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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22815/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente in lieve entità. Deduceva un vizio di carenza assoluta di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe risposto in modo congruo ai motivi di appello sulla sua asserita partecipazione al concorso nella detenzione della droga e sulla ritenuta recidiva. In fatto, la decisione di merito aveva valorizzato il rinvenimento di 60 involucri di stupefacente nell'autovettura, in prossimità della portiera lato conducente, e la fuga immediata del ricorrente e del correo alla vista della polizia, ritenendo da tali elementi desumibile la piena consapevolezza e compartecipazione nell'illecita detenzione. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva considerato un precedente specifico del 2010, commesso nel quinquennio antecedente, e la persistenza della medesima condotta criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente denunciate come carenza di motivazione, in realtà mirassero a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio, attività sottratte al sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esaustiva e non manifestamente illogica. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente motivata l'applicazione della recidiva, fondata sul precedente specifico e sulla dimostrata maggiore capacità a delinquere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, DPR 309/1990

    fattispecie incriminatrice oggetto di conferma della condanna, relativa alla detenzione illecita di sostanza stupefacente in lieve entità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 133 c.p.

    richiamato implicitamente nel giudizio sulla recidiva, quale criterio di valutazione della maggiore capacità a delinquere desunta anche dalle modalità della condotta

  • art. 99 c.p.

    base normativa della recidiva ritenuta correttamente applicata in ragione di un precedente specifico e della reiterazione della condotta

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma il ragionamento della Corte ribadisce che la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito se sorrette da motivazione congrua

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di vizio motivazionale, si risolvano nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione del compendio probatorio.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente rispetto alle risultanze istruttorie, anche se la parte ne contesti l'apprezzamento.
  • La partecipazione al concorso nella detenzione di stupefacenti può essere desunta da elementi fattuali convergenti, quali le modalità di rinvenimento della droga nel veicolo e la fuga immediata alla vista della polizia, se tali dati sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.
  • La recidiva può essere ritenuta legittimamente quando il giudice evidenzi un precedente specifico e la persistenza di condotte analoghe, valorizzando tali elementi come indice di maggiore capacità a delinquere e di più elevata pericolosità sociale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

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