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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27710/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente, già dichiarata fallita dal Tribunale su istanza di due società, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 15 e 18 l.fall., sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di verificare la sussistenza dei crediti posti a fondamento dell'istanza di fallimento proposta da una delle istanti, poi cessionaria di crediti da TFR dei dipendenti. Secondo la ricorrente, tali crediti sarebbero stati oggetto di un accordo di mediazione che li lasciava a carico dell'altra società, e la cessionaria sarebbe stata una società di comodo priva di reale interesse, utilizzata per liberare la debitrice e farla fallire. La ricorrente lamentava quindi il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria e, in sostanza, l'inesistenza del credito o comunque la sua inutilizzabilità a fondamento dell'istanza fallimentare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero prive di specificità, perché fondate su mere affermazioni non documentate nel ricorso, senza allegazione degli atti richiamati. Ha inoltre osservato che i motivi non erano pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che la società resistente era cessionaria di crediti da TFR consacrati in titoli esecutivi giudiziari definitivi. Gli eventuali patti interni invocati dalla ricorrente sarebbero rilevanti solo nei rapporti interni e non inciderebbero sulla legittimazione della cessionaria ad agire per il pagamento, anche in presenza di obbligazioni solidali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della società resistente, mentre sono state integralmente compensate tra la ricorrente e l'altra società, poiché nei confronti di quest'ultima la pretesa era stata già esclusa con statuizione coperta da giudicato interno. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 15 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 18 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al reclamo avverso la sentenza di fallimento, senza scrutinio nel merito.

  • art. 1292, comma 1, c.c.

    La Corte richiama la solidarietà passiva per affermare che il creditore cessionario, divenuto titolare del credito, può rivolgersi per il pagamento a ciascuna delle condebitrici solidali, sicché patti interni o accordi con altra parte non incidono sulla sua legittimazione ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si fondano su allegazioni meramente assertive e non sono corredate dalla specifica indicazione o produzione degli atti e documenti su cui si basano.
  • Le doglianze in cassazione devono essere pertinenti al decisum: non è sufficiente prospettare circostanze che, quand'anche vere, non incidano sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La cessione del credito rende il cessionario titolare del credito e, se il credito è azionato in un rapporto solidale, il creditore può chiedere il pagamento a ciascun condebitore solidale; eventuali patti interni tra altri soggetti non eliminano la legittimazione del cessionario.
  • Questioni relative a rapporti interni o a eventuali azioni di regresso non incidono, di regola, sulla sussistenza del credito o sulla legittimazione del creditore ad agire verso il debitore o i condebitori.
  • Il giudicato interno su una statuizione non impugnata preclude la sua rimessione in discussione nel successivo giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeObbligazioni solidali
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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