Cassazione Penale, Sentenza n. 20134/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto penalmente responsabile per lesioni gravissime poi trasformatesi in omicidio colposo (artt. 589-bis, commi 4 e 5 n.1, e 589-ter c.p.) per avere, procedendo ad elevata velocità (circa 90-93 Km/h) e senza frenare, impattato un velocipede a pedalata assistita condotto da Gambino Giuseppe, il quale successivamente è deceduto; aggravanti: velocità superiore a 70 Km/h in strada urbana e fuga dopo il sinistro. Il ricorrente propone quattro motivi: 1) vizio di motivazione e falsa applicazione di norme (artt. 40, 41, 43, 133 e 589-bis c.p.) per non avere adeguatamente considerato il contributo colposo della vittima e per aver riproposto acriticamente le argomentazioni del primo grado; 2) errata applicazione dell'aggravante per velocità (sostiene che i 90 Km/h non raggiungono il doppio del limite di 50 Km/h, per cui la circostanza non sarebbe configurabile); 3) vizio di motivazione e applicazione erronea della pena e delle circostanze attenuanti (anche art. 125 c.p.p. e norme del codice della strada), per non aver tenuto conto del contributo causale della vittima e per eccessiva sproporzione della pena; 4) omissione di applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.) nonostante lo stato di incensuratezza, il concorso causale della vittima e la successiva presentazione spontanea alle forze dell'ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero in sostanza le stesse censure già prospettate e motivate in sede di appello e che non sussistessero vizi macroscopici di logicità o di diritto nella motivazione del giudice di merito. La Corte ha confermato che la ricostruzione dei fatti (velocità e condotta di guida dell'imputato, assenza di segni di frenata, testimonianze, condizioni della strada e orario notturno) è materia di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità, che qui non era ravvisabile. Quanto all'aggravante per velocità, la Corte ha precisato che essa era stata riconosciuta sulla base del parametro previsto dalla norma (velocità non inferiore a 70 Km/h in centro urbano) e non sull'erroneo criterio del 'doppio del limite'. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata: la Corte d'appello ha motivatamente valutato negativamente la concessione (gravità della condotta, fuga e mancato soccorso), ed il giudice non è obbligato a motivare esaurientemente la decisione opposta quando esclude le attenuanti generiche. Esito pratico: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro "3.000,00" alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che punisce i delitti colposi connessi alla circolazione stradale; la Corte ha applicato i commi relativi alle aggravanti in caso di velocità non inferiore a 70 Km/h in centro urbano (comma 4) e ha fatto riferimento anche al comma 7 (circostanza attenuante richiamata in primo grado).
art. 589-ter cod. pen.
Prevede l'omicidio colposo connesso alla circolazione stradale; utilizzata per la qualificazione del fatto determinatosi nel sinistro con esito mortale.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti comuni (generiche); la Corte ha confermato che l'esclusione delle attenuanti generiche è legittima se motivata in rapporto ai criteri dell'art. 133 c.p.; la mancanza di una motivazione positiva non è invece obbligatoria quando il giudice esclude le attenuanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'applicazione dei criteri previsti per valutare la meritevolezza di eventuali attenuanti generiche.
artt. 40, 41, 43 cod. pen.
Principi generali sulla causalità, il nesso di causalità e concorso di cause colpose; le censure sul contributo causale della vittima sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in cassazione.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 140, 141, 142, 145, 146, 154
Norme della circolazione richiamate per contestare violazioni (es. regole di precedenza, obblighi nei crocevia, dovere di prudenza); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che la condotta del conducente (velocità, mancata adeguata cautela) era incompatibile con le regole e con le condizioni del luogo.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente per presunte omissioni istruttorie; la Corte ha ritenuto le doglianze riconducibili alla rivalutazione del merito, dunque inammissibili.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare i fatti o riformulare una diversa ricostruzione probatoria: può censurare la motivazione solo se vi sia manifesta illogicità, contraddittorietà o evidente violazione di legge.
- Nelle cause da sinistro stradale, elementi quali testimonianze oculari, assenza di segni di frenata, condizioni della strada e dati tecnici (es. velocità stimata) possono giustificare la responsabilità del conducente anche quando la vittima abbia contribuito causalmente all'evento.
- L'aggravante di cui all'art. 589-bis (velocità) può essere applicata sulla base dei parametri previsti dalla norma (es. non inferiore a 70 Km/h in centro urbano) e non esclusivamente sulla verifica del 'doppio del limite'; occorre verificare quale criterio sia stato effettivamente adottato dal giudice.
- La fuga e il mancato soccorso costituiscono elementi che pesano negativamente e rendono meno probabile il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis), anche se il reo si sia poi presentato spontaneamente alle autorità.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizio di motivazione è necessario dimostrare che la motivazione di merito sia macroscopicamente illogica o insufficiente, non basta proporre una ricostruzione alternativa plausibile.
- Nel caso di concorso di colpa tra conducente e vittima, il giudice di merito deve valutare il contributo causale della vittima; tale valutazione è riservata al merito e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità salvo evidenti errori logici o giuridici.
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