Cassazione Penale, Sentenza n. 9380/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto inosservanza o errata applicazione delle norme processuali penali e vizio di motivazione, lamentando in particolare la non corretta instaurazione del contraddittorio sulla base di una presunta finta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (sostiene di aver rifiutato di sottoscrivere il verbale) e contestando altresì la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Pur rilevando che le doglianze sul contraddittorio non apparivano manifestamente infondate (consentendo dunque la validità dell'impugnazione), la Corte ha ritenuto che la declaratoria di estinzione per prescrizione impedisce di procedere a uno scrutinio volto ad annullare la decisione per vizi di motivazione; inoltre, valutando il termine prescrizionale applicabile alla contravvenzione contestata (art. 157 c.p.) in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015), è stata accertata l'intervenuta prescrizione e disposta l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 187 codice della strada
Norma che definisce il reato contestato (contravvenzione relativa a violazioni del codice della strada). La Corte si limita ad indicarla come titolo del reato a fondamento della condanna impugnata.
art. 129 cod. proc. pen.
Principio per cui il giudice deve dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento (es. prescrizione) se risulta dagli atti; la Corte ricorda che l'obbligo opera nei limiti del controllo sul provvedimento impugnato e dei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione applicabile alla contravvenzione contestata; la Corte ha applicato tale termine al tempo del fatto (16/12/2015) per dichiarare l'estinzione del reato.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012 e Sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013)
Tali precedenti sono citati per precisare che, nel giudizio di cassazione, una declaratoria di prescrizione limita l'esame dei vizi di motivazione e che la causa estintiva deve risultare dal testo del provvedimento impugnato nei limiti del controllo consentito.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio emerge l'intervenuta prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare la condanna per estinzione del reato e tale declaratoria può precludere l'esame approfondito di vizi di motivazione sulla decisione impugnata.
- Le censure relative all'instaurazione del contraddittorio (es. elezione di domicilio non effettiva) devono essere dedotte tempestivamente e risultare concretamente rilevabili dagli atti; tuttavia, se il processo si chiude con la prescrizione, tali censure possono non essere esaminate in Cassazione nei termini più ampi richiesti dall'impugnante.
- Per valutare l'intervenuta prescrizione è fondamentale calcolare con precisione il tempus commissi delicti e applicare il termine prescrizionale previsto per la specifica fattispecie (per le contravvenzioni si applicano i termini di cui all'art. 157 c.p.).
- Quando si contesta la validità di atti processuali (p.es. elezione di domicilio), è utile ottenere e conservare prove documentali o formali dell'avvenuto rifiuto o dell'irregolarità, per consentire un esame pieno in sede di impugnazione se la prescrizione non interviene.
- Una pronuncia favorevole per estinzione per prescrizione non risolve necessariamente tutte le questioni procedurali sollevate dal ricorrente; tuttavia produce un effetto liberatorio rispetto alla condanna impugnata.
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