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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13732/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare in tronco intimato a un dirigente di un consorzio di bonifica lucano per una serie di missive inviate al commissario dell’ente e a terzi, ritenute offensive, screditanti e diffamatorie, nonché per condotte ritenute estranee alle sue competenze. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo che fosse in realtà ritorsivo: secondo la sua prospettazione, il licenziamento sarebbe stato determinato dalla sua opposizione all’accorpamento di tre consorzi e da un esposto presentato all’autorità giudiziaria su una programmata assunzione diretta di un dirigente. In primo grado il tribunale, in sede sommaria, aveva respinto l’impugnazione; poi, in opposizione, aveva accolto la domanda ritenendo operante l’inefficacia del licenziamento per mancata attivazione della procedura di conciliazione/arbitrato prevista dal CCNL. La corte d’appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato l’impugnazione, affermando che la disciplina contrattuale richiamava solo le garanzie procedimentali per le sanzioni conservative e che, nel merito, il datore aveva provato la giusta causa mentre il dirigente non aveva dimostrato il motivo illecito esclusivo. In cassazione il dirigente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha ritenuto il ricorso tardivo: dalla comunicazione integrale della sentenza di appello via PEC decorreva il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso, termine spirato prima della notifica del ricorso per cassazione. Il ricorrente ha contestato la decorrenza del termine e, in subordine, ha sostenuto che il giudizio fosse ormai soggetto al rito ordinario e non al rito Fornero, con conseguente diversa disciplina delle impugnazioni; la Corte ha respinto anche tale impostazione, ribadendo l’ultrattività del rito. Inoltre ha rilevato che l’attestazione del cancelliere, atto munito di fede privilegiata, non era stata superata con querela di falso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione integrale della sentenza d’appello a mezzo PEC, effettuata in data 10/03/2023. Ha ritenuto provato, sulla base dell’attestazione di cancelleria, che il biglietto di cancelleria contenesse il testo integrale della sentenza in formato PDF e che tale contenuto coincidesse con quello inviato ai difensori; pertanto il termine breve era scaduto il 09/05/2023, mentre il ricorso era stato notificato il 26/07/2023. Ha escluso che potesse sovvenire il principio dell’onere della prova in assenza di dubbi, trattandosi di accertamento coperto da fede privilegiata non contestato con querela di falso. Ha inoltre respinto la tesi del mutamento del rito, affermando che il giudizio restava regolato dal rito Fornero e che l’abrogazione legislativa successiva non si applicava ai procedimenti instaurati prima del 28/02/2023. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 62, L. n. 92/2012

    Per i giudizi soggetti al rito Fornero, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione del cancelliere, quale atto proveniente da pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso sui fatti attestati come compiuti o avvenuti in sua presenza.

  • art. 1, commi 8, 9 e 10, allegato H CCNL dirigenza consortile

    La disciplina contrattuale richiamata è stata interpretata dalla Corte d’appello come riferita alle sole sanzioni conservative e non al licenziamento disciplinare.

  • art. 7, L. n. 300/1970

    Il meccanismo di impugnazione e la procedura di conciliazione/arbitrato sono stati richiamati quale disciplina, secondo l’orientamento consolidato, applicabile alle sole sanzioni conservative salvo espresso richiamo della contrattazione collettiva anche per il licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di riferimento per il contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    L’abrogazione delle norme del rito Fornero opera solo per i procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023.

  • art. 37 d.lgs. n. 149/2022

    Non contiene una disciplina intertemporale idonea a incidere sui giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, rileva la comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria; se l’attestazione del cancelliere certifica il contenuto integrale dell’atto, tale attestazione è superabile solo con querela di falso.
  • L’onere di contestare efficacemente un fatto attestato dal cancelliere grava sulla parte che nega la comunicazione o il contenuto dell’atto; in mancanza di querela di falso, l’attestazione fa piena prova del fatto documentato.
  • Il giudizio introdotto secondo il rito Fornero prosegue nei successivi gradi di impugnazione con la medesima disciplina processuale: l’ultrattività del rito impedisce di applicare retroattivamente il rito ordinario quando il procedimento sia stato instaurato prima della riforma.
  • Per estendere al licenziamento disciplinare le garanzie procedurali previste per le sanzioni conservative, la contrattazione collettiva deve prevedere un richiamo espresso e specifico; un rinvio generico alle garanzie dell’art. 7 St. lav. non è sufficiente.
  • La qualificazione del licenziamento come ritorsivo richiede prova rigorosa del motivo illecito esclusivo; in presenza di una giusta causa autonomamente provata dal datore di lavoro, il lavoratore deve dimostrare che il recesso sia stato determinato unicamente da finalità ritorsive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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