alla rottura, imponendo quindi criteri più articolati di analisi e classificazione.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli utilizzatori senza ostacolare l’innovazione industriale. A tal fine aggiorna le regole tecniche sugli aerosol, estende l’attenzione ai rischi derivanti dal prodotto erogato e introduce una maggiore flessibilità nelle prove finali, ammettendo metodi alternativi purché autorizzati e tecnicamente equivalenti.
Ambito di applicazione
Le modifiche si applicano ai generatori aerosol disciplinati dalla direttiva 75/324/CEE e, in concreto, agli operatori che li commercializzano e li sottopongono a prova. La disciplina riguarda tanto gli aerosol tradizionali quanto quelli non convenzionali, inclusi aerosol nebulizzatori e aerosol di schiuma, gel o pasta. Il testo chiarisce inoltre che la definizione di componenti infiammabili non si applica a sostanze e miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, purché non utilizzate come componenti di aerosol.
Definizioni e criteri di classificazione dell’infiammabilità
L’allegato sostituisce la nozione di componenti infiammabili e introduce un sistema più dettagliato di classificazione degli aerosol. In particolare:
- un liquido è infiammabile se il punto di infiammabilità non supera 93 °C;
- un solido è infiammabile se è facilmente combustibile o può provocare incendio per sfregamento;
- un gas è infiammabile se ha un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a 1,013 bar.
Gli aerosol sono poi classificati in funzione del calore chimico di combustione e della massa di componenti infiammabili. Sono considerati:
- “estremamente infiammabili” se contengono oltre l’85 % di componenti infiammabili e il calore chimico di combustione è almeno pari a 30 kJ/g;
- “non infiammabili” se contengono meno dell’1 % di componenti infiammabili e il calore chimico di combustione non supera 20 kJ/g.
Tutti gli altri casi devono essere valutati tramite prove specifiche, distinte per aerosol nebulizzatori e aerosol di schiuma.
Obblighi di analisi dei rischi e progettazione
Il nuovo testo introduce un obbligo espresso per il responsabile della commercializzazione: egli deve effettuare un’analisi dei rischi per determinare quelli presentati dal prodotto. Ove necessario, tale analisi deve includere anche i rischi da inalazione del prodotto erogato in uso normale o ragionevolmente prevedibile, tenendo conto della dimensione e distribuzione delle particelle e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto.
Sulla base dell’analisi, il prodotto deve essere progettato, fabbricato e sottoposto a prove adeguate e, se del caso, corredato da diciture specifiche relative all’impiego.
Etichettatura e avvertenze
La direttiva rafforza sensibilmente gli obblighi di etichettatura. In presenza di componenti infiammabili, ma in assenza di classificazione del generatore aerosol come infiammabile o estremamente infiammabile, l’etichetta deve indicare in modo chiaro la percentuale di materiale infiammabile contenuto, con la formula: “X % del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile”.
Per gli aerosol classificati come infiammabili o estremamente infiammabili devono inoltre figurare:
- il simbolo della fiamma secondo l’allegato II della direttiva 67/548/CEE;
- l’indicazione della classe di pericolo;
- le ulteriori precauzioni d’impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici;
- le frasi di prudenza S2 e S16;
- l’avvertenza “Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente”.
Limiti di riempimento e pressione interna
La disciplina tecnica viene aggiornata anche sotto il profilo della pressione e del volume della fase liquida. A 50 °C il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta.
Quanto alla pressione interna, a 50 °C il generatore aerosol non deve superare i 12 bar. Se però l’aerosol non contiene gas o miscele con campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e 1,013 bar, la pressione massima ammissibile è 13,2 bar.
Verifica finale e metodi di prova alternativi
Il punto 6.1.4 dell’allegato disciplina la verifica finale dei generatori aerosol confezionati. Restano previsti:
- la prova del bagno di acqua calda;
- metodi di prova finale a caldo alternativi;
- metodi di prova finale a freddo alternativi.
I metodi alternativi sono ammessi solo se garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello del bagno d’acqua calda. Per i metodi alternativi di cui alle lettere b) e c), il metodo deve essere autorizzato da un’autorità competente. Il responsabile della commercializzazione deve presentare una domanda accompagnata dalla scheda tecnica descrittiva del metodo e conservare, per eventuali controlli, l’autorizzazione, la scheda tecnica e, se del caso, le relazioni di controllo, facilmente reperibili all’indirizzo indicato sull’etichetta.
Prove di infiammabilità: struttura e criteri
Il nuovo punto 6.3 introduce tre schemi di prova dettagliati.
Prova della distanza di accensione per aerosol nebulizzatori
La prova serve a determinare la distanza alla quale il getto si accende e mantiene una combustione prolungata. Si applica ai prodotti con distanza di vaporizzazione pari o superiore a 15 cm; sono esclusi i prodotti con distanza inferiore, come schiume, gel, paste e prodotti con valvola dosificatrice, che seguono altre prove.
La classificazione dipende, tra l’altro, dalla distanza di accensione:
- con calore chimico di combustione inferiore a 20 kJ/g, l’aerosol è infiammabile se l’accensione avviene tra 15 e 75 cm ed estremamente infiammabile se avviene a 75 cm o oltre;
- se l’accensione non avviene nella prova di distanza, si passa alla prova di accensione in spazio chiuso;
- con calore chimico di combustione pari o superiore a 20 kJ/g, l’aerosol è estremamente infiammabile se l’accensione avviene a 75 cm o oltre.
