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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15234/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura non consentita in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, quindi priva di specificità e meramente apparente. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione del giudice di merito era immune da evidenti illogicità e, in tema di attenuanti generiche, non è necessario valutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione oggetto del primo motivo di ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, poiché difetta del requisito della specificità.
  • La doglianza in cassazione deve svolgere una critica argomentata alla sentenza impugnata; se si riduce a una reiterazione apparente delle stesse argomentazioni già respinte, è inammissibile.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti o emergenti dagli atti.
  • Una motivazione priva di evidenti illogicità sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se la Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva dei dati ritenuti significativi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazione
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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