Ordinanza n. 2289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti relativi alla correzione delle prove scritte del concorso notarile
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio relativa alla correzione delle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto ministeriale del 12 giugno 2024. La contestazione riguardava, in particolare, la valutazione dell'elaborato relativo all'atto mortis causa. La candidata sosteneva che le soluzioni prospettate non fossero manifestamente erronee e che le insufficienze attribuite dalla Commissione non integrassero errori ostativi al conseguimento dell'idoneità. La questione specificamente considerata concerneva i diritti inerenti all'usufrutto di un terreno edificabile, che la candidata aveva identificato in relazione alla situazione di fatto e di diritto del bene.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Pur richiamando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni di concorso, ha ravvisato elementi di fondatezza nell'appello, poiché non appariva manifesta l'erroneità delle soluzioni prospettate dalla candidata, qualificate invece dalla Commissione come insufficienze. Il Collegio ha ritenuto meritevole di tutela cautelare l'esigenza di verificare se tali valutazioni fossero idonee a integrare errori ostativi all'idoneità. In considerazione del periculum e della comparazione degli interessi, ha disposto la sospensione degli effetti degli atti impugnati in primo grado e la ricorrezione dell'elaborato relativo all'atto mortis causa da parte della Commissione in diversa composizione, ferma l'eventuale successiva valutazione degli altri compiti scritti. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alle valutazioni di una commissione di concorso, il sindacato giurisdizionale resta contenuto nei limiti propri delle valutazioni tecniche e discrezionali, ma può giustificare la tutela cautelare quando non appaia manifesta l'erroneità della soluzione elaborata dal candidato e sia controverso se le carenze rilevate integrino effettivi errori ostativi all'idoneità.
- Quando la valutazione concorsuale di un elaborato presenta profili non manifestamente erronei e può incidere sull'ammissione o sull'idoneità del candidato, il giudice può disporre cautelarmente la ricorrezione dell'elaborato da parte di una commissione in diversa composizione.
- La decisione cautelare sulla ricorrezione di un elaborato può essere limitata alla prova specificamente controversa, lasciando ferma la successiva eventuale valutazione degli altri elaborati scritti.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse del candidato a ottenere una nuova valutazione da parte di una commissione in diversa composizione può prevalere quando la valutazione originaria abbia qualificato come insufficienze soluzioni che non risultino manifestamente errate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →