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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30433/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli che, in rinnovata valutazione, ha confermato o ripristinato la configurabilità di due distinti sodalizi dediti al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), riqualificando i reati-satellite ai sensi dell'art. 73 e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Le censure affermano vizi di motivazione e violazione di legge: mancata prova dell'affectio societatis e del contributo stabile (per AVAGLIANO e altri), errata qualificazione giuridica (comma 1 vs comma 6 art. 74; comma 1 vs comma 5 art. 73), difetto di organizzazione o durata incompatibile con il reato associativo (in particolare per il capo 2), errata valutazione delle attenuanti generiche, della continuazione e dell'applicazione della recidiva, nonché eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore e di talune intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di AVAGLIANO Mario, ZULLO Vincenzo, PORPORA Vincenzo e ZULLO Lucia, confermando per costoro la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli (con conseguente conferma delle ritenute associazioni, della qualificazione dei reati-satellite e del trattamento sanzionatorio) e condannandoli alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di RAGOSTA Giovanni: la sentenza è stata annullata limitatamente alla sua posizione e il giudizio rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. In sintesi, per la maggior parte dei ricorrenti la decisione impugnata è stata confermata/inammissibile, mentre per RAGOSTA è stato disposto un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74

    La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (associazione finalizzata al traffico) quando risultano struttura, canali di approvvigionamento stabili, giro d'affari e base logistica; il comma 6 (fattispecie più lieve) non è applicabile se l'organizzazione mostra potenzialità e capacità di diffusione, anche se i singoli episodi sono di modesta entità

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73

    I reati-satellite sono stati ricondotti al comma 1 quando risultava una concreta capacità organizzativa e quantitativa; il comma 5 (ipotesi meno grave) è escluso se le potenzialità dell'organizzazione non consentono la derubricazione

  • Codice penale - art. 81

    La Corte ha ritenuto non unificabili le diverse associazioni quando perseguono disegni criminosi distinti e confliggenti (es. costituzione di nuovo sodalizio per soppiantare il precedente), con conseguente esclusione della continuazione tra quei reati

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    segnalate sentenze interpretative (es. Caprioli, Sermone, Abboubi) citate nel testo

    Principi affermati: a) per il reato associativo non è decisiva la durata dell'attività osservata se esistono elementi che dimostrino un 'sistema' anche in breve arco temporale; b) le censure di merito sulla valutazione della prova sono inammissibili salvo vizio della motivazione manifesto, illogicità o contraddittorietà

Massime di principio

  • Se non si impugna una pronuncia favorevole alla propria posizione, si forma il giudicato interno e non è possibile rimettere in discussione la responsabilità sostanziale salvo limitata verifica sulle sole questioni di qualificazione giuridica riaperta in sede di rinvio
  • La breve durata dell'attività criminosa non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione: rilevano le potenzialità organizzative, i canali di approvvigionamento, la struttura logistica e il giro d'affari
  • Le censure in Cassazione che si limitano a prospettare diversa valutazione o più favorevole lettura delle prove sono inammissibili: occorre dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • La derubricazione da associazione 'più grave' a fattispecie più lieve (es. comma 6 art. 74) richiede valutazione puntuale dei quantitativi, della stabilità dei canali e della potenzialità dell'organizzazione, non può fondarsi solo sulla modesta entità dei singoli episodi
  • Le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni possono essere valorizzate per fondare l'associazione, ma il loro utilizzo deve essere coerente e contestualizzato: le difese devono dimostrare specifici profili di non credibilità o contraddittorietà manifesta per ottenere accoglimento
  • Quando esistono due progetti criminosi distinti e confliggenti (es. 'scissione' e creazione di nuovo sodalizio), non è possibile unificare i reati per continuazione se mancano elementi che li colleghino in un unico disegno criminoso
  • In presenza di precedenti pertinenti e relazione qualificata tra precedenti e fatto attuale, la Corte può applicare la recidiva reiterata; le condizioni economiche o personali difficili devono essere adeguatamente documentate per avere effetto sul trattamento sanzionatorio

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