Prova di combustione in ambiente chiuso
Questa prova misura il rischio di infiammabilità in ambiente confinato. Il prodotto è nebulizzato in una vasca sperimentale cilindrica contenente una candela accesa, con apparecchiatura e condizioni ambientali dettagliate nel testo. Per la valutazione possono essere calcolati il tempo equivalente per l’accensione in 1 m³ e la densità di deflagrazione.
Prova di infiammabilità per schiume aerosol
La prova riguarda schiume di ogni tipo, gel o pasta. Circa 5 grammi di prodotto sono distribuiti su un vetro d’orologio posto sopra una fonte di accensione. La classificazione dipende dall’altezza e dalla durata della fiamma:
- estremamente infiammabile se l’altezza è almeno 20 cm e la durata almeno 2 secondi, oppure se l’altezza è almeno 4 cm e la durata almeno 7 secondi;
- infiammabile se, pur non rientrando nei casi precedenti, l’altezza è almeno 4 cm e la durata almeno 2 secondi.
Calore chimico di combustione e documentazione tecnica
Il punto 1.10 disciplina il calore chimico di combustione. Esso può essere determinato mediante regole tecniche generalmente riconosciute, come ASTM D 240, ISO 13943 86.1-86.3 e NFPA 30B, oppure mediante un metodo di calcolo basato sul calore teorico di combustione e su un coefficiente di rendimento della combustione, di regola inferiore a 1,0.
Se tale parametro è usato per valutare l’infiammabilità, il responsabile della commercializzazione deve descrivere il metodo adottato in un documento facilmente reperibile presso l’indirizzo indicato in etichetta, redatto in una lingua ufficiale della Comunità.
Autorità competenti e collegamento con la direttiva 94/55/CE
Per l’autorizzazione dei metodi di prova alternativi, la direttiva rinvia all’autorità competente designata da ciascuno Stato membro conformemente alla direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada. Si tratta di un margine di discrezionalità nazionale limitato alla designazione dell’autorità competente e all’autorizzazione tecnica dei metodi, mentre l’obiettivo di risultato è uniformare il livello di sicurezza e l’equivalenza sostanziale delle prove.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
La direttiva è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e deve essere trasposta entro il 29 ottobre 2009, con applicazione delle disposizioni nazionali dal 29 aprile 2010. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e la tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata. Gli Stati conservano la scelta della forma e dei mezzi, purché rispettino i requisiti minimi e i termini stabiliti dal diritto dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 75/324/CEE
L’articolo 1 dispone che la direttiva 75/324/CEE sia modificata secondo l’allegato della direttiva 2008/47/CE. L’atto è adottato in base all’articolo 5 e all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 75/324/CEE.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 29 ottobre 2009 e applicarle dal 29 aprile 2010. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Obbligo generale di analisi dei rischi
Il responsabile della commercializzazione dei generatori aerosol deve effettuare un’analisi dei rischi per individuare i pericoli presentati dal prodotto; se necessario, l’analisi deve includere i rischi da inalazione del prodotto espulso in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto.
Nuova definizione di componenti infiammabili e classificazione degli aerosol
L’allegato sostituisce il punto 1.8 e introduce il punto 1.9: un aerosol è classificato come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore chimico di combustione e alla percentuale in massa di componenti infiammabili. Sono fissate soglie specifiche: estremamente infiammabile oltre l’85 % e almeno 30 kJ/g; non infiammabile sotto l’1 % e non oltre 20 kJ/g; gli altri casi sono valutati con prove di distanza di accensione, combustione in ambiente chiuso o prova per schiume.
Obbligo di etichettatura per aerosol con componenti infiammabili non classificati come infiammabili
Se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili ai sensi del punto 1.8, ma non è classificato come infiammabile o estremamente infiammabile, l’etichetta deve indicare chiaramente la percentuale di materiale infiammabile con la dicitura: “X % del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile”.
Avvertenze ed etichettatura per aerosol infiammabili
Per gli aerosol classificati come infiammabili o estremamente infiammabili devono comparire il simbolo della fiamma, l’indicazione della classe di pericolo, le precauzioni d’impiego specifiche e le avvertenze S2 e S16, nonché la frase “Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente”.
Nuovi limiti di volume liquido e pressione
È introdotto il punto 2.4: a 50 °C il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta. Il punto 3.1.2 è sostituito: a 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare 12 bar; se non contiene gas o miscele con campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e 1,013 bar, la pressione massima è 13,2 bar. Sono soppressi i punti 3.1.3, 4.1.5 e 4.2.4.
Verifica finale dei generatori aerosol confezionati
Il punto 6.1.4 stabilisce tre metodi: prova del bagno di acqua calda, altri metodi di prova finale a caldo e metodi di prova finale a freddo. I metodi alternativi devono garantire livelli equivalenti di sicurezza e, per quelli di cui alle lettere b) e c), devono essere autorizzati da un’autorità competente. Il responsabile della commercializzazione deve presentare domanda con scheda tecnica, conservare autorizzazione e documentazione e tenerli disponibili all’indirizzo indicato in etichetta.
Prove di infiammabilità degli aerosol
L’allegato introduce il punto 6.3 con tre prove standardizzate: prova della distanza di accensione per aerosol nebulizzatori, prova di combustione in ambiente chiuso e prova di infiammabilità per schiume aerosol. Ciascuna prova descrive attrezzature, condizioni ambientali, modalità operative, criteri di classificazione e modalità di registrazione dei risultati.
Autorità competente per i metodi alternativi
Ai fini dell’autorizzazione dei metodi di prova alternativi di cui al punto 6.1.4.3, l’autorità competente è quella designata in ciascuno Stato membro conformemente alla direttiva 94/55/CE.
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