Ordinanza n. 89/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto del Prefetto di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del 18 dicembre 2025, notificato in pari data, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto d’armi intestata al ricorrente; 2) del verbale di ritiro cautelare delle armi del -OMISSIS-; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza di porto d'armi e verbale di ritiro cautelare delle armi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Frosinone recante la revoca della licenza di porto d'armi, nonché il verbale di ritiro cautelare delle armi e gli atti connessi. La domanda cautelare contestava implicitamente la valutazione dell'amministrazione relativa all'affidabilità del titolare, fondata su elementi di fatto concernenti lo stato di alterazione del ricorrente, deducendo la non adeguatezza della misura adottata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di prima delibazione, ha ritenuto carente un evidente fumus boni iuris, osservando che, alla luce degli elementi relativi allo stato di alterazione del ricorrente posti a fondamento del provvedimento, la valutazione discrezionale dell'autorità circa la sua inaffidabilità rispetto al possesso di armi da fuoco non appariva irragionevole, irrazionale, sproporzionata o viziata da travisamento. La revoca e il ritiro cautelare sono quindi rimasti efficaci nella fase interinale. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta per carenza di un evidente fumus boni iuris.
artt. 2-septies e 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituiscono, insieme all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare l'identità e lo stato di salute del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi non può essere accordata quando, alla prima delibazione, la valutazione dell'autorità circa l'inaffidabilità del titolare, fondata su elementi relativi a uno stato di alterazione, non risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata o affetta da travisamento.
- Nell'esercizio del potere di valutazione dell'affidabilità ai fini del possesso di armi da fuoco, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare prudenzialmente una misura revocatoria quando gli elementi di fatto disponibili sostengano una valutazione discrezionale di inaffidabilità; in fase cautelare, tale valutazione resiste al sindacato se non emergono vizi manifesti di ragionevolezza, proporzionalità o travisamento.
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