Cassazione Penale, Sentenza n. 44996/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Viotti impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che ha respinto la sua domanda di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione a un procedimento per reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90, dal quale è stato definitivamente assolto. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale ha valutato comportamenti estranei ai fatti per cui si chiede la riparazione e che un'interpretazione restrittiva dell'istituto comprometterebbe la tutela ex art. 5 CEDU.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che la Corte territoriale ha valutato correttamente, con autonomia tipica del giudizio di riparazione, la sussistenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave. Pur non avendo rilevanza penale, il comportamento di Viotti (custodia, per conto di un coindagato, di ingenti quantitativi di droga e di un'arma) è stato considerato idoneo, per grave imprudenza, a contribuire in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare e quindi a escludere l'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il giudizio di riparazione: il giudice verifica l'eventuale presenza di dolo o colpa grave che ostano al riconoscimento dell'indennizzo. La valutazione è autonoma rispetto al processo penale e si svolge su un piano ex ante, considerando la condotta materiale del richiedente e la prevedibilità oggettiva del conseguente intervento dell'autorità.
art. 74 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che descrive il reato associativo in materia di stupefacenti; nella vicenda costituisce il capo d'imputazione originario per il quale Viotti fu processato e poi assolto. I fatti fattuali collegati a tale accusa (custodia di droga e arma) sono stati valutati dal giudice della riparazione come elementi materiali utili a ricostruire una condotta connotata da colpa grave.
art. 5 CEDU
art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato dal ricorrente per contestare una possibile lesione della libertà personale; la Corte nazionale ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione dell'istituto della riparazione, come effettuata dal giudice territoriale, non integri una violazione dell'art. 5 CEDU quando sia correttamente valutata la presenza di condotte che, oggettivamente, hanno potuto ingenerare l'apparenza di responsabilità penale.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con procedimento logico-motivazionale ex ante, la sussistenza di dolo o colpa grave che escludono l'indennizzo, senza sindacare necessariamente le conclusioni del giudice penale sulla responsabilità.
- La colpa grave rilevante ai fini della riparazione è un concetto oggettivo: si tratta di violazioni o condotte macroscopicamente negligenti o imprudenti che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, potevano prevedibilmente determinare l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
- Non è necessario che la condotta integri una fattispecie di reato per escludere l'indennizzo; è sufficiente che essa abbia creato, anche in presenza di un errore dell'autorità, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.
- Comportamenti che denotano contiguità o connivenza con sodalizi criminali (es. custodire droghe o armi per terzi appartenenti all'organizzazione) possono costituire colpa grave e ostare al riconoscimento della riparazione, anche se l'imputato viene poi assolto penalmente.
- La prevedibilità della conseguenza (misura cautelare) si valuta oggettivamente e non in base alla conoscenza o intenzione soggettiva del singolo agente.
- In caso di rigetto della domanda di riparazione, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio, ivi comprese quelle a favore del Ministero resistente.
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