Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2011, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi ritenuti indeducibili perché documentati da fatture considerate inesistenti e aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo insufficiente, per l'annualità 2011, la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica: secondo i giudici di merito, dalle stampe tratte dal programma informatico rinvenuto presso la società si potevano desumere vendite non contabilizzate solo quando recavano le diciture 'rosso' o 'R'; tuttavia per il 2011 non erano state prodotte stampe dettagliate con tali diciture, né i prospetti usati per l'accertamento le riportavano, sicché non era possibile fondare il maggior imponibile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che il PVC con gli allegati, la contabilità parallela estratta dal software 'azienda in prova' e le dichiarazioni rese dall'amministratore costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, sufficienti per l'accertamento analitico-induttivo anche senza la produzione di tutte le stampe; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., deducendo che la CTR non aveva attribuito al PVC la dovuta fede privilegiata quanto ai dati estratti dal computer aziendale e riversati nel verbale dai verificatori; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nelle dichiarazioni dell'amministratore che avrebbe ammesso che le operazioni contrassegnate 'rosso' o 'R' erano vendite in nero. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, contestata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità e ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che il PVC, per i fatti direttamente attestati dai verbalizzanti (tra cui l'estrazione dei dati dal computer aziendale), è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; quanto al contenuto sostanziale dei documenti informatici estratti, esso vale fino a prova contraria. Ha ribadito che la documentazione extracontabile, compresi i file informatici reperiti presso l'impresa, costituisce elemento probatorio presuntivo idoneo a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo; in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, è sufficiente anche un solo elemento grave e preciso. La CTR, invece, si era limitata a valorizzare la mancanza in giudizio di alcune stampe con le diciture 'rosso' o 'R', senza valutare adeguatamente la documentazione informatica acquisita, le ammissioni dell'amministratore e il necessario raffronto con la contabilità ufficiale, né verificare se la contribuente avesse fornito prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile; la prova dell'evasione può fondarsi anche su un unico elemento presuntivo grave e preciso.
art. 2699 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia probatoria dell'atto pubblico e del verbale di constatazione quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.
art. 2700 c.c.
il PVC fa piena prova fino a querela di falso dei fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui percepiti senza margini di apprezzamento, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni ricevute.
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente con riferimento all'onere della prova contraria gravante sul contribuente una volta offerti elementi presuntivi idonei dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per veicolare i motivi di violazione di legge sull'apprezzamento della prova nel giudizio tributario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame delle dichiarazioni dell'amministratore, poi assorbito per l'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il processo verbale di constatazione ha efficacia probatoria differenziata: fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale; quanto al contenuto sostanziale delle dichiarazioni di terzi o dei documenti riprodotti, vale fino a prova contraria ed è liberamente valutabile dal giudice.
- La documentazione extracontabile legittimamente reperita presso l'impresa, inclusi i file informatici estratti da computer nella disponibilità dell'imprenditore, costituisce elemento indiziario idoneo a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo anche se non accompagnato da irregolarità formali della contabilità ufficiale.
- Ai fini dell'accertamento analitico-induttivo, in presenza di contabilità complessivamente inattendibile, la prova dell'evasione può essere fondata anche su un solo elemento presuntivo, purché grave, preciso e coerente con gli altri dati acquisiti.
- Il giudice di merito non può escludere rilevanza probatoria a documenti informatici o extracontabili solo per la mancata produzione di alcune stampe, se non procede a un confronto complessivo tra tali elementi, le ammissioni del contribuente e la contabilità ufficiale, né verifica l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto un quadro indiziario serio e coerente di operazioni non contabilizzate, grava sul contribuente l'onere di fornire idonea prova contraria.
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