Sentenza n. 133/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. ed allibrata al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, concernente gli accertamenti sanitari eseguiti sul ricorrente in occasione del sinistro stradale verificatosi il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso relativa agli accertamenti sanitari eseguiti sul ricorrente in occasione di un sinistro stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 3, l. 241/1990, sull’istanza di accesso documentale presentata alla ASL di Latina. L’istanza riguardava la documentazione relativa agli accertamenti sanitari eseguiti sul ricorrente in occasione di un sinistro stradale. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto e l’accertamento del proprio diritto di accesso, evidenziando la funzionalità della documentazione all’esercizio del diritto di difesa. La ASL non ha fornito alcun riscontro all’istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il diritto di accesso perché la documentazione richiesta è funzionale all’esercizio del diritto di difesa e la ASL non ha fornito alcun riscontro. Il giudice ha ordinato alla ASL di Latina di mettere a disposizione del ricorrente tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, salvo l’esistenza di provvedimenti ostativi dell’autorità giudiziaria ordinaria. La ASL è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, comma 3, l. 241/1990
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto impugnabile.
art. 116 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 reg. (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Quando un’istanza di accesso documentale riguarda documenti relativi ad accertamenti sanitari eseguiti sul richiedente e risulta funzionale all’esercizio del diritto di difesa, l’amministrazione non può omettere ogni riscontro, ma deve consentire l’accesso salvo la presenza di specifici provvedimenti ostativi dell’autorità giudiziaria ordinaria.
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., l’accertata inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso e la funzionalità difensiva della documentazione richiesta giustificano l’ordine giudiziale di ostensione entro un termine determinato, con la salvezza degli eventuali vincoli derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria.
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