Ordinanza n. 352/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali e provinciali, convenzioni e accordi relativi alla soppressione di passaggi a livello e alla realizzazione delle opere sostitutive, nonché autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'allestimento del cantiere
Esito
Favorevole al ricorrente (soggetti interessati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, una serie di deliberazioni, pareri, note, convenzioni, accordi e atti esecutivi concernenti la soppressione di passaggi a livello e la realizzazione di opere sostitutive nel territorio comunale, chiedendone l'annullamento, l'accertamento dell'illegittimità e la riattivazione del corretto iter procedurale. Con gli ultimi motivi aggiunti è stata contestata anche la deliberazione comunale di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'allestimento del cantiere. In sede cautelare, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato, riprendendo quanto già evidenziato in una precedente ordinanza cautelare, seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per la mancata dimostrazione dell'uniformità delle posizioni dei ricorrenti e per l'assenza di un concreto interesse a ricorrere. È stato inoltre considerato che l'opera era già stata approvata con atti non impugnati e che il giudizio riguardava principalmente la convenzione regolativa dei rapporti tra i soggetti coinvolti, il cui esito non sembrava idoneo ad arrestare l'esecuzione dell'opera. Le censure cautelari sembravano poi rivolgersi anche contro atti attinenti alla concreta esecuzione dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare in via limitata, esclusivamente al fine di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito, disponendo la sospensione delle sole attività che comportano un'irreversibile trasformazione del suolo. Il Collegio ha ritenuto che la complessità della vicenda rendesse non adeguatamente delibabile in sede cautelare la questione relativa alla legittimità degli atti impugnati, rinviandone l'approfondito esame alla fase di merito. Pur sussistendo dubbi sull'ammissibilità e sull'effettiva utilità del ricorso, è stato valorizzato il rischio che la realizzazione delle opere nelle more producesse una situazione difficilmente ripristinabile. La trattazione del merito è stata fissata per il 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base per l'accoglimento limitato dell'istanza volto a evitare la trasformazione irreversibile del suolo nelle more del giudizio.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È richiamato nella domanda dei ricorrenti quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica alla riattivazione del corretto iter procedurale; l'ordinanza non definisce tale domanda nel merito.
art. 15 l. 241/1990
È richiamato negli atti impugnati con riferimento all'accordo convenzionale tra amministrazioni; l'ordinanza cautelare non ne valuta in via definitiva la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, anche quando sussistano seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso e sull'interesse concreto dei ricorrenti, il giudice può adottare una misura provvisoria limitata se la realizzazione dell'intervento amministrativo rischia di determinare una situazione di fatto difficilmente o irreversibilmente ripristinabile.
- La tutela cautelare può essere circoscritta alle sole attività materiali che comportano un'irreversibile trasformazione del suolo, lasciando impregiudicata la prosecuzione delle attività non irreversibili.
- Quando la complessità della vicenda non consente una valutazione adeguata dei profili di legittimità nella fase cautelare, il giudice può rinviare l'approfondito scrutinio alla fase di merito, adottando nel frattempo una misura conservativa della res adhuc integra.
- L'impugnazione di una convenzione che disciplina i rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione di un'opera non è necessariamente idonea, da sola, ad arrestare l'esecuzione dell'opera già approvata con precedenti atti non impugnati; la concreta utilità della tutela cautelare deve essere valutata in relazione agli atti effettivamente contestati e agli effetti che la decisione può produrre.
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