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direttiva

Direttiva 2008/43

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 , relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce, in attuazione della direttiva 93/15/CEE, un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile. L’obiettivo è consentire l’individuazione del detentore degli esplosivi in ogni momento e ricostruire la provenienza dei prodotti lungo tutta la catena della fornitura, per prevenire abusi e furti e agevolare le autorità nell’applicazione della legge. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 5 aprile 2009 e applicarle dal 5 aprile 2012.

Istituzione di un sistema armonizzato di identificazione univoca e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese del settore degli esplosivi che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, nonché ai distributori che riconfezionano esplosivi. Riguarda gli esplosivi per uso civile immessi nella catena di fornitura nel territorio dell’Unione, con obblighi di marcatura, raccolta e conservazione dei dati lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Restano esclusi: gli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina; gli esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione "in loco"); le munizioni.

Direttiva 2008/43/CE: identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

La direttiva, adottata dalla Commissione il 4 aprile 2008 in attuazione dell’articolo 14 della direttiva 93/15/CEE, introduce un sistema armonizzato di identificazione univoca e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La finalità è garantire che ogni esplosivo possa essere rintracciato lungo tutta la catena della fornitura e che sia sempre individuabile il relativo detentore, a tutela della sicurezza e per prevenire usi illeciti, smarrimenti e furti.

Contesto e obiettivi

I considerando chiariscono che il sistema deve assicurare registri completi e precisi lungo l’intera catena di approvvigionamento. L’identificazione univoca consente di risalire dall’impianto di produzione e dalla prima immissione sul mercato fino all’utilizzatore finale e all’impiego del prodotto, agevolando anche le autorità di contrasto nella ricostruzione della provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica agli esplosivi per uso civile immessi sul mercato nell’Unione e alle imprese del settore che li fabbricano, importano o assemblano, nonché ai distributori che riconfezionano esplosivi. L’articolo 2 esclude espressamente:

  • gli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
  • gli esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione;
  • le munizioni.

Identificazione univoca del prodotto

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che fabbricanti, importatori e assemblatori di detonatori appongano su esplosivi e confezioni elementari una identificazione univoca. La marcatura non va ripetuta se l’esplosivo è successivamente sottoposto ad altri processi di fabbricazione, salvo che l’identificazione originaria non sia più presente in conformità all’articolo 4.

L’identificazione univoca è composta dagli elementi elencati nell’allegato. In particolare:

  • il sito di fabbricazione riceve un codice a tre cifre assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento;
  • per siti situati fuori dalla Comunità, il fabbricante o l’importatore stabilito nell’Unione deve contattare l’autorità nazionale dello Stato membro di importazione per ottenere il codice del sito;
  • i distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che il prodotto e le confezioni elementari rechino l’identificazione univoca.

Modalità di apposizione e specificità per categoria di prodotto

L’articolo 4 richiede che l’identificazione sia apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e chiaramente leggibile.

La direttiva disciplina poi le modalità tecniche per singole categorie di esplosivi:

  • art. 5: esplosivi in cartuccia e in sacchi, con etichetta adesiva o stampa diretta su ogni cartuccia o sacco e etichetta parallela sulla confezione;
  • art. 6: esplosivi bicomponenti, con etichetta o stampa diretta su ogni confezione elementare;
  • art. 7: detonatori comuni e micce, con etichetta o stampa/stampigliatura sul bossoletto di contenimento e etichetta parallela sulla confezione;
  • art. 8: detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, con etichetta sui fili o sul tubo, oppure etichetta/stampa/stampigliatura sul bossoletto, più etichetta parallela sulla confezione;
  • art. 9: inneschi e cariche di rinforzo, con etichetta o stampa diretta su ogni pezzo e etichetta parallela sulla confezione;
  • art. 10: micce detonanti e micce di sicurezza, con etichetta o stampa diretta sulla bobina e marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno o sullo strato interno estruso in plastica; è prevista anche un’etichetta parallela sulla confezione;
  • art. 11: bidoni e fusti contenenti esplosivi, con etichetta o stampa diretta sul contenitore.

In più casi, le imprese possono utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo e una targhetta elettronica parallela, secondo le modalità previste per il tipo di prodotto.

L’articolo 12 consente inoltre di apporre copie adesive rimovibili dell’etichetta originale ad uso dei clienti, purché tali copie indichino chiaramente che si tratta di copie per prevenire abusi.

Raccolta, conservazione e tracciabilità dei dati

L’articolo 13 impone agli Stati membri di far istituire alle imprese un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che accompagni il prodotto lungo tutta la catena della fornitura e per l’intero ciclo di vita. Il sistema deve permettere di risalire in ogni momento ai detentori degli esplosivi.

I dati raccolti, compresi quelli relativi all’identificazione univoca, devono essere conservati per 10 anni dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, se quest’ultima è nota, anche quando l’impresa abbia cessato l’attività.

Obblighi specifici delle imprese

L’articolo 14 dettaglia gli obblighi che gli Stati membri devono imporre alle imprese del settore. In particolare, esse devono:

  • tenere un registro di tutte le identificazioni degli esplosivi con tutte le informazioni pertinenti, incluso il tipo di esplosivo e il soggetto cui è affidato in custodia;
  • registrare l’ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui resta in loro possesso o custodia, fino al trasferimento ad altra impresa o all’impiego;
  • verificare periodicamente il sistema di raccolta dati per garantirne efficacia e qualità;
  • conservare i dati per il periodo previsto dall’articolo 13, paragrafo 3;
  • proteggere i dati da danneggiamenti o distruzioni accidentali o dolose;
  • comunicare alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni sulla provenienza e localizzazione di ogni esplosivo lungo l’intero ciclo di vita e la catena della fornitura;
  • indicare all’autorità competente il nome e il recapito di una persona contattabile al di fuori del normale orario di lavoro.

Per gli esplosivi fabbricati o importati prima della data di cui all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la conservazione dei registri avviene secondo le norme nazionali vigenti.

Recepimento e decorrenza delle applicazioni nazionali

L’articolo 15 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 5 aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 5 aprile 2012. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore e allegato tecnico

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

L’allegato disciplina in modo tecnico la struttura dell’identificazione univoca: una parte leggibile dall’uomo con nome del fabbricante e codice alfanumerico composto da due lettere dello Stato membro, tre cifre del sito di fabbricazione e codice univoco del prodotto con informazioni logistiche; e un identificativo elettronico, tramite codice a barre e/o codice a matrice, collegato al codice alfanumerico. Se le dimensioni del prodotto non consentono di includere tutte le informazioni, sono sufficienti il nome del fabbricante, le due lettere dello Stato membro, le tre cifre del sito e l’identificativo elettronico.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

La direttiva 2008/43/CE istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile (art. 1), in coerenza con la direttiva 93/15/CEE, che mira alla circolazione sicura degli esplosivi sul mercato comunitario.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il testo esclude espressamente gli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati allo scarico diretto nel fornello di mina, gli esplosivi fabbricati sul luogo dell’esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione, e le munizioni (art. 2).

Identificazione univoca e marcatura

Gli Stati membri devono assicurare che fabbricanti, importatori e assemblatori di detonatori appongano un’identificazione univoca sugli esplosivi e su ogni confezione elementare (art. 3, par. 1). L’identificazione è composta dagli elementi dell’allegato; a ogni sito di fabbricazione è assegnato un codice a tre cifre dall’autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento (art. 3, par. 4). Per siti fuori UE, il fabbricante o l’importatore stabilito nella Comunità chiede il codice all’autorità nazionale dello Stato membro di importazione (art. 3, par. 5).

Regole tecniche di apposizione

L’identificazione deve essere apposta mediante marcatura o in modo stabile, indelebile e chiaramente leggibile (art. 4). La direttiva disciplina in modo specifico le modalità per diverse categorie di prodotti: esplosivi in cartuccia e in sacchi (art. 5), esplosivi bicomponenti (art. 6), detonatori comuni e micce (art. 7), detonatori elettrici/non elettrici/elettronici (art. 8), inneschi e cariche di rinforzo (art. 9), micce detonanti e di sicurezza (art. 10), bidoni e fusti contenenti esplosivi (art. 11). In tali casi è prevista, oltre alla marcatura del singolo prodotto, anche un’etichetta parallela sulla confezione; è inoltre consentito l’uso di piastrine elettroniche passive e di targhette elettroniche parallele, secondo le tipologie indicate.

Copie dell’etichetta originale

Le imprese possono apporre copie adesive rimovibili dell’etichetta originale per uso dei clienti, a condizione che sia chiaramente indicato che si tratta di copie dell’originale, così da prevenire abusi (art. 12).

Sistema di raccolta, conservazione e tracciabilità dei dati

Gli Stati membri devono imporre alle imprese l’istituzione di un sistema di raccolta dei dati che includa l’identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e per l’intero ciclo di vita dell’esplosivo, consentendo di identificare i detentori in qualsiasi momento (art. 13, parr. 1 e 2). I dati, compresi quelli relativi all’identificazione univoca, devono essere conservati per 10 anni dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita, se nota, anche se l’impresa cessa l’attività (art. 13, par. 3).

Obblighi di compliance delle imprese

Gli Stati membri devono garantire che le imprese: tengano un registro di tutte le identificazioni con le informazioni pertinenti, incluso il tipo di esplosivo e il soggetto cui è affidato; registrino l’ubicazione di ogni esplosivo finché è in loro possesso o custodia; verifichino periodicamente l’efficacia del sistema e la qualità dei dati; conservino e proteggano i dati; comunichino alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni sulla provenienza e localizzazione lungo l’intero ciclo di vita; e indichino all’autorità il nome e i recapiti di una persona reperibile al di fuori del normale orario di lavoro (art. 14, lett. a)-g)). Per gli esplosivi fabbricati o importati prima della data di cui all’art. 15, par. 1, secondo comma, la conservazione dei registri avviene secondo le norme nazionali vigenti.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 5 aprile 2009 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo e una tavola di concordanza (art. 15, par. 1). Tali disposizioni si applicano dal 5 aprile 2012. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri (art. 15, par. 1). Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (art. 15, par. 2).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 16) ed è rivolta agli Stati membri (art. 17).

Contenuto dell’identificazione univoca

L’allegato specifica che l’identificazione comprende: una parte leggibile dall’uomo con il nome del fabbricante e un codice alfanumerico composto da 2 lettere dello Stato membro, 3 cifre del sito di fabbricazione e il codice univoco del prodotto con le informazioni logistiche del fabbricante; e un identificativo a lettura elettronica mediante codice a barre e/o codice a matrice collegato al codice alfanumerico. Se le dimensioni del prodotto non consentono di riportare il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche, sono sufficienti il nome del fabbricante, le 2 lettere dello Stato membro, le 3 cifre del sito e l’identificativo elettronico.

Come è indicizzato

Materieindustriasicurezza dei prodottitrasportitracciabilità e identificazionemercato interno

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