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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39546/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rideterminato le pene per il reato di truffa aggravata (art.640 comma 2 n.1 c.p.) per aver ottenuto indebitamente pensioni di invalidità mediante certificati medici falsi. Le censure sollevate comprendevano: mancata concessione delle attenuanti generiche e loro prevalenza sulla recidiva (ATTANASIO); vizio nella qualificazione giuridica della condotta (presunta applicabilità dell'art.316-ter c.p.) e, più in generale, deduzioni sulla carenza di motivazione; omissione della motivazione in ordine alla confisca e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (MARINO e SCIALO'); contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla misura di invalidità contestata (OVERA); insufficienza di elementi indiziari e richiesta di proscioglimento (ROMANO); inoltre alcuni difensori rilevavano che i motivi di appello non erano stati considerati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazione principale: con la reintroduzione dell'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti in appello (art.599-bis c.p.p.), quando l'imputato rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena con il Procuratore generale, la cognizione del giudice d'appello si limita ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art.129 c.p.p.; tale rinuncia produce una preclusione processuale che si riverbera anche in sede di legittimità. Quanto alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena per MARINO e SCIALO', la Corte ha rilevato che nel caso di specie l'accordo non era subordinato al beneficio e la richiesta della sospensione era stata formulata solo successivamente, perciò non sussisteva omissione da parte del giudice. Il ricorso di OVERA è stato ritenuto infondato in sede di legittimità perché la Corte territoriale aveva dato una spiegazione logica circa l'anomalia della percentuale di invalidità (52% in sede di visita vs invalidità totale nel decreto), configurando l'esistenza di un atto falso; la ricostruzione alternativa proposta in cassazione non poteva essere accolta. Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., una sanzione alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 comma 2 n.1 cod. pen.

    Norma penale che qualifica la truffa aggravata mediante l'uso di documenti falsi per ottenere indebite erogazioni previdenziali; è il titolo di reato per cui gli imputati sono stati condannati.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge n.103/2017

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti in appello; comporta che, se l'imputato rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena con il Procuratore generale, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art.129 c.p.p. e la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Elenca le cause di non imputabilità e le ipotesi in cui può sussistere proscioglimento; la Corte ha affermato che, nell'ambito dell'accordo in appello, il giudice non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento per quelle cause quando è intervenuta rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, l'eventuale irrogazione di ammende alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se l'imputato in appello rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'art.599-bis c.p.p., la Corte d'appello non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art.129 c.p.p.; tale rinuncia limita anche l'esame della Cassazione.
  • Le questioni di fatto (ricostruzione alternativa degli eventi, valutazione delle percentuali di invalidità, elementi probatori) sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità se la Corte territoriale ha offerto una spiegazione logica e coerente; la Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni probatorie.
  • Se l'accordo in appello è subordinato espressamente alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), il giudice d'appello deve pronunciarsi sul beneficio perché è elemento costitutivo della piattaforma negoziale; viceversa, se la richiesta del beneficio è formulata solo dopo l'accordo, l'omessa pronuncia non costituisce automaticamente vizio.
  • Le censure relative a vizi di qualificazione giuridica o a carenze nella motivazione devono essere tempestivamente e specificamente riservate; la rinuncia processuale preclude la loro riproposizione in Cassazione.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o basati su ricostruzioni alternative non consentite in sede di legittimità può comportare condanne alle spese e ammende alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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