Sentenza n. 566/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’ottemperanza alla decisione del Giudice di Pace di Roma n. 47/2025, resa nel giudizio avente RG 16114/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza alla decisione del Giudice di Pace di Roma n. 47/2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla decisione del Giudice di Pace di Roma n. 47/2025. Il TAR aveva rilevato che la notificazione del ricorso alla Prefettura di Roma era stata eseguita presso la sede reale dell'amministrazione, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, competente a patrocinarla ex lege. Con ordinanza istruttoria era stato assegnato al ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione nei confronti dell'amministrazione e depositare, entro lo stesso termine, la prova del perfezionamento. Il ricorrente non ha eseguito tali adempimenti e non ha depositato alcun riscontro della rinnovazione della notificazione; la Prefettura non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché il ricorrente non ha rinnovato, entro il termine perentorio assegnato, la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato, necessaria per la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Roma. Il giudice ha disposto nulla sulle spese, poiché l'amministrazione, non ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della medesima per la rinnovazione della notifica
La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato, con deposito della prova del suo perfezionamento entro il medesimo termine.
art. 49, comma 3, c.p.a.
La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione o rinnovazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando ricorrono le condizioni previste dalla legge processuale, tra cui la mancata rituale instaurazione del contraddittorio secondo quanto rilevato dal giudice.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 44, comma 4, c.p.a., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021
La disposizione consente al giudice di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione viziata, evitando la definizione immediata del giudizio per il vizio notificatorio, purché l'ordine sia tempestivamente adempiuto.
Massime di principio
- Quando il ricorso è notificato a un'amministrazione statale presso la sua sede anziché presso l'Avvocatura dello Stato, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'amministrazione patrocinata ex lege, assegnando il termine previsto dall'art. 44, comma 4, c.p.a.
- La mancata rinnovazione della notificazione e il mancato deposito della relativa prova entro il termine perentorio assegnato dal giudice determinano l'inammissibilità del ricorso per omessa rituale instaurazione del contraddittorio.
- Quando l'amministrazione non è stata ritualmente evocata in giudizio e non si è costituita, non sussistono i presupposti per la condanna alle spese in suo favore.
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