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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - L'aquila, Sezione 1

Ricorso ordinario per: 1- La dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Luco dei Marsi sull'istanza della ricorrente datata 21/10/2022 per l'avvio della revisione pianta organica farmacie; 2- Annullamento previa adozione di provvedimento cautelare della determinazione Regione Abruzzo 21.11.22 n. DPF003/158 avente ad oggetto l'esclusione dalla graduatoria definitiva per mancata apertura e decadenza dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 2 di Luco dei Marsi (AQ) e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie e determinazione regionale di decadenza dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 2 di Luco dei Marsi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante in forma associata al concorso straordinario regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, aveva ottenuto con la coassegnataria la sede n. 2 di Luco dei Marsi, con obbligo di apertura entro 180 giorni dalla notifica dell'assegnazione, a pena di decadenza. Prima della scadenza, la ricorrente aveva chiesto alla Regione una proroga, deducendo l'indisponibilità di locali nella zona assegnata, e aveva trasmesso al Comune una richiesta riferita all'avvio della revisione della pianta organica. La Regione ha poi dichiarato la decadenza dell'associazione e l'esclusione dalla graduatoria per mancata apertura della farmacia nel termine. Sono stati dedotti, da un lato, la violazione degli obblighi di revisione biennale del numero e della perimetrazione delle sedi farmaceutiche, il mancato avvio e la mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge n. 241/1990, nonché la violazione dei criteri demografici e dell'equa attribuzione degli abitanti; dall'altro, l'illegittimità della decadenza per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, natura non perentoria del termine di 180 giorni, forza maggiore o inerzia colpevole del Comune, disparità di trattamento e irragionevole mancata concessione della proroga. Regione e Comune hanno eccepito il difetto di legittimazione e la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva impugnato gli atti del quinto interpello e i successivi provvedimenti con cui la sede era stata assegnata e autorizzata in favore di altre candidate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente non aveva impugnato, neppure con motivi aggiunti, gli atti sopravvenuti direttamente lesivi, cioè quelli del quinto interpello, la determinazione di assegnazione definitiva della sede ad altre candidate e il successivo provvedimento di riconoscimento della titolarità e autorizzazione all'apertura. L'eventuale annullamento della decadenza originaria non avrebbe quindi potuto soddisfare l'interesse concreto della ricorrente, essendo ormai intervenuti atti ulteriori incompatibili con il conseguimento della sede. Il Collegio ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate. Ha chiarito che l'art. 2 della legge n. 475/1968 riguarda la revisione del numero complessivo delle farmacie spettanti a ciascun Comune sulla base della popolazione totale, non la delimitazione delle singole circoscrizioni; il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti serve a determinare il numero complessivo delle sedi e non a dimensionare puntualmente le rispettive aree. La revisione delle circoscrizioni per mutamenti nella distribuzione della popolazione rientra invece nell'art. 5 della legge n. 362/1991 ed è attribuita alla Regione, sentiti Comune e ASL, non al Comune. Non risultava presentata alla Regione una specifica istanza ai sensi dell'art. 5. La richiesta della ricorrente era diretta alla Regione per ottenere una proroga del termine di apertura e non costituiva istanza idonea ad avviare il procedimento di revisione delle circoscrizioni. La segnalazione tecnica allegata non imponeva al Comune alcun obbligo di modifica della perimetrazione. Inoltre, l'assegnazione successiva ad altre candidate e l'autorizzazione all'apertura in locali ricadenti nella sede n. 2 dimostravano l'insussistenza dell'indisponibilità dei locali prospettata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 475/1968

    Disciplina la revisione del numero complessivo delle farmacie spettanti a ciascun Comune in base alle rilevazioni demografiche e non la perimetrazione delle singole zone farmaceutiche.

  • art. 1, comma 2, l. 475/1968, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è indicativo per determinare il numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune e non per dimensionare con precisione le aree delle singole sedi.

  • art. 5 l. 362/1991

    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

    Attribuisce alla Regione, e non al Comune, il potere di rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche in presenza di mutamenti nella distribuzione della popolazione.

  • art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990

    L'obbligo di concludere il procedimento presuppone l'avvio di uno specifico procedimento amministrativo da parte dell'autorità competente; nel caso concreto non risultava validamente instaurato presso il Comune un procedimento di revisione delle circoscrizioni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento originario non è idonea a soddisfare l'interesse del ricorrente quando, nelle more del giudizio, siano intervenuti ulteriori atti direttamente lesivi e incompatibili con il bene della vita perseguito; tali atti devono essere impugnati, anche con motivi aggiunti, pena l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse concreto e attuale.
  • L'art. 2 della legge n. 475/1968 disciplina la revisione del numero complessivo delle farmacie spettanti a ciascun Comune in rapporto alla popolazione complessiva, non la delimitazione delle singole circoscrizioni farmaceutiche.
  • Il parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva per determinare il numero complessivo delle sedi farmaceutiche spettanti al Comune e non impone un dimensionamento preciso delle aree assegnate alle singole sedi.
  • La rideterminazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche per mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche senza variazioni sostanziali della popolazione complessiva, rientra nel potere regionale previsto dall'art. 5 della legge n. 362/1991; il Comune interviene quale autorità consultata e non quale autorità procedente.
  • Una richiesta di proroga del termine per l'apertura della farmacia, motivata dall'indisponibilità di locali, non equivale a un'istanza di revisione della pianta organica o delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, salvo che sia rivolta all'autorità competente e abbia contenuto idoneo ad avviare quello specifico procedimento.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaIncompetenza

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