Sentenza n. 4116/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 3314/2025 emessa in data 10 luglio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 3.122,45, oltre interessi legali, per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 3314/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 settembre 2025. La pronuncia aveva riconosciuto alla docente, già impiegata a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, il diritto al pagamento di euro 3.122,45, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di ferie non godute. Il Ministero si è costituito senza contestare né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza né la propria persistente inerzia nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e regolarmente notificata. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, determinando l'importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento, direttamente o tramite un funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche di una pronuncia giudiziale di condanna al pagamento di somme.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è fondata quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e quest'ultima non ne ha dato esecuzione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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