Cassazione Penale, Sentenza n. 48780/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentato furto aggravato (fatto commesso il 12/02/2017) denunciando: vizio di motivazione e contraddizioni nelle dichiarazioni del teste addetto alla sicurezza Mongiovì (sulla presenza o meno della cassiera e sulla condotta di distrazione attribuita a Restivo); carenza di prova circa la partecipazione criminosa del terzo soggetto e quindi illegittima applicazione dell'aggravante per aver agito in tre persone; mancanza di elementi sul mezzo fraudolento (distrazione della cassiera) e assenza della deposizione della cassiera; riconoscimento errato dell'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (presunta specialità di tenuità) e doglianza sulla presunta eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato la valutazione di attendibilità del teste Mongiovì sulla base della corrispondenza tra dichiarazioni rese immediatamente dopo i fatti e quelle rese in dibattimento, e ha considerato legittimo l'uso delle dichiarazioni predibattimentali da parte dei giudici del merito. Ha altresì ritenuto adeguatamente motivate e provate le aggravanti contestate (uso di mezzo fraudolento e azione in tre persone), escludendo la desistenza volontaria del terzo complice e negando l'attenuante della speciale tenuità, considerato il valore della merce (circa 1.445,54 euro) e l'irrilevanza della successiva restituzione. Ha escluso la censura sulla quantificazione della pena, rilevando che la motivazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la pena inflitta (6 mesi di reclusione e 120 euro di multa nel giudizio di merito, con condanna in Cassazione al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende) è nella misura compatibile con il quadro normale. Sono state altresì condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha inciso sulla procedibilità di taluni reati; la Corte rileva che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità quando la norma lo preveda, pertanto non sussiste problema di procedibilità nel caso essendo Esselunga costituitasi parte civile.
art. 62 n.4 cod. pen.
Si riferisce a circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto inammissibile l'applicazione dell'attenuante richiamata, motivando che il valore della merce e la consumazione del reato escludono la speciale tenuità.
art. 625 cod. pen. (circostanze aggravanti)
art. 625, n. 5 c.p. (menzionata nella sentenza)
La norma elenca aggravanti relative al furto. La Corte territoriale ha ritenuto provata la circostanza aggravante relativa all'azione in più persone sulla base di elementi fattuali (entrata congiunta, modus operandi condiviso, occultamento della merce costosa).
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha ricordato che la dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito e che una motivazione generica che richiami i criteri di cui all'art. 133 è sufficiente salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo sia generico o non specifico. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tarricone per aspecificità e mancata autonoma e argomentata confutazione delle determinazioni dei giudici di merito.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se il teste, pur ammettendo difficoltà mnemoniche, conferma la veridicità delle proprie affermazioni; la Corte può ritenere attendibile la testimonianza quando è coerente e riconfermata.
- Per riconoscere l'aggravante della pluralità di persone non è necessario identificare nominativamente ogni complice: basta dimostrare la compartecipazione mediante elementi fattuali che evidenzino un piano comune, cooperazione o modus operandi condiviso.
- L'intervento dell'addetto alla sicurezza che interrompe l'azione delittuosa esclude in genere che l'abbandono dell'azione da parte di un terzo complice sia desistenza volontaria: la desistenza volontaria richiede che l'agente abbia autonomamente rinunciato al fatto prima della consumazione per motivi indipendenti dall'intervento esterno.
- La restituzione della refurtiva dopo il reato non esclude la consumazione né giustifica automaticamente il riconoscimento della speciale tenuità; il momento rilevante è la consumazione e il valore della merce è elemento determinante per escludere la tenuità.
- La valutazione della pena rientra nell'area discrezionale del giudice di merito; la motivazione può essere generica nel richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata rispetto alla misura media edittale.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente e argomentatamente con la motivazione del giudice di merito; riproporre genericamente le stesse censure già esaminate in appello senza nuove argomentazioni comporta l'inammissibilità.
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