Cassazione Penale, Sentenza n. 30433/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli che, in rinnovata valutazione, ha confermato o ripristinato la configurabilità di due distinti sodalizi dediti al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), riqualificando i reati-satellite ai sensi dell'art. 73 e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Le censure affermano vizi di motivazione e violazione di legge: mancata prova dell'affectio societatis e del contributo stabile (per AVAGLIANO e altri), errata qualificazione giuridica (comma 1 vs comma 6 art. 74; comma 1 vs comma 5 art. 73), difetto di organizzazione o durata incompatibile con il reato associativo (in particolare per il capo 2), errata valutazione delle attenuanti generiche, della continuazione e dell'applicazione della recidiva, nonché eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore e di talune intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di AVAGLIANO Mario, ZULLO Vincenzo, PORPORA Vincenzo e ZULLO Lucia, confermando per costoro la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Napoli (con conseguente conferma delle ritenute associazioni, della qualificazione dei reati-satellite e del trattamento sanzionatorio) e condannandoli alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di RAGOSTA Giovanni: la sentenza è stata annullata limitatamente alla sua posizione e il giudizio rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. In sintesi, per la maggior parte dei ricorrenti la decisione impugnata è stata confermata/inammissibile, mentre per RAGOSTA è stato disposto un nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74
La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (associazione finalizzata al traffico) quando risultano struttura, canali di approvvigionamento stabili, giro d'affari e base logistica; il comma 6 (fattispecie più lieve) non è applicabile se l'organizzazione mostra potenzialità e capacità di diffusione, anche se i singoli episodi sono di modesta entità
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73
I reati-satellite sono stati ricondotti al comma 1 quando risultava una concreta capacità organizzativa e quantitativa; il comma 5 (ipotesi meno grave) è escluso se le potenzialità dell'organizzazione non consentono la derubricazione
Codice penale - art. 81
La Corte ha ritenuto non unificabili le diverse associazioni quando perseguono disegni criminosi distinti e confliggenti (es. costituzione di nuovo sodalizio per soppiantare il precedente), con conseguente esclusione della continuazione tra quei reati
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
segnalate sentenze interpretative (es. Caprioli, Sermone, Abboubi) citate nel testo
Principi affermati: a) per il reato associativo non è decisiva la durata dell'attività osservata se esistono elementi che dimostrino un 'sistema' anche in breve arco temporale; b) le censure di merito sulla valutazione della prova sono inammissibili salvo vizio della motivazione manifesto, illogicità o contraddittorietà
Massime di principio
- Se non si impugna una pronuncia favorevole alla propria posizione, si forma il giudicato interno e non è possibile rimettere in discussione la responsabilità sostanziale salvo limitata verifica sulle sole questioni di qualificazione giuridica riaperta in sede di rinvio
- La breve durata dell'attività criminosa non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione: rilevano le potenzialità organizzative, i canali di approvvigionamento, la struttura logistica e il giro d'affari
- Le censure in Cassazione che si limitano a prospettare diversa valutazione o più favorevole lettura delle prove sono inammissibili: occorre dimostrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- La derubricazione da associazione 'più grave' a fattispecie più lieve (es. comma 6 art. 74) richiede valutazione puntuale dei quantitativi, della stabilità dei canali e della potenzialità dell'organizzazione, non può fondarsi solo sulla modesta entità dei singoli episodi
- Le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni possono essere valorizzate per fondare l'associazione, ma il loro utilizzo deve essere coerente e contestualizzato: le difese devono dimostrare specifici profili di non credibilità o contraddittorietà manifesta per ottenere accoglimento
- Quando esistono due progetti criminosi distinti e confliggenti (es. 'scissione' e creazione di nuovo sodalizio), non è possibile unificare i reati per continuazione se mancano elementi che li colleghino in un unico disegno criminoso
- In presenza di precedenti pertinenti e relazione qualificata tra precedenti e fatto attuale, la Corte può applicare la recidiva reiterata; le condizioni economiche o personali difficili devono essere adeguatamente documentate per avere effetto sul trattamento sanzionatorio
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